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Sentenza

Sentenza del 23/08/2023 n. 25116 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione del diniego parziale di rimborso IVA relativo al 2015 per Euro 279.244,31. La questione centrale era se gli interessi attivi derivanti da operazioni di finanziamento effettuate dalla ricorrente a favore della controllante costituissero operazioni esenti da escludere dal calcolo del pro rata (perché "accessorie" o "occasionali" e quindi non rilevanti ai fini dell'art. 19-bis DPR n. 633/1972) oppure rientrassero nell'attività propria della holding e pertanto dovessero essere incluse nel computo della percentuale di detraibilità dell'IVA. La ricorrente sosteneva che si trattasse di semplice impiego di liquidità, senza organizzazione specifica né uso di beni/servizi soggetti a IVA; l'Amministrazione e i giudici di merito ritenevano invece che gli importi fossero rilevanti e ricorrenti, riconducibili all'attività concreta della società.

La decisione

Il ricorso è stato respinto in tutte le fasi: la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha rigettato il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha confermato il rigetto; la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso per cassazione presentato dalla contribuente. La Corte di legittimità ha ritenuto che, ai fini IVA, prevalga il criterio quantitativo basato sulla composizione della cifra d'affari e sull'attività effettivamente svolta: l'ammontare rilevante e continuativo degli interessi attivi nel triennio 2013-2015 e la natura del rapporto di conto corrente reciproco indicavano che le operazioni di finanziamento erano attività proprie e non meramente accessorie/occasionali, per cui gli interessi dovevano essere inclusi nel calcolo del pro rata. Sono state altresì respinte le censure sulla motivazione; la ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 19

    Stabilisce il meccanismo del pro rata per i soggetti che effettuano operazioni imponibili e operazioni esenti; rinvia al calcolo definito dall'art. 19-bis per determinare la percentuale di detraibilità.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 19-bis

    Definisce il metodo di calcolo della percentuale di detrazione basata sul rapporto tra operazioni imponibili ed esenti e dispone l'esclusione dal calcolo delle operazioni esenti che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o che sono accessorie/occasionali.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 36

    Prevede l'applicazione dell'imposta in modo unitario e cumulativo con riferimento al volume d'affari complessivo per i soggetti che esercitano più attività.

  • Direttiva 2006/112/CE (VAT), artt. 173-175

    Riferimenti normativi europei richiamati in relazione alla disciplina dell'IVA e alle regole sull'esenzione e sulla detrazione; la Corte sottolinea il collegamento interpretativo con la normativa nazionale.

  • Sesta Direttiva IVA (richiamata nella giurisprudenza)

    Principio che quando sono compiute contemporaneamente operazioni che danno diritto a detrazione e altre che non lo danno, va applicato il principio del pro rata; storico riferimento interpretato in chiave di recepimento nazionale.

  • Corte di Giustizia UE, C-378/15 (Mercedes-Benz, 14/04/2016)

    Ha chiarito che la nozione di cifra d'affari va riferita al complesso dei beni e servizi utilizzati dal soggetto passivo e che, per qualificare un'attività come accessoria, occorre considerare la composizione del fatturato (criterio quantitativo) più che il mero criterio gestionale; supporta la prevalenza dell'analisi quantitativa sull'atto costitutivo o su circostanze formali.

  • Corte di Giustizia UE, C-77/01 (29/04/2004)

    Giurisprudenza di riferimento sulle condizioni per ritenere un'attività accessoria o parte dell'attività propria, utile nel confronto tra criteri quantitativi e gestionali.

Massime di principio

  • Per determinare se proventi esenti (es. interessi da finanziamenti intra-gruppo) vadano inclusi nel calcolo del pro rata IVA si deve guardare all'attività effettivamente svolta e alla composizione della cifra d'affari, non soltanto allo statuto sociale.
  • Il criterio quantitativo (incidenza e persistenza dei ricavi esenti rispetto al totale del fatturato) prevale quando è evidente che i proventi esenti sono rilevanti e continuativi: importi significativi e ricorrenti indicano attività propria e quindi inclusione nel pro rata.
  • Le operazioni si considerano "accessorie" o "occasionali" (e quindi escluse dal pro rata) se sono estranee all'attività propria, svolte in modo non abituale, senza nesso funzionale regolare con il fine produttivo dell'impresa e senza carattere di continuità.
  • Il criterio gestionale (esistenza di organizzazione specifica, impiego significativo di beni/servizi soggetti a IVA) è rilevante ma subordinato: l'assenza di un'organizzazione dedicata può supportare la tesi di occasionalità, ma non basta se i ricavi esenti sono quantitativamente rilevanti e ricorrenti.
  • In sede probatoria il contribuente ha l'onere di dimostrare concretamente la natura occasionale o accessoria: la proposta di esclusione dal pro rata richiede prove documentali chiare; d'altra parte, l'Erario può fondare la qualificazione sulla composizione del fatturato e sulla persistenza dei ricavi esenti.
  • Operazioni di finanziamento intra-gruppo che producano interessi continuativi e rilevanti nel tempo sono, salvo prova contraria convincente, destinate a essere considerate parte dell'attività propria (inclusione nel pro rata).

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