Cassazione Penale, Ordinanza n. 40548/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in una vicenda relativa alla realizzazione di condotte incidenti su una stradella di passaggio: secondo quanto emerge dal provvedimento, la contestazione riguardava l'indebita riduzione della larghezza del passaggio e la sottrazione della libera disponibilità dello stesso per un periodo apprezzabile. In ricorso sono stati dedotti: primi due motivi sulla insussistenza dei presupposti del reato, con particolare riferimento al requisito della violenza sulla cosa; terzo motivo sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; ulteriore censura sulla determinazione del danno, ritenuta eccessiva; richiesta di rinnovazione istruttoria, che il ricorrente assumeva necessaria per accertare la reale consistenza della riduzione del passaggio. È stata anche depositata memoria difensiva che reiterava le medesime doglianze. La parte civile ha depositato memoria e nota spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, perché la decisione impugnata si è conformata alla giurisprudenza consolidata secondo cui, ai fini dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, integra violenza sulla cosa anche la condotta che, pur senza cagionare danni materiali, si traduca nell'esercizio di un preteso diritto sulla cosa mediante arbitraria modifica della sua destinazione, con incidenza sull'interesse della persona offesa a mantenere inalterato lo stato dei luoghi. Ha ritenuto inammissibile il motivo sull'art. 131-bis c.p., perché diretto a contestare la valutazione di merito sulla gravità del fatto, valorizzata in ragione della durata della sottrazione del passaggio. Ha reputato inammissibile anche la censura sul danno, trattandosi di valutazione equitativa sorretta da motivazione non illogica. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, ritenuta inutile. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende; nulla ha disposto sulle spese della parte civile, ritenendo superflui e generici i rilievi da questa svolti.
Norme richiamate
art. 392 c.p.
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è configurabile anche quando la violenza sulla cosa non produca danni materiali, purché la condotta muti arbitrariamente la destinazione del bene incidendo sull'interesse della persona offesa al mantenimento dello stato dei luoghi.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità non può essere riconosciuta quando la valutazione di gravità del fatto, demandata al merito, evidenzi una apprezzabile durata della sottrazione della disponibilità del passaggio.
art. 616 c.p.p.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 392 c.p., la violenza sulla cosa può consistere anche in una modifica arbitraria della destinazione del bene o dello stato dei luoghi, senza necessità di un danno materiale.
- Quando la censura in cassazione investe la valutazione di gravità del fatto o la quantificazione equitativa del danno, essa è inammissibile se sollecita una rivalutazione del merito e la motivazione del giudice di merito è non illogica.
- La richiesta di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è accoglibile in sede di legittimità se il ricorso mira solo a opporre una diversa lettura dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
- Il rigetto motivato della rinnovazione istruttoria è insindacabile in cassazione quando il giudice spieghi in modo coerente l'inutilità dell'integrazione probatoria richiesta.
- L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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