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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-572/19

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 marzo 2021. — European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation - Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico - ITS Europe) contro Commissione europea. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione – Raccomandazione 2003/361/CE – Decisione del gruppo di esperti di validazione della Commissione europea relativa alla qualificazione come microimprese, piccole o medie imprese (PMI) – Decisione 2012/838/UE, Euratom – Allegato – Punti 1.2.6 e 1.2.7 – Richiesta di revisione – Regolamento (CE) n. 58/2003 – Articolo 22 – Assenza di ricorso amministrativo – Collegamento tra la richiesta di revisione e il ricorso amministrativo – Diniego dello status di PMI nonostante il rispetto formale dei criteri della raccomandazione 2003/361 – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Svantaggi cui le PMI fanno fronte abitualmente – Assenza. — Causa C-572/19 P

Giurisprudenza europea62019CJ0572

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge integralmente l’impugnazione di Ertico – ITS Europe contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il diniego dello status di PMI. La Corte ribadisce che la definizione di PMI non può essere applicata in modo puramente formale quando la realtà economica mostra che l’impresa beneficia di risorse e sostegni incompatibili con la condizione di PMI. Esclude inoltre che il superamento del termine di due mesi previsto dall’articolo 22 del regolamento n. 58/2003 renda nulla la decisione successiva della Commissione.

Impugnazione respinta: la Corte conferma che il diniego dello status di PMI a Ertico – ITS Europe poteva fondarsi sulla realtà economica dell’impresa e che il superamento del termine di due mesi dell’articolo 22 del regolamento n. 58/2003 non comportava, di per sé, l’annullamento della decisione contestata.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato: 1) nell’interpretare i punti 1.2.6 e 1.2.7 dell’allegato alla decisione 2012/838 e l’articolo 22 del regolamento n. 58/2003 come atti relativi a procedimenti distinti o comunque nel ritenere irrilevante il superamento del termine di due mesi; 2) nel ritenere compatibile con la raccomandazione 2003/361/CE il diniego dello status di PMI fondato non solo sui criteri formali, ma anche sulla realtà economica e sull’assenza degli svantaggi tipici delle PMI; 3) nell’apprezzamento dei fatti relativi alla situazione finanziaria e organizzativa della ricorrente.

Principio di diritto

La Corte afferma che, anche supponendo applicabile l’articolo 22 del regolamento n. 58/2003 alla revisione della validazione, l’adozione della decisione oltre il termine di due mesi non ne comporta l’illegittimità, poiché il legislatore ha previsto che il silenzio della Commissione valga come rigetto implicito. Inoltre, la definizione di PMI della raccomandazione 2003/361/CE deve essere interpretata in funzione della sua finalità sostanziale: un soggetto che, pur rispettando formalmente i criteri, appartiene de facto a un grande insieme economico e non subisce gli svantaggi tipici delle PMI può essere escluso dallo status di PMI. Le censure della ricorrente sono state quindi respinte e la sentenza del Tribunale confermata.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 22 del regolamento (CE) n. 58/2003
  • Raccomandazione 2003/361/CE
  • Decisione 2012/838/UE, Euratom

Diniego dello status di PMI e impugnazione di Ertico – ITS Europe

La pronuncia riguarda un’impugnazione ex articolo 56 dello Statuto della Corte contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso di Ertico – ITS Europe avverso la decisione del gruppo di esperti di validazione della Commissione del 18 agosto 2015. La controversia si inserisce nel quadro del settimo programma quadro per la ricerca e ha per oggetto la perdita dello status di PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.

Fatti e procedimento amministrativo

Ertico – ITS Europe, cooperativa belga attiva nei sistemi e servizi di trasporto intelligenti, era stata considerata PMI dal 31 dicembre 2006 e aveva beneficiato di sovvenzioni supplementari dell’Unione. Nel dicembre 2013 la REA, quale servizio di validazione, chiese informazioni per verificare la permanenza di tale status; il 27 gennaio 2014 concluse che la ricorrente non poteva più essere qualificata come PMI.

Successivamente:

  • la ricorrente contestò tale posizione il 7 febbraio 2014;
  • la REA indicò il 24 febbraio 2014 che poteva essere chiesta una revisione dinanzi al gruppo di esperti di validazione, ai sensi dei punti 1.2.6 e 1.2.7 dell’allegato alla decisione 2012/838;
  • il 25 febbraio 2014 Ertico chiese tale revisione;
  • il 15 aprile 2014 fu notificata una prima decisione negativa;
  • quella decisione fu poi revocata il 18 novembre 2014 per insufficiente risposta agli argomenti della ricorrente;
  • il 18 agosto 2015 fu adottata la decisione controversa, che confermava il diniego dello status di PMI.

