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Legge

L.R. Calabria 21/2025

Sostituzione dell’articolo 25 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per

Normativa regionaleL.R. Calabria 21/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Calabria 4 aprile 2025, n. 21 sostituisce l’art. 25 della l.r. 17/2005 sulla difesa delle coste e la conservazione delle spiagge. Ridefinisce le competenze dei Comuni costieri, la procedura autorizzativa per i ripascimenti stagionali privati, i soggetti che effettuano campionamenti e le durate delle autorizzazioni. Nessun nuovo onere regionale; efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURC.

Sostituzione della disciplina regionale sulle funzioni comunali in materia di difesa delle coste e ripascimento stagionale delle spiagge

Difesa delle coste e conservazione delle spiagge

La legge regionale Calabria 4 aprile 2025, n. 21 interviene sulla disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, sostituendo integralmente l’articolo 25 della l.r. 17/2005. La nuova formulazione chiarisce le competenze dei Comuni costieri e regola la procedura per gli interventi stagionali di ripascimento delle spiagge, con particolare attenzione agli aspetti ambientali e ai rapporti con i concessionari privati.

Competenze dei Comuni costieri

Ai Comuni costieri sono attribuite, nei limiti delle risorse dei rispettivi bilanci e secondo i propri ordinamenti, le funzioni di:

  • partecipazione alla promozione e al coordinamento degli interventi di ripascimento degli arenili;
  • approvazione ed esecuzione diretta degli interventi stagionali di ripascimento per il ripristino dei profili costieri antecedenti eventi erosivi;
  • approvazione degli interventi stagionali proposti dai concessionari privati del tratto demaniale antistante.

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 10, comma 8, della l.r. 13/2005.

Procedura per gli interventi stagionali proposti dai privati

Per gli interventi di ripascimento stagionale proposti dai soggetti privati titolari di concessione demaniale, anche in forma associata tra più concessionari operanti nello stesso Comune, l’iter prevede:

  • presentazione del progetto di ripascimento stagionale e della relazione tecnica, redatta secondo la normativa vigente;
  • indizione, entro i cinque giorni successivi, della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della legge n. 241/1990, salva la sospensione dei termini per integrazioni documentali;
  • chiusura della conferenza e rilascio dell’autorizzazione entro i successivi novanta giorni;
  • rilascio, all’interno della conferenza, del parere regionale di verifica di assoggettabilità a VIA e dell’autorizzazione ambientale ai sensi del d.m. 173/2016 da parte degli uffici competenti della Regione Calabria.

Campionamento, analisi e soggetti competenti

Le attività di campionamento e analisi dei materiali di escavo impiegati nei ripascimenti possono essere svolte:

  • dall’Arpacal;
  • oppure da laboratori privati accreditati da organismi riconosciuti ai sensi della norma UNI CEI EN 17011/05.

È prevista anche la possibilità che tali attività siano realizzate in forma associata da più operatori.

Durata delle autorizzazioni e limiti temporali

La durata dell’autorizzazione all’esecuzione del ripascimento stagionale da parte dei privati è differenziata in base alla tipologia e al volume dei sedimenti, in conformità al d.m. 173/2016:

  • due anni per sedimenti interni ai porti non turistici o alle imboccature portuali, con volumi superiori a 40.000 mc e caratterizzazione completa; è ammessa una proroga di un solo anno, previa caratterizzazione suppletiva svolta prima della scadenza;
  • tre anni per sedimenti provenienti da porti turistici, altre aree costiere o imboccature portuali, con volumi inferiori a 40.000 mc e caratterizzazione semplificata; è ammessa una proroga di due anni, previa caratterizzazione suppletiva svolta prima della scadenza;
  • per i piccoli interventi di ripascimento strutturale con apporto complessivo annuo inferiore a 5.000 mc resta ammessa la replicabilità annuale degli interventi per un massimo di dieci anni.

Progetti di riassetto costiero e procedura approvativa

I progetti di cui all’art. 96, comma 1, lettera d), della l.r. 34/2002 devono essere elaborati tenendo conto:

  • delle attività economiche esercitabili;
  • della sostenibilità ambientale del riassetto costiero;
  • della dinamica naturale dei litorali.

L’approvazione avviene tramite conferenza dei servizi o accordo di programma, indetto o promosso dalla Regione, con partecipazione di:

  • Provincia;
  • Comuni interessati;
  • Genio civile opere marittime;
  • ogni altra amministrazione competente.

Aspetti finanziari ed entrata in vigore

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC.

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