Sentenza del 18/11/2022 n. 34011 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi al 2004 su un immobile in comproprietà, articolando tre censure: (1) che il Comune abbia integrato la motivazione dell'atto in sede di memoria di contro-deduzioni (citando il regolamento comunale) incidendo sulla validità dell'atto; (2) che la pretesa sia decaduta per decorrenza dei termini (si eccepisce l'applicabilità di termini regolamentari abrogati e la non applicabilità delle novità legislative successive); (3) che la qualificazione dell'area come edificabile e la determinazione del valore non hanno tenuto conto del diniego di concessione edilizia, che escluderebbe la concreta possibilità edificatoria.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la menzione, in sede difensiva, di una norma di regolamento non modifichi la motivazione dell'atto impositivo e costituisca mera difesa utilizzabile dal giudice (iura novit curia). Sul secondo motivo la Corte ha applicato il principio tempus regit actum: la proroga del termine di accertamento introdotta dalla L. 296/2006 si è potuta applicare perché, al momento della novella, il termine originario triennale non era ancora scaduto e la norma regolamentare era ancora efficace; quindi la notifica è tempestiva. Sul terzo motivo la Corte ha affermato che la qualificazione di edificabilità si valuta in concreto alla luce degli strumenti urbanistici vigenti (P.R.G. e piani), e il diniego di concessione non esclude di per sé la potenzialità edificatoria, potendo al più influire sulla quantificazione del valore. Nessuna pronuncia sulle spese (la parte vittoriosa non si è costituita). La Corte ha anche ordinato il versamento di un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
principi di legittimità dei motivi di cassazione invocati; la Corte valuta l'ammissibilità e il merito delle censure procedurali e costituzionali sollevate
D.Lgs. n. 546 del 1992
disciplina del processo tributario di primo grado; richiamata nel contesto della legittimità delle deduzioni e delle difese in sede giudiziale
L. n. 212 del 2000
principi di diritto tributario relativi alla motivazione degli atti impositivi e ai diritti del contribuente; il mancato dettaglio della disciplina applicabile nell'atto non ne invalida la motivazione
L. n. 241 del 1990
principi di trasparenza e motivazione dell'azione amministrativa; la Corte distingue tra motivazione dell'atto impugnato e citazione normativa in sede difensiva
Regolamento comunale n. 14 del 20 aprile 1999
previgente termine triennale di decadenza per l'accertamento: rilevante per stabilire se, al momento della novella legislativa, il termine fosse già esaurito; la Corte lo considera norma che poteva essere applicata fino alla sua abrogazione ed influenza la decorrenza
D.Lgs. n. 446 del 1997
norme generali sull'armonizzazione dei tributi locali; riferimento formale alle competenze regolamentari comunali in materia di riscossione
L. n. 296 del 2006
art. 1, commi 161, 171 e 175
novella che ha modificato i termini di decadenza per gli accertamenti (allungandoli fino al 31 dicembre del quinto anno) e ha abrogato/alterato poteri regolamentari comunali; la Corte ha ritenuto applicabile la proroga perché il termine precedente non era scaduto al momento della modifica
D.Lgs. n. 504 del 1992
disciplinava i termini per l'accertamento ICI: la Corte ha valutato la decorrenza dei termini alla luce delle modifiche legislative intervenute
D.Lgs. n. 540 del 1992
citato nell'ambito delle norme procedurali e di accertamento; richiamo tecnico alla normativa tributaria di riferimento
Costituzione
principio costituzionale della capacità contributiva e della imposizione; evocato nella censura sulla legittimità dell'accertamento e della determinazione del valore
L. n. 289 del 2002
richiamata nel contesto normativo tributario; impatto sulle modalità di determinazione delle imposte locali
D.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17)
norma sul contributo unificato: la Corte dichiara sussistenti i presupposti per imporre al ricorrente il versamento di un ulteriore importo pari al contributo dovuto per il ricorso
Massime di principio
- La menzione di norme o regolamenti da parte dell'ente impositore in sede di difesa non invalida automaticamente la motivazione dell'atto impositivo: il giudice può richiamare norme d'ufficio (iura novit curia) e ciò non costituisce integrazione della motivazione dell'atto originario.
- Per le norme procedurali e i termini di decadenza si applica il principio tempus regit actum: una modifica normativa che proroga i termini può essere applicata solo se, al momento della modifica, il termine originario non sia già scaduto; quindi le novità possono prorogare la facoltà di accertamento se il rapporto è ancora pendente.
- La qualificazione di un terreno come edificabile si determina primariamente dagli strumenti urbanistici vigenti (P.R.G. e piani): il diniego di una singola concessione edilizia non elimina automaticamente la potenzialità edificatoria, potendo tuttavia influire sulla stima del valore venale in concreto.
- La motivazione dell'atto impositivo deve contenere gli elementi necessari per identificare e quantificare il debito d'imposta, ma non è tenuta a fornire una dettagliata esposizione della disciplina regolamentare o dei termini di decadenza.
- In giudizio tributario l'inerzia del resistente rispetto alla costituzione può influire sulle spese: la parte vittoriosa che non si è costituita rende spesso impossibile una pronuncia sulle spese a carico dell'altra parte.
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