Normativa rilevante

La Corte richiama principalmente:

  • l’articolo 22 del regolamento (CE) n. 58/2003, che prevede il controllo di legalità degli atti delle agenzie esecutive da parte della Commissione e stabilisce che il silenzio della Commissione entro due mesi equivale a rigetto implicito;
  • i punti 1.2.6 e 1.2.7 dell’allegato alla decisione 2012/838/UE, Euratom, che disciplinano la revisione amministrativa delle validazioni e il ruolo del gruppo di esperti di validazione;
  • la raccomandazione 2003/361/CE, in particolare gli articoli 1, 2 e 3 dell’allegato, che definiscono impresa, PMI, impresa autonoma, associata e collegata.

Primo motivo: articolo 22 del regolamento n. 58/2003 e decisione 2012/838

La ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse errato nel considerare distinti il procedimento previsto dalla decisione 2012/838 e quello di cui all’articolo 22 del regolamento n. 58/2003, e nel ritenere tardiva ma comunque valida la decisione controversa.

La Corte osserva che, anche ammettendo che i punti 1.2.6 e 1.2.7 della decisione 2012/838 precisino le modalità di presentazione della richiesta di controllo della legalità ai sensi dell’articolo 22, resta decisivo il fatto che quest’ultimo prevede espressamente la possibilità di un rigetto implicito per mancata risposta della Commissione entro due mesi. Da ciò discende che il mero superamento del termine non comporta l’annullamento della decisione successiva.

Quanto alla revoca della prima decisione negativa, la Corte rileva che il non luogo a statuire pronunciato dal Tribunale nella precedente causa T‑499/14 dipendeva proprio dalla revoca di tale decisione e non escludeva una mancata risposta della Commissione nel termine. Poiché il diritto della Commissione di revocare la prima decisione non era contestato, la censura è stata ritenuta inoperante.

Secondo motivo: interpretazione della raccomandazione PMI

La ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse violato la raccomandazione PMI e i principi di certezza del diritto e legittimo affidamento, introducendo un criterio non scritto: l’assenza degli svantaggi tipici delle PMI.

La Corte respinge tale tesi. Richiama la propria giurisprudenza secondo cui la Commissione, e per estensione i meccanismi di validazione, devono interpretare la raccomandazione alla luce della sua finalità: riservare i benefici alle imprese che ne hanno realmente bisogno, escludendo i gruppi economici il cui potere supera quello di una PMI. La definizione di PMI deve quindi essere letta in senso sostanziale e non meramente formale.

In questa prospettiva:

  • il requisito dell’indipendenza serve a evitare che grandi gruppi si avvalgano indebitamente dei benefici destinati alle PMI;
  • un’impresa che formalmente soddisfa i criteri può essere esclusa se, in realtà, appartiene a un gruppo economico più ampio e dispone di accesso a risorse e sostegni incompatibili con la condizione di PMI;
  • i criteri relativi a effettivi e soglie finanziarie non possono essere valutati isolatamente, se la struttura economica complessiva dimostra che l’impresa non è realmente indipendente.

La Corte afferma quindi che il Tribunale non ha introdotto un nuovo requisito, ma ha correttamente applicato la giurisprudenza già consolidata, in particolare le sentenze Italia/Commissione, HaTeFo e NMI Technologietransfer.

Terzo motivo: valutazione dei fatti

Il terzo motivo, relativo a un supposto errore manifesto di valutazione, è dichiarato irricevibile. La Corte ricorda che, in sede di impugnazione, il controllo riguarda soltanto le questioni di diritto e non consente una nuova valutazione dei fatti, salvo snaturamento manifesto delle prove.

Poiché la censura della ricorrente mirava in sostanza a rimettere in discussione l’apprezzamento del suo statuto, della sua struttura societaria e della sua situazione economica, essa eccedeva i limiti dell’impugnazione.

Decisione e spese

La Corte respinge integralmente l’impugnazione. Condanna Ertico – ITS Europe a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione; la Repubblica ceca, interveniente, sopporta le proprie spese.

Principi affermati

La pronuncia conferma due principi rilevanti:

  • il decorso del termine di due mesi previsto dall’articolo 22 del regolamento n. 58/2003 non rende invalida, di per sé, la decisione successiva della Commissione, poiché il silenzio equivale a rigetto implicito;
  • la qualifica di PMI ai fini del diritto dell’Unione deve essere verificata in modo sostanziale, tenendo conto della realtà economica dell’impresa, e può essere negata quando il soggetto, pur rispettando formalmente i criteri, si inserisca di fatto in un contesto economico non compatibile con gli svantaggi tipici delle PMI.

Come è indicizzato

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