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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-739/19

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 marzo 2021. — VK contro An Bord Pleanála. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda). — Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati – Direttiva 77/249/CEE – Articolo 5 – Obbligo per un avvocato prestatore che rappresenta un cliente nell’ambito di un procedimento giurisdizionale nazionale di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito – Limiti. — Causa C-739/19

Giurisprudenza europea62019CJ0739

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta l’articolo 5 della direttiva 77/249 nel senso che la richiesta di collaborazione con un avvocato locale può essere compatibile con il diritto UE se serve a garantire la corretta amministrazione della giustizia. La misura non è però legittima se opera in modo automatico e senza eccezioni, senza considerare l’esperienza dell’avvocato prestatore. Il giudice nazionale deve verificare, nel caso concreto, se l’obbligo sia davvero necessario e proporzionato.

Libera prestazione di servizi degli avvocati: limiti all’obbligo nazionale di agire di concerto con un avvocato locale quando la parte potrebbe difendersi da sé

La questione giuridica

Se l’articolo 5 della direttiva 77/249 osti a una normativa nazionale che impone all’avvocato prestatore, che rappresenta un cliente in giudizio, di agire di concerto con un avvocato abilitato a comparire dinanzi al giudice adito anche nei casi in cui la parte potrebbe difendersi personalmente; in subordine, quali criteri consentano di valutare la proporzionalità di tale obbligo e se esso sia giustificato dalla tutela dei consumatori e dalla buona amministrazione della giustizia.

Principio di diritto

L’articolo 5 della direttiva 77/249 non vieta in assoluto a uno Stato membro di imporre all’avvocato prestatore di agire di concerto con un avvocato abilitato dinanzi al giudice adito, quando tale obbligo è giustificato dalla buona amministrazione della giustizia e la cooperazione consente ai due avvocati di definire liberamente i rispettivi ruoli; tuttavia, un obbligo generale e senza eccezioni è sproporzionato se non consente di tener conto dell’esperienza concreta dell’avvocato prestatore e risulta inutile in talune circostanze. La compatibilità dipende quindi dalla proporzionalità in concreto dell’obbligo rispetto allo scopo perseguito.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 56 TFUE
  • Articolo 57 TFUE
  • Direttiva 77/249/CEE
  • Direttiva 98/5/CE
  • European Communities (Freedom to Provide Services) (Lawyers) Regulations 1979

Libera prestazione di servizi degli avvocati e obbligo di agire di concerto con un avvocato locale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Supreme Court irlandese sull’interpretazione dell’articolo 5 della direttiva 77/249/CEE, relativa alla libera prestazione di servizi da parte degli avvocati. La controversia principale opponeva VK ad An Bord Pleanála e verteva sull’obbligo, imposto alla sua avvocata stabilita in Germania, di agire di concerto con un avvocato abilitato a comparire dinanzi ai giudici irlandesi.

Fatti e procedimento principale

VK era parte in un appello dinanzi alla Supreme Court irlandese relativo alle spese di un procedimento urbanistico. In precedenza la causa aveva già dato luogo alla sentenza Klohn (C‑167/17). VK intendeva farsi rappresentare dalla propria avvocata tedesca, non stabilita in Irlanda, ma la normativa irlandese richiedeva che l’avvocato prestatore si coordinasse con un avvocato locale.

Il giudice del rinvio osservava che, nel sistema processuale irlandese, quando una parte è rappresentata da un avvocato, quest’ultimo deve effettuare le ricerche giuridiche necessarie e richiamare l’attenzione del giudice su ogni elemento normativo o giurisprudenziale rilevante. Quando invece la parte si difende da sé, tali compiti ricadono sul giudice. La questione era quindi se fosse compatibile con il diritto dell’Unione imporre comunque l’obbligo di coordinamento anche quando la parte avrebbe potuto autorepresentarsi.

