Ordinanza n. 121/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’informativa interdittiva antimafia n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, con cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che apparissero prima facie sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informativa interdittiva antimafia. Ha quindi respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris, senza definire nel merito la domanda di annullamento. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge.
Atto impugnato: informativa interdittiva antimafia
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'informativa interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Vibo Valentia. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; risulta soltanto che l'amministrazione si è costituita e ha resistito alla domanda cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione dell'efficacia di un'informativa interdittiva antimafia può essere negata quando, sulla base della cognizione sommaria, risultino prima facie sussistenti i presupposti per la sua adozione e difetti quindi il fumus boni iuris.
- Il rigetto della domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris non definisce la domanda principale di annullamento dell'informativa interdittiva antimafia.
Come è indicizzato
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