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Ordinanza

Ordinanza n. 1583/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602911

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 3190 del 2026, di reiezione del ricorso contro la disciplina del payback per i dispositivi medici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha appellato la sentenza del TAR Lazio chiedendone la sospensione cautelare. Dalla pronuncia emerge che l'appello contestava, tra l'altro, la legittimità costituzionale della disciplina del c.d. payback per i dispositivi medici e prospettava ulteriori censure, non esaminate in dettaglio nell'ordinanza cautelare. L'appellante chiedeva quindi la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado e, in sostanza, la disapplicazione cautelare della legge ritenuta lesiva.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare. Ha rilevato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 140 del 2024, ha già affermato la legittimità costituzionale della disciplina del payback per i dispositivi medici, ritenendo conforme a Costituzione un intervento legislativo sopravvenuto fondato su un accorto bilanciamento tra autonomia contrattuale pubblica e privata, continuità dei servizi sanitari e salvaguardia degli interessi finanziari della finanza pubblica. Le ulteriori questioni di costituzionalità potranno essere esaminate nella fase di merito, ma non è stato ravvisato un periculum tale da giustificare la disapplicazione della legge in sede cautelare. Le altre censure sono state rinviate all'approfondimento di merito. È stata fissata l'udienza pubblica del 29 ottobre 2026 e sono state compensate le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale della domanda cautelare in appello.

  • Disciplina legislativa del payback per i dispositivi medici

    La legittimità costituzionale della disciplina è stata ritenuta già affermata dalla Corte costituzionale; in assenza di un periculum qualificato, non ne è stata disposta la disapplicazione in sede cautelare.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la già intervenuta affermazione della legittimità costituzionale della disciplina legislativa controversa costituisce elemento contrario alla concessione della sospensione, ferma la possibilità di esaminare ulteriori questioni nella fase di merito.
  • La disapplicazione cautelare della legge non può essere disposta in assenza di un periculum concreto e particolarmente qualificato, anche quando siano prospettate ulteriori questioni di costituzionalità.
  • Nel valutare la legittimità del payback per i dispositivi medici occorre considerare il bilanciamento tra autonomia contrattuale delle parti pubbliche e private, continuità dei servizi sanitari e salvaguardia degli interessi finanziari della finanza pubblica, secondo modalità non implausibili e accorte.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareQuestione di legittimità costituzionalePrimato del diritto UE e disapplicazione

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