Questioni pregiudiziali

La Supreme Court chiedeva, in sostanza:

  • se l’articolo 5 della direttiva 77/249 impedisca di imporre l’obbligo di agire di concerto con un avvocato locale in tutti i casi in cui la parte possa difendersi da sé;
  • in subordine, quali criteri debbano guidare il giudice nazionale nella valutazione della legittimità di tale requisito;
  • se l’obbligo, nella forma descritta dal giudice del rinvio, costituisca una restrizione proporzionata giustificata dalla tutela dei consumatori e dalla buona amministrazione della giustizia.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 5 della direttiva 77/249/CEE, che consente agli Stati membri di imporre all’avvocato prestatore, per la rappresentanza e la difesa in giudizio, di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi alla giurisdizione adita;
  • l’articolo 56 TFUE, quale parametro generale della libera prestazione dei servizi;
  • l’articolo 57 TFUE, terzo comma, relativo alle condizioni specifiche per talune prestazioni di servizi;
  • la direttiva 98/5/CE, richiamata dal giudice nazionale con riferimento all’esperienza professionale dell’avvocata prestataria;
  • il regolamento irlandese del 1979, che recepisce la direttiva 77/249 e impone l’obbligo di agire di concerto.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che l’obbligo di coordinamento con un avvocato nazionale costituisce, in linea di principio, una restrizione alla libera prestazione dei servizi, poiché comporta costi supplementari per il cliente che sceglie un avvocato stabilito in un altro Stato membro. Tuttavia, tale restrizione può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale, tra cui la tutela dei consumatori e la buona amministrazione della giustizia.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte distingue due situazioni:

  • nei precedenti Commissione/Germania e Commissione/Francia, gli obblighi processuali erano sostanzialmente identici sia che la parte si difendesse da sé sia che fosse assistita da un avvocato, sicché l’obbligo di coordinamento era stato ritenuto incompatibile con la direttiva;
  • nel caso irlandese, invece, gli obblighi sono diversi: se la parte è assistita da un avvocato, spetta a quest’ultimo svolgere la parte essenziale delle ricerche giuridiche e garantire il corretto svolgimento del procedimento; se la parte si rappresenta da sola, tali compiti ricadono sul giudice.

Da questa differenza la Corte desume che la buona amministrazione della giustizia può giustificare l’obbligo di collaborazione, perché esso serve a mettere l’avvocato prestatore in condizione di operare correttamente in un sistema processuale che non gli è familiare e a garantire al giudice il supporto necessario per il rispetto delle regole procedurali e deontologiche.

La Corte precisa però che la misura deve restare proporzionata. Un obbligo automatico, generale e privo di eccezioni potrebbe essere eccessivo in circostanze in cui l’avvocato prestatore abbia già un’esperienza sufficiente nello Stato membro ospitante. Il giudice nazionale deve quindi verificare concretamente se l’avvocato prestatore possa, per il suo percorso professionale, rappresentare il cliente in modo equivalente a un avvocato locale.

Decisione della Corte

La Corte afferma che l’articolo 5 della direttiva 77/249:

  • non osta, in sé, a un obbligo di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito, quando ciò sia giustificato dalla buona amministrazione della giustizia;
  • non rende sproporzionato tale obbligo se i due avvocati possono liberamente definire i rispettivi ruoli e l’avvocato locale ha una funzione di assistenza;
  • ma impedisce un obbligo generale e senza eccezioni che non consenta di valorizzare l’esperienza dell’avvocato prestatore.

Principio affermato

La direttiva 77/249 consente agli Stati membri di imporre all’avvocato prestatore la collaborazione con un avvocato locale, purché la misura sia funzionale alla buona amministrazione della giustizia e proporzionata rispetto allo scopo perseguito; un divieto rigido e indiscriminato, non adattabile al caso concreto, eccede quanto necessario.

Implicazioni pratiche

Per la prassi forense, la sentenza conferma che l’obbligo di affiancamento da parte di un avvocato locale non è di per sé incompatibile con il diritto UE, ma deve essere giustificato dalla struttura del processo nazionale e dalla necessità di garantire correttezza procedurale e tutela dell’interesse del cliente. Il giudice nazionale deve controllare se, nella concreta esperienza del prestatore straniero, l’obbligo sia effettivamente necessario oppure superfluo.

Come è indicizzato

Materielibera prestazione di serviziprofessione forenseprocesso civilebuona amministrazione della giustiziatutela dei consumatori

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