Sentenza del 29/08/2018 n. 9070 - Comm. Trib. Prov. Catania
Immobili non censiti in catasto - Accastamento d'ufficio - Obbligo in capo al proprietario del terreno su cui è costruito il fabbricato - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di accatastamento d'ufficio è stata ritenuta legittima. L'obbligo di presentare la denuncia catastale e di procedere all'accatastamento ricade sul proprietario del terreno, anche se il fabbricato è stato costruito abusivamente da un terzo. La responsabilità dell'adempimento catastale non viene esclusa dalla mancata realizzazione materiale dell'immobile o dall'abusività dell'opera.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'obbligo di accatastare un fabbricato non censito. Il proprietario del terreno contestava l'obbligo, rilevando che il fabbricato era stato realizzato abusivamente da un soggetto terzo e non da lui. La decisione ha ritenuto irrilevante tale circostanza: ai fini fiscali, il proprietario del fabbricato è individuato, in applicazione del principio dell'accessione, nel proprietario del suolo sul quale l'edificio insiste.
Norme richiamate
Art. 20 del Regio Decreto 13 aprile 1939, n. 652
La norma è interpretata nel senso che l'obbligo di dichiarare e accatastare il fabbricato grava sul proprietario dell'immobile. In base al principio dell'accessione, tale qualifica spetta al proprietario del terreno su cui il fabbricato è costruito, anche quando l'edificazione sia stata eseguita abusivamente da un soggetto diverso.
Massime di principio
- Ai fini degli obblighi catastali e fiscali, il proprietario del terreno è normalmente considerato proprietario del fabbricato incorporato al suolo, in applicazione del principio dell'accessione.
- La costruzione abusiva da parte di un terzo non elimina né trasferisce automaticamente al costruttore l'obbligo catastale del proprietario del terreno.
- L'accatastamento d'ufficio può essere legittimamente disposto quando il fabbricato non viene dichiarato spontaneamente dal soggetto obbligato.
- La titolarità dell'obbligo catastale va distinta dalla responsabilità amministrativa o penale per l'abuso edilizio: il proprietario del terreno può essere tenuto all'accatastamento anche senza essere l'autore materiale dell'abuso.
- In situazioni analoghe, occorre verificare anzitutto chi sia il proprietario del suolo e se esistano un diritto di superficie, un titolo traslativo o altra situazione giuridica idonea a derogare al principio dell'accessione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 29 ago 2018Sentenza del 29/08/2018 n. 35 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 29 ago 2018Sentenza del 29/08/2018 n. 720 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 29 ago 2018Sentenza del 29/08/2018 n. 5662 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 29 ago 2018Sentenza del 29/08/2018 n. 5670 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 29 ago 2018Sentenza del 29/08/2018 n. 9069 - Comm. Trib. Prov. Catania
- Sentenza · 29 ago 2018Sentenza del 29/08/2018 n. 21297 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →