Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14819/2025 del 02/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (attore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di risarcimento danni per sinistro stradale proposta davanti al giudice di pace contro il conducente/proprietario del veicolo ritenuto responsabile e contro l'assicuratore della r.c.a. del veicolo. Nel corso del primo grado era stata dichiarata inammissibile la costituzione dell'assicuratrice; successivamente il giudice di pace aveva rigettato la domanda risarcitoria ritenendo che il convenuto non fosse proprietario del veicolo che aveva causato il danno. In appello la decisione definitiva era stata confermata. In cassazione il soccombente ha proposto ricorso con tre motivi contro la sentenza d'appello, ma la Corte ha ritenuto superfluo esaminarli perché il giudizio non poteva essere proseguito: era già passata in giudicato la nullità del giudizio di primo grado, in quanto l'atto introduttivo era stato notificato a un soggetto già deceduto, e pure la nullità di tutti gli atti successivi alla sentenza non definitiva. Di conseguenza anche la sentenza definitiva impugnata doveva considerarsi caducata.

La decisione

La Corte ha rilevato che, per effetto di una precedente ordinanza della stessa Cassazione, era ormai formato il giudicato sulla nullità del giudizio di primo grado e sulla nullità degli atti successivi alla sentenza non definitiva, compresa la sentenza definitiva oggetto del ricorso. Ne è conseguita la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, perché il giudizio non poteva essere utilmente proseguito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 354 c.p.c.

    in caso di nullità del giudizio di primo grado rilevata in appello, il giudice avrebbe dovuto dichiarare la nullità e rimettere la causa al primo giudice; la mancata rimessione ha determinato la cassazione della precedente sentenza e, nel seguito, l'impossibilità di proseguire il giudizio.

Massime di principio

  • Se in un giudizio di merito si è formato giudicato sulla nullità dell'intero primo grado per vocatio in ius di soggetto già deceduto, il processo non può essere validamente proseguito nei gradi successivi.
  • La nullità dichiarata con riferimento alla sentenza non definitiva travolge anche tutti gli atti processuali successivi compresa la sentenza definitiva resa nel medesimo procedimento.
  • Quando l'esito del giudizio è precluso da un giudicato interno o esterno sulla nullità processuale, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata senza rinvio, senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.
  • La mancata applicazione dell'art. 354 c.p.c. da parte del giudice d'appello, a fronte della nullità del primo grado, conduce alla regressione del processo al primo giudice e, se il punto è ormai coperto da giudicato, alla caducazione degli atti successivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRC auto
RamiProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.