Sentenza del 10/02/2016 n. 2620 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento notificata il 25 settembre 2003 per IVA e imposte dirette relative all'anno d'imposta 1998, derivanti da omessi versamenti rilevati mediante controllo automatizzato della dichiarazione. Il contribuente aveva contestato la tardività della notifica e aveva chiesto l'applicazione della definizione agevolata delle liti pendenti prevista dall'art. 16 della legge n. 289 del 2002. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto prescritto il credito erariale nel termine quinquennale. L'Agenzia delle entrate ha impugnato tale decisione, sostenendo l'applicabilità dei termini transitori stabiliti dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5-bis e 5-ter. Il contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale sulla questione del condono.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia, dichiarando assorbito il secondo, e ha rigettato il ricorso incidentale del contribuente. Ha stabilito che, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, la cartella derivante dalla liquidazione automatizzata doveva essere notificata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Tale disciplina si applica sia all'IVA sia alle imposte dirette e non è sostituita né dal termine quadriennale previsto per gli avvisi di accertamento IVA né dal termine di prescrizione quinquennale dell'art. 2948 c.c. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità del condono ex art. 16 della legge n. 289 del 2002, poiché la cartella da controllo automatizzato è un atto liquidatorio e non un atto impositivo. La sentenza d'appello è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario del contribuente. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5-bis e 5-ter
Per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
La disciplina transitoria individua un termine decadenziale quinquennale per la notifica delle cartelle derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni, applicabile retroattivamente alle controversie non definite con giudicato e tanto alle imposte dirette quanto all'IVA.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
La Corte esclude l'applicazione dei termini previsti dalle discipline anteriori, incluso il termine più breve collegato alla consegna del ruolo al concessionario.
Le disposizioni transitorie del 2005 rendono inapplicabili, per le fattispecie considerate, i precedenti termini decadenziali più brevi.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57
Termine quadriennale per la notifica degli avvisi di rettifica e di accertamento in materia di IVA.
Il termine quadriennale riguarda gli avvisi di rettifica o accertamento e non si applica alla cartella emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione.
Art. 2948, n. 4, c.c.
Prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
Il credito erariale oggetto della cartella non è soggetto a tale prescrizione quinquennale prima della formazione del titolo, poiché il termine rilevante per la notifica della cartella è quello decadenziale previsto dalla disciplina tributaria speciale.
Legge n. 289 del 2002, art. 16
Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti aventi ad oggetto un atto impositivo.
La norma non si applica alle controversie relative a cartelle emesse dopo controllo automatizzato, perché tali cartelle liquidano somme già indicate o determinabili sulla base della dichiarazione e non hanno natura impositiva.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Controllo automatizzato delle dichiarazioni relative alle imposte dirette.
La cartella emessa all'esito del controllo automatizzato ha natura liquidatoria e non implica una nuova attività impositiva discrezionale.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
Controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA.
Anche per l'IVA, la cartella derivante dal controllo automatizzato richiede il pagamento di somme già dichiarate o calcolate sulla base dei dati forniti dal contribuente.
Massime di principio
- Per le cartelle relative a dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, derivanti dalla liquidazione automatizzata, occorre verificare il termine decadenziale del 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.
- Il termine quinquennale previsto dalla disciplina transitoria è un termine di decadenza per la notifica della cartella, non una prescrizione ordinaria del credito tributario.
- Le cartelle emesse mediante controllo automatizzato non sono normalmente considerate atti impositivi, perché si limitano a liquidare imposte già dichiarate o a rilevare formalmente omessi versamenti; pertanto, in linea generale, non rientrano nelle definizioni agevolate delle liti riservate agli atti impositivi.
- Il termine previsto per gli avvisi di accertamento o rettifica IVA non deve essere automaticamente applicato alle cartelle derivanti dal controllo automatizzato: natura dell'atto e procedimento di formazione sono determinanti.
- Quando una norma transitoria è introdotta per colmare una lacuna normativa e la controversia non è ancora definita con giudicato, può essere applicata retroattivamente secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza.
- In casi analoghi è necessario distinguere tra decadenza dell'amministrazione dalla notifica della cartella, prescrizione del credito successiva alla formazione del titolo e ammissibilità di eventuali condoni o definizioni agevolate.
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