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Sentenza

Sentenza del 20/01/2017 n. 523 - Comm. Trib. Prov. Milano

REGISTRO - ACCERTAMENTO VALORE - RETTIFICA - ATTI POSTERIORI.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta in quanto l'utilizzo di comparables successivi all'atto, comprese semplici offerte di mercato, contrasta con il limite temporale previsto dall'art. 51, comma 3, del d.P.R. n. 131/1986. La rettifica fondata su tali elementi deve quindi essere ritenuta illegittima o comunque non adeguatamente motivata.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la rettifica del valore dichiarato nell'atto, sostenendo che l'Ufficio avesse utilizzato come elementi comparativi compravendite o mere offerte di mercato successive alla data dell'atto accertato. Tale criterio è ritenuto illegittimo perché l'art. 51, comma 3, del d.P.R. n. 131/1986 consente di considerare i trasferimenti anteriori di non oltre tre anni rispetto alla data dell'atto, non quelli posteriori.

Norme richiamate

  • Art. 51, comma 3, d.P.R. n. 131/1986

    riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto

    Nella determinazione del valore ai fini dell'imposta di registro, l'Ufficio deve utilizzare trasferimenti comparabili anteriori alla data dell'atto e collocati entro il limite massimo dei tre anni precedenti. Non sono quindi utilizzabili, come parametro ordinario di rettifica, compravendite o offerte di mercato successive all'atto.

Massime di principio

  • Per rettificare il valore di un immobile ai fini dell'imposta di registro, i comparables devono rispettare il riferimento temporale previsto dalla legge: devono essere anteriori all'atto oggetto di accertamento e non risalire a oltre tre anni prima.
  • Compravendite successive all'atto non possono essere utilizzate per ricostruire retroattivamente il valore legale dell'immobile quando ciò eluda il limite temporale previsto dall'art. 51, comma 3, del d.P.R. n. 131/1986.
  • Le semplici offerte di mercato hanno un valore probatorio più debole rispetto a trasferimenti effettivamente conclusi e, se successive all'atto, non sono idonee a fondare validamente la rettifica.
  • In situazioni analoghe, è opportuno verificare sia la data dei comparables sia la loro effettiva comparabilità con il bene accertato; il mancato rispetto del limite temporale può rendere illegittimo l'accertamento.

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