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Legge

L.R. Calabria 16/2025

Modifiche e integrazioni all’articolo 13 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano

Normativa regionaleL.R. Calabria 16/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria 31 marzo 2025, n. 16 modifica l’art. 13 della l.r. 11/2004: sopprime una lettera del comma 1 e attribuisce alla Giunta regionale l’approvazione del bilancio preventivo economico, del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, nel rispetto dei termini della normativa statale. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale; efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche ai bilanci delle aziende sanitarie regionali

Modifiche alla disciplina dei bilanci nel Piano regionale per la salute

La legge regionale Calabria 31 marzo 2025, n. 16 interviene sull’articolo 13 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11, che disciplina aspetti del Piano regionale per la salute 2004/2006. L’intervento è circoscritto all’assetto di approvazione dei bilanci e produce effetti nel territorio della Regione Calabria.

Contenuto delle modifiche

La disciplina risultante dalla novella elimina una previsione contenuta nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 13, mediante soppressione della stessa.

Inoltre, dopo il comma 2 è inserito un nuovo comma 2-bis, che stabilisce che:

  • il bilancio preventivo economico;
  • il bilancio di esercizio;
  • il bilancio consolidato sono approvati dalla Giunta regionale, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa statale vigente in materia.

Effetti pratici della norma

La legge centralizza in capo alla Giunta regionale l’approvazione dei principali documenti contabili previsti dalla disciplina sanitaria regionale, rinviando però ai termini fissati dalla normativa statale applicabile. Il contenuto della norma è quindi rilevante per la gestione contabile e amministrativa degli enti interessati dalla programmazione sanitaria regionale.

Regime economico-finanziario

La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Testo integrale

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