Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 648/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 337/2024 emessa in data 19 novembre 2024 dal Tribunale di Como.

Giustizia amministrativa202502970

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como n. 337/2024, relativa all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e al rimborso delle spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza n. 337/2024 del Tribunale di Como, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio economico di 500 euro per l'anno scolastico 2022/2023, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, oltre al rimborso delle spese legali. Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione della pronuncia e la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il Ministero non aveva contestato né il mancato adempimento né il passaggio in giudicato e la notificazione della sentenza del Tribunale di Como. Ha ritenuto quindi integrate le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato, con ulteriori centoventi giorni per l'esecuzione. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché, in ragione della modesta entità della somma dovuta, avrebbe avuto una consistenza meramente simbolica e sarebbe risultata iniqua. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico di euro 500 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al docente dalla sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm.

    Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    La norma è richiamata quale ulteriore condizione applicabile all’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere negata quando, avuto riguardo alla modesta entità dell’obbligazione, assumerebbe una funzione soltanto simbolica e risulterebbe iniqua.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l’amministrazione non esegue una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e notificata, purché risultino integrate le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dalla disciplina speciale applicabile all’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • In caso di accoglimento dell’ottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, prevedendo che l’intervento sostitutivo sia attivato dal creditore dopo l’inutile decorso del termine.
  • Quando l’attività demandata al commissario ad acta rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso per l’incarico commissariale.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata se, in rapporto alla modesta entità dell’obbligazione da eseguire, avrebbe consistenza soltanto simbolica e risulterebbe iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.