Cassazione Penale, Sentenza n. 31794/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza patteggiata (art. 444 c.p.p.) che aveva inflitto la pena di 8 mesi di reclusione e €200 di multa per il reato di cui all'art. 648 c.p.: il ricorrente deduceva un unico motivo, vizio della motivazione, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. e la mancata valutazione della possibilità di applicare pene sostitutive ex art. 20 del d.lgs. n. 150/2022.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ritenendo che l'impugnabilità della pronuncia patteggiata sia limitata e non comprenda censure generiche sulla motivazione dei fatti; ha inoltre ritenuto la doglianza sull'art. 20 del d.lgs. n. 150/2022 generica e, richiamando la disciplina transitoria (art. 95), ha indicato che eventuali richieste relative alle sanzioni sostitutive possono essere rivolte al giudice dell'esecuzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della somma di €4.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma sul patteggiamento; il Tribunale ha applicato la pena su richiesta dell'imputato e con consenso del PM, situazione che limita l'ambito impugnatorio in Cassazione.
art. 648 cod. pen.
Articolo che disciplina il reato ascritto (ricettazione); è il reato per cui è stata inflitta la pena concordata.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita le ipotesi di impugnazione della sentenza di patteggiamento in Cassazione alle sole ipotesi tassativamente indicate; la Corte ha fatto leva su questa limitazione per dichiarare inammissibile il ricorso che contestava la motivazione di merito.
art. 131-bis cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come possibile causa di riduzione/beneficio; la Corte ha ritenuto la censura generica e comunque non ammissibile in Cassazione nel quadro del patteggiamento.
art. 20 del d.lgs. n. 150/2022
Richiamato dal ricorrente come base per l'applicazione di pene sostitutive; la Corte ha ritenuto la censura meramente evocata e aspecifica, e ha richiamato la possibilità di rivolgersi al giudice dell'esecuzione al riguardo.
art. 95 d.lgs. n. 150/2022 (disposizione transitoria)
Richiamata dalla Corte per segnalare i limiti e la disciplina transitoria dell'applicazione delle novità normative (p.es. pene sostitutive), valutazione che riduce la rilevanza immediata della censura in sede di Cassazione.
Massime di principio
- Le sentenze pronunciate con il rito speciale di cui all'art. 444 c.p.p. (patteggiamento) sono impugnabili in Cassazione solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis: le censure generiche sulla motivazione dei fatti sono spesso inammissibili.
- Chi intende ottenere il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche o benefici ex art. 131-bis deve proporre e documentare tali richieste nella fase processuale adeguata; sollevare questioni generiche in Cassazione dopo il patteggiamento è inefficace.
- Le modifiche normative (es. introduzione di nuove pene sostitutive) possono essere soggette a disposizioni transitorie: quando rilevanti, le richieste di adattamento della sanzione possono dover essere rivolte al giudice dell'esecuzione, non immediatamente nella Cassazione sul patteggiamento.
- Le impugnazioni devono essere motivate in modo specifico e non meramente evocativo: argomentazioni generiche e aspecifiche vengono considerate manifestamente infondate.
- Se si vuole preservare la possibilità di contestare le premesse fattuali o ottenere un diverso trattamento sanzionatorio, valutare con il difensore di non accedere al rito speciale o di sollevare espressamente, e con prove, le circostanze favorevoli prima della definizione concordata.
- In presenza di dubbi sull'applicabilità di nuove disposizioni penali o sostitutive, utilizzare prima il canale del giudice dell'esecuzione ove la legge e le norme transitorie lo prevedano.
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