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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33385/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da atti di contestazione di sanzioni amministrative tributarie relativi ai periodi d'imposta 2009-2013, emessi nei confronti di una persona fisica ritenuta amministratore di fatto di una società operante nel settore della logistica, trasporti e facchinaggio, poi fallita. Il giudice regionale ha rigettato l'appello del contribuente, ritenendo che egli avesse svolto un ruolo di primo piano nella gestione della struttura societaria e di società/cooperative collegate, con un'interposizione formale di amministratori e soci e con vantaggio economico personale. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: (1) violazione dell'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 e dell'art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, sostenendo che, essendo la società una reale società di capitali e non una struttura fittizia, le sanzioni avrebbero dovuto gravare esclusivamente sulla società e non sulla persona fisica, con applicazione della disciplina sopravvenuta che esclude la responsabilità personale dell'amministratore; (2) violazione dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, per avere la CTR subordinato la contestazione contestuale delle sanzioni alla prova, da parte del contribuente, di un pregiudizio alla sua sfera soggettiva, mentre la norma imporrebbe la contestazione contestuale con l'avviso di accertamento o di rettifica a pena di nullità.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che il procedimento di irrogazione delle sanzioni e quello di accertamento del tributo sono autonomi e che le sanzioni possono essere irrogate sia unitamente all'avviso di accertamento sia con atto autonomo contestuale, come avvenuto nel caso concreto. Ha ritenuto infondato anche il primo motivo, affermando che l'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 opera solo quando la violazione sia commessa nell'interesse e a beneficio della società dotata di personalità giuridica; se invece la persona fisica agisce nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l'ente come schermo fittizio per vantaggi fiscali indebiti, non si applica l'esclusiva imputazione alla società e torna ferma la responsabilità personale dell'autore della violazione. La Corte ha inoltre richiamato la compatibilità tra art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 e art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, evidenziando che il concorso di persone nelle violazioni tributarie è configurabile anche rispetto a società con personalità giuridica. Ha però precisato che, nel caso concreto, la motivazione della CTR va corretta solo nella parte in cui richiama l'art. 9 come base dei presupposti, perché la ratio decisiva è l'inapplicabilità dell'art. 7 per l'uso personale dello schermo societario. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 7 del d.l. n. 269 del 2003

    "le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica"

    La regola speciale di esclusiva imputazione alla persona giuridica si applica solo se la violazione è commessa nell'interesse e a beneficio della società; se la persona fisica usa l'ente come schermo per fini personali il principio non opera.

  • legge n. 326 del 2003

    Norma di conversione del d.l. n. 269 del 2003.

  • art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997

    È compatibile con l'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 e consente, in presenza dei relativi presupposti, la sanzionabilità del concorso di persone nelle violazioni tributarie, anche per soggetti terzi rispetto alla società.

  • art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997

    Le sanzioni amministrative collegate al tributo possono essere irrogate unitamente all'avviso di accertamento.

  • art. 17 del d.lgs. n. 472 del 1997

    "motivato a pena di nullità"

    Consente l'irrogazione con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, oppure con atto autonomo contestuale, senza necessità di dimostrare un pregiudizio soggettivo ulteriore.

  • art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997

    Conferma il principio della responsabilità personale dell'autore della violazione in materia di sanzioni amministrative tributarie.

  • art. 11 del d.lgs. n. 472 del 1997

    La sua disciplina sulla responsabilità solidale delle società senza personalità giuridica viene letta a contrario per confermare che, fuori dall'interesse sociale, non opera né la solidarietà né l'esclusiva imputazione alla società con personalità giuridica.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento della statuizione sull'ulteriore importo dovuto dal ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative tributarie, l'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 deroga al principio di personalità solo quando la violazione sia commessa nell'interesse e a beneficio della società dotata di personalità giuridica; se l'ente è usato come mero schermo per un vantaggio personale dell'autore materiale, la sanzione resta riferibile alla persona fisica.
  • L'art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997 è compatibile con il regime speciale dell'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 e consente di sanzionare i concorrenti nella violazione tributaria, anche quando il fatto riguardi una società di capitali.
  • Il procedimento di accertamento del tributo e il procedimento di irrogazione delle sanzioni sono autonomi; le sanzioni possono essere irrogate con atto autonomo contestuale all'avviso di accertamento oppure unitamente ad esso, purché l'atto sia motivato.
  • Per escludere l'applicazione dell'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, è निर्णisivo l'accertamento che la persona fisica abbia perseguito un interesse proprio o comunque diverso da quello sociale, utilizzando la struttura societaria in modo fittizio o artificioso.
  • L'eventuale richiamo da parte del giudice di merito a una norma non perfettamente pertinente non determina cassazione se la decisione è comunque corretta nella sua ratio decisiva e il fatto accertato è conforme al principio di diritto applicabile.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni tributarieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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