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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-365/19

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 marzo 2021. — FD contro Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Schwerin. — Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Pagamenti diretti – Regolamento (UE) n. 1307/2013 – Articolo 24 – Giovane agricoltore che ha beneficiato di una prima assegnazione di diritti all’aiuto – Articolo 30, paragrafo 6 – Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 – Articolo 28, paragrafo 2 – Assegnazione supplementare di diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale. — Causa C-365/19

Giurisprudenza europea62019CJ0365

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta le norme sui pagamenti diretti della PAC nel senso che un giovane agricoltore non perde il diritto a una successiva assegnazione dalla riserva nazionale solo perché ha già ricevuto una prima assegnazione di diritti all’aiuto. L’articolo 30, paragrafo 6, del regolamento n. 1307/2013 ha portata vincolante e consente l’assegnazione supplementare per gli ettari aggiuntivi non coperti da diritti. La soluzione è però condizionata dalla disponibilità di risorse nella riserva e dall’obbligo di parità di trattamento.

Assegnazione supplementare di diritti all’aiuto dalla riserva nazionale a favore di un giovane agricoltore già destinatario di una prima assegnazione ex articolo 24 del regolamento n. 1307/2013

La questione giuridica

Se l’articolo 30, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, eventualmente in combinato disposto con l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, conferisca a un giovane agricoltore il diritto a una assegnazione supplementare di diritti all’aiuto dalla riserva nazionale quando lo stesso abbia già ottenuto una prima assegnazione gratuita di diritti all’aiuto ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 1307/2013, in misura corrispondente agli ettari ammissibili dichiarati al momento della domanda iniziale.

Principio di diritto

L’articolo 30, paragrafo 6, del regolamento n. 1307/2013, interpretato alla luce dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato n. 639/2014, obbliga lo Stato membro ad assegnare in via prioritaria al giovane agricoltore diritti all’aiuto supplementari dalla riserva nazionale per gli ulteriori ettari ammissibili che egli detiene e per i quali non possiede ancora diritti all’aiuto, anche se in precedenza ha già ottenuto una prima assegnazione ex articolo 24 del medesimo regolamento; tale assegnazione resta però subordinata alla disponibilità sufficiente di fondi nella riserva e, in mancanza, deve rispettare la parità di trattamento ed evitare distorsioni della concorrenza.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1307/2013
  • Articolo 24 del regolamento (UE) n. 1307/2013
  • Articolo 30 del regolamento (UE) n. 1307/2013
  • Articolo 31 del regolamento (UE) n. 1307/2013
  • Articolo 35 del regolamento (UE) n. 1307/2013
  • Articolo 50 del regolamento (UE) n. 1307/2013
  • Regolamento delegato (UE) n. 639/2014
  • Articolo 28 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014

Assegnazione supplementare di diritti all’aiuto a favore di un giovane agricoltore

La pronuncia interviene in un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgericht Schwerin relativo all’interpretazione delle norme della politica agricola comune sui pagamenti diretti e, in particolare, sulla possibilità per un giovane agricoltore di ottenere una seconda assegnazione di diritti all’aiuto dalla riserva nazionale dopo aver già ricevuto una prima assegnazione ex articolo 24 del regolamento n. 1307/2013.

Fatti e procedimento principale

FD era qualificata come "giovane agricoltrice" ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 11, lettera a), del regolamento n. 1307/2013, in combinato disposto con l’articolo 50, paragrafo 2. Per l’anno di domanda 2015 aveva ottenuto 32,17 diritti all’aiuto sulla base degli ettari ammissibili allora dichiarati. Nel 2016 ha chiesto ulteriori 30,32 diritti all’aiuto, poiché la superficie aziendale era aumentata a 62,777 ettari. L’autorità amministrativa tedesca ha respinto la domanda e il reclamo, ritenendo che la precedente assegnazione ex articolo 24 escludesse un ulteriore accesso alla riserva nazionale.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il considerando 24 del regolamento n. 1307/2013, che indica la funzione prioritaria delle riserve nazionali o regionali a favore dei giovani agricoltori e di chi inizia l’attività agricola;
  • l’articolo 24, che disciplina la prima assegnazione di diritti all’aiuto;
  • l’articolo 30, paragrafo 6, che impone agli Stati membri di usare le riserve nazionali o regionali per assegnare in via prioritaria diritti all’aiuto ai giovani agricoltori e agli agricoltori che iniziano l’attività;
  • l’articolo 30, paragrafo 4, che impone criteri oggettivi, parità di trattamento e assenza di distorsioni del mercato e della concorrenza;
  • l’articolo 31, paragrafo 1, lettera g), sulla possibilità di alimentare la riserva con riduzioni lineari;
  • l’articolo 35, paragrafo 1, lettera c), che abilita la Commissione ad adottare norme delegati sul calcolo del valore e del numero dei diritti ricevuti dalla riserva;
  • l’articolo 50, paragrafo 2, che definisce il giovane agricoltore;
  • l’articolo 28, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato n. 639/2014, che disciplina il calcolo dei diritti da assegnare dalla riserva quando il richiedente possiede già diritti o non ne possiede alcuno.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che l’articolo 24 riguarda la prima assegnazione generale dei diritti all’aiuto, mentre l’articolo 30, paragrafo 6, istituisce un meccanismo autonomo di assegnazione prioritaria dalla riserva nazionale o regionale. Dal tenore letterale della norma emerge un obbligo per gli Stati membri di utilizzare la riserva per i giovani agricoltori, il che corrisponde a un diritto soggettivo degli interessati a ottenere l’assegnazione, nei limiti previsti.

Quanto al contesto, il regolamento delegato n. 639/2014 non crea il diritto, ma precisa solo le modalità di calcolo. In particolare, l’articolo 28, paragrafo 2, stabilisce che, se il giovane agricoltore detiene già diritti all’aiuto, egli riceve tanti diritti quanti sono gli ettari ammissibili aggiuntivi per i quali non dispone di diritti. Ne deriva che la precedente assegnazione ex articolo 24 non preclude, di per sé, un’ulteriore assegnazione ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 6.

La Corte richiama inoltre la finalità perseguita dal legislatore, ossia agevolare l’accesso dei giovani agricoltori al regime, e precisa che l’assegnazione resta subordinata alla disponibilità di fondi nella riserva. Se le risorse non bastano, lo Stato membro deve comunque rispettare la parità di trattamento e prevenire distorsioni della concorrenza.

Decisione

La Corte dichiara che un giovane agricoltore che abbia già ricevuto una prima assegnazione di diritti all’aiuto ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 1307/2013 ha diritto a ottenere successivamente un’assegnazione supplementare dalla riserva nazionale per il numero di ettari ammissibili ulteriori che detiene e per i quali non dispone di diritti all’aiuto. Questa conclusione vale purché vi siano fondi sufficienti nella riserva; in caso contrario, l’assegnazione deve avvenire nel rispetto della parità di trattamento e senza alterare il mercato o la concorrenza.

Principio affermato

La precedente assegnazione di diritti all’aiuto ex articolo 24 non esaurisce il diritto del giovane agricoltore a beneficiare della riserva nazionale: l’articolo 30, paragrafo 6, garantisce una seconda assegnazione per gli ettari aggiuntivi non coperti, secondo il criterio di calcolo stabilito dall’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato n. 639/2014.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunepagamenti direttidiritti all'aiutogiovani agricoltoririserva nazionale agricola

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