Cassazione Penale, Sentenza n. 1379/2022 del 14/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Il ricorrente sosteneva che la condotta fosse di lieve entità: dichiarazione mendace di parentela per accedere a un singolo colloquio con un detenuto, assenza di abitualità, giovane età e assenza di precedenti, elementi che avrebbero dovuto far riconoscere la tenuità del fatto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'Appello secondo cui la condotta del ricorrente (attestare falsamente la parentela per accedere a una Casa Circondariale) denota intrinseca gravità e un danno/pericolo non esiguo, ostativo all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. La Corte ha inoltre precisato che la concessione delle attenuanti generiche non implica automaticamente l'applicabilità della causa di non punibilità, che richiede specifica valutazione dei parametri normativi; la Cassazione ha ricordato la sua impossibilità di rivedere la valutazione di fatto del giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 483 c.p. (falsità ideologica)
Usato per qualificare la mendace attestazione di parentela resa dal ricorrente; elemento costitutivo del reato ascritto e alla base della condanna.
art. 76 D.P.R. n. 445/2000
Richiamato in relazione alla dichiarazione mendace resa in atti soggetti alla disciplina delle autocertificazioni; integrativo della fattispecie di falsità ideologica.
art. 131-bis c.p.
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che non sia applicabile perché la condotta è intrinsecamente grave (accesso illecito in una casa circondariale mediante false dichiarazioni), con un danno/pericolo non esiguo.
art. 133 c.p.
Riferito ai criteri di valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato ai fini della misura della pena; la Corte ha valutato tali aspetti in sede di merito ma li ha ritenuti non idonei a far rientrare il fatto nella particolare tenuità.
art. 606 c.p.p.
Richiamato come riferimento alle censure dedotte in cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o manifestamente infondate.
art. 81 c.p.
Richiamato in qualche passaggio giurisprudenziale sui casi di continuazione; la Corte ne ha ritenuto l'eventuale invocazione inconferente e ridondante nel caso di specie.
art. 23 comma 8 d.l. n. 137/2020 conv. L. 176/2020
Norma procedurale che ha consentito al Procuratore Generale di trasmettere le richieste scritte per la decisione; utilizzata per documentare la posizione del P.G. in sede di cassazione.
Massime di principio
- L'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. richiede una valutazione concreta e motivata della particolare tenuità: non basta la giovinezza, l'assenza di precedenti o il carattere isolato della condotta.
- Condotte che implicano falsità finalizzate all'accesso illecito in luoghi sensibili (es. case circondariali) sono considerate intrinsecamente gravi e ostano al riconoscimento della tenuità del fatto.
- La concessione di circostanze attenuanti generiche non determina automaticamente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità; sono valutazioni distinte con criteri differenti.
- La Corte di cassazione è limitata nel sindacare le valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito: non può sostituirsi a tali valutazioni ma verifica la correttezza giuridica e la motivazione.
- Nelle impugnazioni che invocano la tenuità del fatto è necessario che il giudice espliciti il riferimento ai parametri di art. 131-bis (modalità della condotta, entità del danno o del pericolo, abitualità) per consentire il sindacato in sede superiore.
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