Cassazione Penale, Sentenza n. 23462/2024 del 11/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente deduceva erronea applicazione di legge e vizio di motivazione: la Corte d'appello avrebbe dichiarato inammissibile l'appello invocando l'art. 581 comma 1‑ter c.p.p., senza considerare che la Cosentino aveva già eletto domicilio in sede di identificazione, aveva "rinnovato" tale elezione con l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 21.6.2023 e l'aveva ribadita durante l'esame in udienza; inoltre l'atto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato regolarmente al difensore. La ricorrente sosteneva quindi che la dichiarazione/elezione di domicilio già presente agli atti avrebbe dovuto essere sufficiente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la dichiarazione o elezione di domicilio da depositare con l'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 581 comma 1‑ter c.p.p. debba essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata e pertanto non possa essere "riutilizzata" o richiamata una elezione già presente nel fascicolo; ha richiamato anche la nuova disciplina dell'art. 164 c.p.p. (durata dell'elezione) e dell'art. 156 c.p.p. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen. (comma 1-ter)
"con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"
La dichiarazione/elezione di domicilio deve essere depositata unitamente all'atto di impugnazione e, secondo la Corte, deve essere successiva alla sentenza impugnata; la sua assenza rende l'appello inammissibile.
art. 581 cod. proc. pen. (comma 1-quater)
"nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"
Se si è proceduto in assenza dell'imputato, occorre allegare al ricorso il mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza che contenga la nuova dichiarazione/elezione di domicilio; in mancanza l'impugnazione è inammissibile.
art. 164 cod. proc. pen.
La riforma ha limitato la durata dell'elezione di domicilio effettuata nel precedente grado; pertanto un'elezione effettuata in fasi antecedenti non conserva efficacia illimitata e non può essere automaticamente richiamata per l'impugnazione.
art. 156 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla disciplina della durata dell'elezione di domicilio; conferma che la validità di elezioni anteriori è regolata e non illimitata.
D.Lgs. n. 150/2022 (art. 33)
Ha introdotto i commi 1‑ter e 1‑quater dell'art. 581 c.p.p., imponendo la nuova forma di elezione di domicilio collegata all'atto di impugnazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'eventuale condanna per spese processuali e i criteri per determinare la somma da versare alla Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000.
Massime di principio
- La dichiarazione o elezione di domicilio da allegare all'impugnazione deve essere nuova e successiva alla pronuncia della sentenza impugnata: elezioni anteriori già agli atti in genere non sono sufficienti.
- Se si è proceduto in assenza dell'imputato, il difensore deve depositare, a pena di inammissibilità, il mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza unitamente alla dichiarazione/elezione di domicilio.
- La mancata osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 581 commi 1‑ter e 1‑quater comporta l'inammissibilità dell'appello e la condanna alle spese; quindi l'osservanza formale è decisiva.
- La riforma dell'art. 164 c.p.p. limita la durata delle elezioni di domicilio effettuate in precedenza: non si può fare affidamento su elezioni "permanenti" compiute in fasi processuali anteriori.
- In situazioni similari conviene sempre depositare contestualmente all'atto di impugnazione una nuova, specifica dichiarazione/elezione di domicilio (e, se necessario, il mandato post‑sentenza) per evitare inammissibilità procedurali.
- I rilievi di incostituzionalità avverso tali prescrizioni sono, secondo la giurisprudenza della Corte, di norma manifestamente infondati; pertanto è rischioso contare su tali eccezioni come strategia principale di difesa.
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