Corte di giustizia, Sentenza C-708/19
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 marzo 2021. — Von Aschenbach & Voss GmbH contro Hauptzollamt Duisburg. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf. — Rinvio pregiudiziale – Dazio antidumping definitivo – Fogli di alluminio originari della Cina – Fogli di alluminio leggermente modificati – Regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 – Ricevibilità – Mancata proposizione di un ricorso di annullamento da parte della ricorrente nel procedimento principale – Legittimazione ad agire per l’annullamento. — Causa C-708/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato un rinvio pregiudiziale sulla validità del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271, che estendeva un dazio antidumping ai fogli di alluminio leggermente modificati importati dalla Cina. Pur richiamando i criteri sulla legittimazione ad agire degli importatori contro i regolamenti antidumping, ha ritenuto che la società ricorrente fosse senza dubbio legittimata a proporre ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE. Non avendolo fatto, essa non poteva invocare l’invalidità del regolamento nel giudizio nazionale; perciò il rinvio è stato dichiarato irricevibile.
Rinvio pregiudiziale sulla validità del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 che estende un dazio antidumping ai fogli di alluminio leggermente modificati: la Corte dichiara irricevibile la domanda perché l’importatore, direttamente e individualmente interessato, avrebbe dovuto proporre ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE.
La questione giuridica
Se la validità dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 potesse essere contestata nel giudizio nazionale nonostante la mancata proposizione, da parte dell’importatore, di un ricorso di annullamento avverso tale regolamento; in particolare, se l’importatore fosse manifestamente legittimato ad agire ex articolo 263, quarto comma, TFUE e, quindi, precluso dall’eccepire l’invalidità dell’atto UE dinanzi al giudice nazionale. Le ulteriori questioni riguardavano la compatibilità del regolamento con l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 e l’asserito manifesto errore di valutazione della Commissione (presunta quota dell’80% di prodotti leggermente modificati e mancata verifica dell’uso finale).
Principio di diritto
Un importatore che sia direttamente e individualmente interessato da un regolamento dell’Unione che estende un dazio antidumping per elusione e che, quindi, avrebbe potuto proporre senza dubbio un ricorso di annullamento ex articolo 263, quarto comma, TFUE, non può successivamente eccepire l’invalidità di tale regolamento dinanzi al giudice nazionale nell’ambito di un ricorso contro la misura nazionale di applicazione; poiché nel caso di specie la VA&V disponeva di tale legittimazione ma non aveva impugnato il regolamento nei termini, la domanda pregiudiziale è irricevibile.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 263, quarto e sesto comma, TFUE
- Regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/271
- Regolamento (CE) n. 925/2009
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/865
- Articolo 254 del codice doganale dell’Unione
Rinvio pregiudiziale sulla validità del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271
La causa riguarda un rinvio pregiudiziale del Finanzgericht Düsseldorf in una controversia tra la Von Aschenbach & Voss GmbH e l’ufficio doganale tedesco, relativa a dazi antidumping applicati all’importazione di fogli di alluminio provenienti dalla Cina. La questione centrale non è stata affrontata nel merito, perché la Corte ha ritenuto irricevibile la domanda per difetto di previa impugnazione del regolamento UE davanti al giudice dell’Unione.
Contesto normativo e antecedenti della misura antidumping
La Corte ricorda che il regime applicabile era quello del regolamento (UE) 2016/1036, in particolare:
- articolo 1, paragrafo 4, sulla nozione di "prodotto simile";
- articolo 13 sull’elusione delle misure antidumping, compresa la possibilità di estendere i dazi a prodotti simili leggermente modificati.
Viene ricostruita la sequenza dei regolamenti settoriali:
- regolamento (CE) n. 925/2009, che aveva istituito un dazio antidumping definitivo sui fogli di alluminio originari della Cina;
- regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384, che aveva prorogato le misure;
- regolamento di esecuzione (UE) 2016/865, che aveva aperto un’inchiesta sull’eventuale elusione mediante importazioni di fogli di alluminio leggermente modificati;
- regolamento di esecuzione (UE) 2017/271, oggetto del giudizio, che estendeva il dazio ai prodotti leggermente modificati, prevedendo una specifica esenzione per gli usi diversi da quello domestico, subordinata alle condizioni del regime doganale di uso finale.
