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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-949/19

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 marzo 2021. — M.A. contro Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny. — Rinvio pregiudiziale – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica dei visti – Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen – Articolo 21, paragrafo 2 bis – Carta dei diritti fondamentali – Articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo – Diniego di visto per soggiorni di lunga durata opposto dal console – Obbligo per uno Stato membro di garantire un ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale avverso una decisione di diniego di un tale visto. — Causa C-949/19

Giurisprudenza europea62019CJ0949

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che l’articolo 21, paragrafo 2 bis, CAAS riguarda solo i diritti di circolazione dei titolari di un visto per soggiorni di lunga durata già valido e non fonda, da solo, un diritto a ricorrere contro il diniego del visto. Per i visti nazionali per motivi di studio, però, se la domanda rientra nella direttiva 2016/801, il diritto dell’Unione impone una procedura di impugnazione con controllo giurisdizionale effettivo. Spetta al giudice nazionale verificare se il visto richiesto dal ricorrente ricada effettivamente nell’ambito di quella direttiva.

Ricorso giurisdizionale contro il diniego di un visto nazionale per soggiorni di lunga durata per motivi di studio: inapplicabilità dell’articolo 21, paragrafo 2 bis, CAAS e possibile tutela ai sensi della direttiva 2016/801

La questione giuridica

Se l’articolo 21, paragrafo 2 bis, della CAAS, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, imponga agli Stati membri di garantire un ricorso giurisdizionale avverso il diniego di un visto per soggiorno di lunga durata; e, in via più ampia, se per un visto nazionale per motivi di studio rientrante nella direttiva 2016/801 sussista l’obbligo di prevedere una procedura di ricorso con accesso a un giudice.

Principio di diritto

L’articolo 21, paragrafo 2 bis, CAAS non si applica al cittadino di un paese terzo cui sia stato negato un visto per soggiorno di lunga durata, perché tale disposizione tutela solo la libera circolazione dei titolari di un visto già rilasciato. Tuttavia, se il visto nazionale per soggiorno di lunga durata è richiesto per motivi di studio e rientra nella direttiva 2016/801, l’articolo 34, paragrafo 5, di tale direttiva, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, impone agli Stati membri di prevedere una procedura di ricorso contro il diniego, con le modalità definite dal diritto nazionale nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività e garantendo in almeno uno stadio del procedimento l’accesso a un giudice.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 19, paragrafo 3, lettera b), TUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 21, paragrafo 2 bis, della convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAAS)
  • Articolo 18 della CAAS
  • Regolamento (UE) n. 610/2013
  • Direttiva (UE) 2016/801
  • Articolo 34, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/801
  • Regolamento (CE) n. 810/2009
  • Regolamento (CE) n. 562/2006
  • Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 79, paragrafo 2, lettera a), TFUE

Diniego di visto nazionale per soggiorno di lunga durata e diritto al ricorso

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) in una controversia tra un cittadino di un paese terzo e il console polacco che aveva negato un visto nazionale per soggiorni di lunga durata destinato a consentire studi di secondo ciclo in Polonia. Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se il diritto dell’Unione imponga un rimedio giurisdizionale contro il diniego di tale visto.

Contesto normativo rilevante

La Corte richiama, in primo luogo, la CAAS, in particolare:

  • l’articolo 18, che definisce i visti per soggiorni di lunga durata come visti nazionali rilasciati dagli Stati membri secondo la loro legislazione o quella dell’Unione;
  • l’articolo 21, paragrafo 2 bis, che estende la libera circolazione ai titolari di un visto per soggiorni di lunga durata validamente rilasciato.

Richiama inoltre la direttiva (UE) 2016/801, e segnatamente:

  • l’articolo 1, lettera a), che include tra gli obiettivi della direttiva le condizioni di ingresso e soggiorno per oltre 90 giorni per motivi di studio;
  • l’articolo 3, punti 21 e 23, che contempla, tra le possibili forme di autorizzazione, anche il visto per soggiorno di lunga durata, se previsto dal diritto nazionale;
  • l’articolo 34, paragrafo 5, che rende impugnabili le decisioni che respingono una domanda o rifiutano un’autorizzazione.

