Sentenza del 29/08/2018 n. 5670 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Movimentazioni bancarie - Notaio - Complessiva compatibilità tra versamenti e introiti - Illegittimità dell'avviso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento relativo al 2009. L'Ufficio sosteneva che i versamenti bancari non adeguatamente giustificati dovessero presumersi compensi professionali non dichiarati, in applicazione dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, che aveva escluso la presunzione per i prelevamenti dei lavoratori autonomi. Il contribuente aveva invece ricostruito analiticamente i movimenti, collegandoli a rogiti, fatture e incassi dell'attività notarile, spiegando anche il disallineamento temporale tra data dell'incasso e data della fatturazione e le operazioni formalmente riferibili a soggetti diversi dai clienti.
La decisione
L'appello dell'Agenzia delle entrate è stato respinto. Il giudice ha ritenuto che il contribuente avesse assolto il proprio onere probatorio mediante una ricognizione puntuale dei movimenti bancari, la produzione degli assegni e la correlazione tra versamenti, atti notarili e fatture. Nel complesso è risultata una sostanziale compatibilità tra l'entità dei versamenti e gli introiti professionali dichiarati; la possibile equivocità di poche operazioni residue non è stata ritenuta sufficiente a confermare l'accertamento. È rimasta ferma soltanto la parte dell'originaria pretesa relativa all'indeducibilità del 50% delle spese di locazione dell'immobile utilizzato promiscuamente come studio e abitazione. L'Agenzia è stata condannata a rimborsare al contribuente le spese del grado d'appello, liquidate in 6.000 euro.
Norme richiamate
Art. 39 del D.P.R. n. 600/1973
Norma utilizzata dall'Amministrazione per la rideterminazione del reddito di lavoro autonomo ai fini IRPEF.
Art. 54 del D.P.R. n. 633/1972
Norma richiamata per la rettifica delle operazioni imponibili ai fini IVA.
Art. 32 del D.P.R. n. 600/1973
Prevede presunzioni collegate alle movimentazioni bancarie. La decisione conferma che i versamenti possono costituire base presuntiva anche per i lavoratori autonomi, ma il contribuente può superare la presunzione fornendo una spiegazione analitica, documentata e coerente delle operazioni.
Art. 54 del TUIR
È stato applicato per ritenere deducibili solo nella misura del 50% le spese di locazione dell'immobile utilizzato promiscuamente come studio professionale e abitazione.
Principio di cassa dei redditi di lavoro autonomo
Gli incassi dei professionisti rilevano, in linea generale, nell'anno in cui sono percepiti. Pertanto, la data del versamento deve essere correlata alla concreta esecuzione dell'atto e non necessariamente alla data successiva della fattura.
Corte costituzionale, sentenza n. 228/2014
Ha escluso l'applicazione ai lavoratori autonomi della presunzione relativa ai prelevamenti bancari come compensi non dichiarati, lasciando distinta la disciplina dei versamenti.
Massime di principio
- La presunzione fiscale fondata sui versamenti bancari non determina automaticamente la maggiore imponibilità: il contribuente può superarla dimostrando, con documenti e ricostruzioni analitiche, l'origine non reddituale delle somme oppure la loro corrispondenza a ricavi già dichiarati.
- Per i professionisti è particolarmente importante collegare ogni movimento bancario alla relativa prestazione, al documento fiscale e, quando necessario, alla data dell'atto che ha generato l'incasso, tenendo conto del principio di cassa e dei possibili disallineamenti temporali tra pagamento e fatturazione.
- La valutazione deve essere complessiva: poche operazioni non chiarite non bastano necessariamente a smentire una ricostruzione generale coerente, soprattutto quando i versamenti complessivi sono compatibili con le fatture e con l'attività svolta.
- Le spiegazioni devono essere specifiche e documentate. Sono utili copie di assegni, causali, contratti, atti professionali, fatture, repertori e documentazione bancaria che consentano di ricostruire la provenienza delle somme.
- L'Amministrazione deve confrontarsi concretamente con le giustificazioni offerte dal contribuente e individuare le singole criticità; una contestazione indistinta o totalmente oppositiva può risultare insufficiente quando la ricostruzione alternativa è puntuale e plausibile.
- La Corte costituzionale ha eliminato la presunzione dei prelevamenti per i lavoratori autonomi, ma non quella relativa ai versamenti: questi ultimi restano potenzialmente rilevanti, salvo prova contraria del contribuente.
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