Sentenza del 23/08/2023 n. 25164 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la classificazione doganale di apparecchi a motore importati da A.A. Spa: la società aveva usufruito del dazio agevolato previsto per i veicoli a motore per disabili mentre l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha rettificato la dichiarazione contestando la corretta classificazione e ritenendo che si trattasse di mobility scooter destinati al trasporto di persone soggetti all'aliquota del 20%. La questione centrale è se la classificazione debba basarsi sulle caratteristiche oggettive e l'uso previsto del veicolo (valutato tramite le sue proprietà materiali alla data di importazione) oppure anche sull'uso possibile o prevalente da parte di persone non invalide o su elementi soggettivi come la commercializzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il primo motivo (violazione dell'art. 384 c.p.c. per mancato rispetto del principio indicato nella precedente sentenza di cassazione) è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non ha specificato in quale misura il giudice del rinvio non si fosse attenuto al principio. La Corte ha rilevato che il giudice del rinvio ha effettivamente richiamato il principio della precedente pronuncia e ha proceduto ad un accertamento di fatto sulle caratteristiche oggettive dei veicoli. Il secondo motivo (violazione delle regole di interpretazione della nomenclatura combinata e del Reg. CE n. 718/2009) è stato ritenuto infondato: il giudice del gravame ha correttamente richiamato le note esplicative della NC e la giurisprudenza comunitaria, valutando le caratteristiche tecniche (larghezza inferiore a 80 cm, due serie di ruote aderenti al terreno, congegni specifici utili alla disabilità, descrizione dei prodotti come destinati al trasporto di persone disabili) e ha ritenuto che i veicoli rientrassero nella voce di classificazione per veicoli per disabili. Di conseguenza il ricorso è respinto e viene confermata la pronuncia favorevole alla società importatrice.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: il ricorso è fondato su violazione di norme di diritto e su vizi della motivazione. In questo caso sono state invocate per censurare la motivazione e l'applicazione delle regole di interpretazione della nomenclatura.
art. 384 c.p.c.
Disciplina le pronunce di rinvio della Corte di cassazione: il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; tuttavia può procedere a nuovo accertamento dei fatti purché rispetti il principio indicato. La Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio si sia attenuto a tale principio.
Regolamento (CE) n. 718/2009
Contiene le note esplicative e le precisazioni della Nomenclatura Combinata pertinenti alla classificazione doganale; il giudice ha fatto riferimento a tali note per valutare le caratteristiche oggettive rilevanti ai fini della classificazione.
Note esplicative della Nomenclatura Combinata (NC), in particolare voci rilevanti per i veicoli a motore per disabili e per i veicoli per il trasporto persone (8713/8703 indicazioni nella sentenza)
Le note definiscono i criteri tecnici distintivi (es. velocità massima, larghezza massima di 80 cm, due serie di ruote aderenti al terreno, caratteristiche speciali per alleviare la disabilità) che devono essere valutati come caratteristiche oggettive del prodotto per determinare la corretta voce doganale. L'uso possibile da parte di non disabili è irrilevante se le caratteristiche oggettive indicano una destinazione per disabili.
Giurisprudenza della Corte di giustizia UE (es.: C-198/15 Invamed Group Ltd; C-12/10 Lecson Elektromobile; C-459/93 Thyssen Haniel; C-201/99 Deutsche Nichimen; C-142/06 Olicom)
La giurisprudenza comunitaria stabilisce che la classificazione doganale si basa sulle caratteristiche oggettive e sull'uso previsto inerente al prodotto; la destinazione del prodotto è criterio oggettivo di classificazione solo se è inerente e valutabile sulla base delle proprietà oggettive. Inoltre è confermato che la possibilità che un veicolo possa anche essere usato da persone non invalide è irrilevante per la classificazione come veicolo per disabili.
Massime di principio
- La classificazione doganale di veicoli a motore si basa primariamente sulle caratteristiche e proprietà oggettive del bene alla data di importazione; elementi soggettivi o l'uso possibile da parte di terzi sono irrilevanti se non rispecchiati nelle caratteristiche materiali.
- Le note esplicative della Nomenclatura Combinata e il Reg. CE n. 718/2009, unitamente alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, sono le fonti principali per determinare i criteri tecnici (es. larghezza, velocità massima, numero e disposizione delle ruote, dispositivi specifici) che qualificano un veicolo come 'per disabili'.
- La prova della destinazione o del carattere 'per disabili' dovrebbe fondarsi su documentazione tecnica (schede tecniche, moduli di importazione, specifiche di prodotto), pubblicità e caratteristiche misurabili; la prevalenza di commercializzazione verso disabili è un elemento di supporto ma non sostituisce l'accertamento delle caratteristiche oggettive.
- Il giudice del rinvio deve seguire il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma resta legittimato a compiere un nuovo accertamento di fatto purché coerente con quel principio; in sede di cassazione è necessario che il ricorrente indichi con precisione in quale punto il giudice del rinvio ha disatteso il principio per rendere il motivo ammissibile.
- In sede di contestazione doganale, l'Amministrazione deve motivare in modo chiaro e specifico le ragioni per le quali ritiene non applicabile la voce dichiarata dal dichiarante; una motivazione generica che non spiega le ragioni tecniche della diversa classificazione può essere insufficiente.
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