Sono inoltre richiamati l’articolo 47 della Carta e, sul piano del rinvio, l’articolo 267 TFUE.

Procedimento principale e posizione del giudice nazionale

Il ricorrente aveva chiesto il visto per svolgere studi in Polonia; il console aveva respinto la domanda e confermato il diniego in sede di riesame. Il tribunale amministrativo di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che, secondo il diritto polacco, i dinieghi di visti nazionali non fossero soggetti a sindacato giurisdizionale, a differenza dei visti Schengen dopo la sentenza El Hassani.

Il giudice del rinvio osservava che l’articolo 21, paragrafo 2 bis, CAAS riconosce ai titolari di visti di lunga durata un diritto di libera circolazione nell’area Schengen e si chiedeva se, proprio per questo, dovesse essere garantita anche una tutela giurisdizionale contro il diniego del visto, alla luce dell’articolo 47 della Carta.

Ragionamento della Corte sull’articolo 21, paragrafo 2 bis, CAAS

La Corte esclude che l’articolo 21, paragrafo 2 bis, CAAS imponga un ricorso giurisdizionale contro il diniego del visto. La disposizione, per il suo tenore letterale, riguarda soltanto i diritti di circolazione dei cittadini di paesi terzi che siano già titolari di un visto per soggiorni di lunga durata in corso di validità; non disciplina quindi la fase del rilascio né conferisce un diritto, in capo al richiedente cui il visto sia stato negato, protetto dall’articolo 47 della Carta.

Di conseguenza, il diniego di un visto per soggiorni di lunga durata non rientra, di per sé, nell’ambito di applicazione di tale articolo della CAAS.

Verifica dell’eventuale applicabilità della direttiva 2016/801

La Corte precisa però che la sola circostanza che la questione pregiudiziale facesse riferimento a una specifica disposizione non impedisce di individuare altre norme UE potenzialmente rilevanti. Poiché il visto era richiesto per motivi di studio, la Corte verifica se la domanda possa rientrare nella direttiva 2016/801.

La direttiva disciplina infatti le condizioni di ingresso e soggiorno per oltre 90 giorni dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio e consente che l’autorizzazione sia rilasciata, se previsto dal diritto nazionale, anche sotto forma di visto per soggiorno di lunga durata. Se la domanda ricade nel suo ambito di applicazione, l’articolo 34, paragrafo 5, prevede espressamente che la decisione di diniego sia impugnabile nello Stato membro interessato conformemente al diritto nazionale.

Effettività della tutela e accesso al giudice

Richiamando il principio di autonomia processuale degli Stati membri, la Corte ricorda che, in mancanza di regole UE dettagliate, le modalità processuali dei ricorsi sono rimesse al diritto nazionale, purché rispettino i principi di equivalenza ed effettività. Inoltre, le modalità concrete del ricorso devono essere lette alla luce dell’articolo 47 della Carta.

Da ciò deriva che, per le decisioni di diniego di visto per motivi di studio rientranti nella direttiva 2016/801, gli Stati membri devono prevedere una procedura di ricorso che, in almeno una fase del procedimento, consenta un vero ricorso dinanzi a un giudice.

Dispositivo

La Corte conclude che:

  • l’articolo 21, paragrafo 2 bis, CAAS non si applica al cittadino di un paese terzo cui sia stato negato un visto per soggiorni di lunga durata;
  • l’articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2016/801, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, impone invece un rimedio impugnatorio effettivo contro il diniego di visto per motivi di studio, con accesso a un giudice almeno in un momento del procedimento, se la domanda rientra nell’ambito di tale direttiva.

Spetta al giudice nazionale verificare se il visto richiesto nel procedimento principale ricada effettivamente nella direttiva 2016/801.

Come è indicizzato

Materievistiimmigrazionediritto al ricorso effettivoasilo e frontierestudenti cittadini di paesi terzi

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