Fatti del procedimento principale
La VA&V aveva importato in Germania, tra luglio e settembre 2016, sei lotti di fogli di alluminio cinesi dichiarandoli come rotoli di larghezza superiore a 650 mm. Dopo l’importazione, i rotoli erano stati tagliati nell’Unione in formati utilizzati per i fogli di alluminio per uso domestico, prima della rivendita.
Sulla base del regolamento 2017/271, l’ufficio doganale principale di Duisburg le ha poi imposto un dazio antidumping di EUR 413471. Il ricorso della società contro tale avviso è stato respinto e il giudice tedesco ha sollevato tre questioni sulla validità del regolamento UE.
Questioni pregiudiziali sollevate
Il giudice del rinvio chiedeva se il regolamento fosse invalido:
- per violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento 2016/1036, nella parte in cui estendeva il dazio anche ai fogli di alluminio destinati alla trasformazione e subordinava l’esenzione alle condizioni dell’articolo 1, paragrafo 4;
- per manifesto errore di valutazione della Commissione, in ragione dell’insufficiente motivazione della presunzione secondo cui l’80% dei prodotti esaminati sarebbe stato leggermente modificato;
- per manifesto errore di valutazione, poiché la Commissione non avrebbe verificato la destinazione finale nell’Unione dei fogli importati.
Ragionamento della Corte sulla ricevibilità
La Commissione aveva eccepito l’irricevibilità del rinvio richiamando la sentenza TWD Textilwerke Deggendorf: se un soggetto era senza dubbio legittimato a proporre un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE e non l’ha fatto, non può poi contestare l’atto dinanzi al giudice nazionale.
La Corte chiarisce che:
- la preclusione opera solo se il soggetto poteva agire senza dubbio ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE;
- il regolamento antidumping ha natura normativa, ma ciò non esclude che un operatore possa esserne direttamente e individualmente interessato;
- nel caso specifico, il regolamento controverso aveva costituito il fondamento giuridico del dazio applicato alla VA&V tramite l’avviso doganale del 5 maggio 2017, quindi la società era direttamente interessata;
- la VA&V era anche individualmente interessata, poiché aveva partecipato all’inchiesta, la Commissione aveva esaminato specificamente la sua posizione e aveva concluso che nessuno degli importatori indipendenti, inclusa essa, potesse ottenere un’esenzione;
- la qualità di importatore, da sola, non basta in astratto, ma qui la società era stata coinvolta in modo specifico nella procedura amministrativa e gli elementi di fatto la distingueva no dagli altri operatori.
La Corte rileva inoltre che il fatto che il regolamento non fosse formalmente accompagnato da una "decisione" autonoma è irrilevante: conta la sostanza dell’atto e i suoi effetti giuridici.
Decisione e dispositivo
Poiché la VA&V era senza dubbio legittimata a proporre un ricorso di annullamento contro il regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 ma non lo aveva fatto entro il termine di cui all’articolo 263, sesto comma, TFUE, non poteva invocarne l’invalidità nel giudizio nazionale. La domanda pregiudiziale è stata quindi dichiarata irricevibile, senza esame nel merito delle questioni sulla compatibilità del regolamento con l’articolo 13 del regolamento di base o sugli asseriti errori di valutazione della Commissione.
Principio ricavabile
In materia antidumping, l’operatore economico che sia direttamente e individualmente interessato da un regolamento di estensione per elusione deve, se vuole contestarne la validità, proporre ricorso di annullamento nei termini dell’articolo 263 TFUE; se omette di farlo, non può successivamente sollevare eccezione di invalidità dinanzi al giudice nazionale nel contenzioso sulle misure applicative.
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