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Sentenza

Sentenza del 29/08/2018 n. 9069 - Comm. Trib. Prov. Catania

TARI - stabilimento balneare - parametrazione del tributo su base stagionale o in base all'effettivo utilizzo - sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta nel principio secondo cui, per gli stabilimenti balneari, il tributo deve essere determinato su base stagionale o comunque in relazione al periodo di effettivo utilizzo del bene e alla sua reale potenzialità di produrre rifiuti. Non è quindi corretto applicare automaticamente la tariffa per l’intero anno solare quando l’attività è concretamente esercitata solo per una parte dell’anno.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l’applicazione della TARSU/TARI sull’intero anno solare, sostenendo che uno stabilimento balneare svolge normalmente la propria attività soltanto durante la stagione balneare. La tassazione avrebbe quindi dovuto essere parametrata al periodo di effettivo utilizzo dell’area demaniale e alla concreta capacità di produrre rifiuti, anziché essere calcolata indistintamente per tutti i dodici mesi.

Norme richiamate

  • Art. 58 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    La norma è interpretata nel senso che la tassa deve essere collegata alla concreta occupazione o detenzione dei locali e delle aree e alla loro capacità di produrre rifiuti. Per uno stabilimento balneare tale capacità può essere valutata considerando il periodo stagionale o l’effettivo utilizzo dell’area.

  • CTR Molise, sentenza n. 237/2017

    La pronuncia è richiamata come conforme al principio per cui la TARSU/TARI relativa agli stabilimenti balneari può essere parametrata al periodo stagionale di attività, anziché all’intero anno.

Massime di principio

  • Quando un’attività è esercitata soltanto per una parte dell’anno, la tassazione sui rifiuti deve tenere conto, ove previsto dalla disciplina applicabile e adeguatamente dimostrato, del periodo di effettivo utilizzo e della concreta produzione di rifiuti.
  • Per le attività stagionali non è automaticamente legittimo applicare il tributo sull’intero anno solare: occorre verificare la durata effettiva dell’occupazione o detenzione e il periodo di esercizio dell’attività.
  • Il contribuente deve documentare la stagionalità dell’attività, ad esempio mediante concessioni demaniali, autorizzazioni, comunicazioni di apertura e chiusura, registri o altri elementi che dimostrino il reale periodo di utilizzo.
  • La riduzione o parametrizzazione stagionale non discende necessariamente dalla semplice dichiarazione del contribuente, ma deve essere valutata secondo la normativa locale, il regolamento comunale e la prova concreta dell’effettiva produzione di rifiuti.
  • Il principio è applicabile soprattutto quando esiste una chiara correlazione tra il periodo di utilizzo dell’area e la capacità di produrre rifiuti; non comporta automaticamente l’esenzione per i periodi di chiusura se l’area rimane comunque nella disponibilità del titolare o conserva una potenziale utilizzabilità.

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