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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15762/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la ritenuta responsabilità del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare). Si deduceva che la Corte territoriale aveva erroneamente desunto la sussistenza del reato dall'omessa tenuta di alcune scritture contabili dopo il 2006 e dalla difficoltà del curatore a ricostruire il patrimonio, senza considerare che il curatore era comunque riuscito a identificare debiti e crediti e che la contabilità era stata regolare fino al 2006; inoltre si denunciava carenza motivazionale circa l'elemento soggettivo del reato, posto che l'eventuale omissione era concomitante all'inattività della società e non provava il dolo richiesto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso fondato limitatamente alla bancarotta documentale. Ha censurato la motivazione della Corte d'appello per avere sovrapposto due ipotesi distinte previste dall'art. 216, comma 1, n. 2: la sottrazione/distruzione/falsificazione delle scritture (che richiede dolo specifico) e la tenuta delle scritture in modo da non permettere la ricostruzione del patrimonio (che richiede dolo generico ma presuppone l'effettiva esistenza e l'esame di libri tenuti in modo ingannevole). La Cassazione ha stabilito che l'omessa tenuta non rientra nella seconda ipotesi e che la Corte territoriale non ha accertato il dolo specifico eventualmente necessario; perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla bancarotta documentale e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Per il resto la statuizione impugnata è stata confermata o non è stata revocata.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare

    prevede sia l'avere sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili, sia l'avere tenuto i libri e le altre scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari

    la norma contempla due ipotesi distinte: la prima (sottrazione/distruzione/falsificazione) richiede dolo specifico volto a recare vantaggio o danno ai creditori; la seconda (tenuta ingannevole) richiede solo dolo generico ma presuppone che i libri siano effettivamente rinvenuti ed esaminati e siano tenuti in modo tale da impedire la ricostruzione. L'omessa tenuta non è automaticamente riconducibile alla seconda ipotesi.

  • art. 219, comma 1 e comma 2 n. 1 e ultimo comma, legge fallimentare

    richiamata in relazione all'applicazione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alle pene accessorie

    la Corte territoriale aveva calibrato la pena riconoscendo attenuanti generiche in misura equivalente alle aggravanti previste dall'art. 219, applicando conseguentemente la pena principale e le pene accessorie previste dall'ultimo comma

  • art. 217, comma 1, n. 4, legge fallimentare

    norma richiamata nella rubrica dei capi contestati in appello; nel caso concreto alcune imputazioni concorrenti sono state trattate ma la decisione della Cassazione si è concentrata specificamente sulla qualificazione della bancarotta documentale

  • art. 218, legge fallimentare

    norma menzionata tra le condotte contestate in primo grado e poi in parte prosciolte per prescrizione; non è l'oggetto principale dell'annullamento della Cassazione

Massime di principio

  • Distinguere chiaramente tra le due ipotesi di bancarotta documentale previste dall'art. 216, comma 1, n. 2: la sottrazione/distruzione/falsificazione (che richiede dolo specifico) e la tenuta ingannevole dei libri (che richiede dolo generico ma presuppone libri effettivamente rinvenuti). Non confondere omissione di tenuta con tenuta ingannevole.
  • La semplice difficoltà del curatore a ricostruire il patrimonio non è di per sé sufficiente a integrare la fattispecie della tenuta ingannevole: occorre verificare se i libri siano stati effettivamente tenuti e siano risultati ingannevoli all'esame, oppure se vi sia stata una sottrazione/distruzione che richiede prova del dolo specifico.
  • Quando la presunta omissione della tenuta delle scritture è collegata all'inattività della società, è necessario valutare il nesso causale e l'elemento soggettivo; l'assenza di aggiornamenti per un periodo non prova automaticamente l'intento di danneggiare i creditori.
  • In impugnazione, le censure generiche o non adeguatamente ragionate difficilmente scardinano una motivazione puntuale; viceversa, se il giudice ha errato nel qualificare giuridicamente i fatti (ad esempio sovrapponendo ipotesi normative diverse), la Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo esame.
  • Per la configurazione della bancarotta documentale da sottrazione/occultamento occorre specifica e convincente prova del comportamento materiale di sottrazione o distruzione e del relativo dolo specifico volto a procurare un ingiusto profitto o a recare pregiudizio ai creditori.

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