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Ordinanza

Ordinanza n. 1511/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602514

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Campania - Napoli, Sez. IX, n. 576/2026, di reiezione della domanda cautelare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Biotest S.r.l. ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza con cui il TAR Campania aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Il Consiglio di Stato ha rilevato, senza definire la questione, la possibile inammissibilità del ricorso originario per mancata tempestiva impugnazione di un provvedimento presupposto, rinviando il relativo approfondimento alla cognizione piena del giudizio di merito. La domanda cautelare era comunque fondata sull'esigenza di evitare un pregiudizio asseritamente grave e irreparabile.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Pur lasciando impregiudicata la questione della possibile tardiva mancata impugnazione del provvedimento presupposto, ha ritenuto che, allo stato, non fosse configurabile un pregiudizio dotato dei requisiti di gravità e irreparabilità. Ha condiviso la valutazione del TAR circa l'inattualità delle esigenze cautelari, considerando che l'assetto degli interessi risaliva al 2025. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la possibile inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione di un provvedimento presupposto può essere riservata alla cognizione piena del giudizio di merito quando non sia necessario definirla ai fini della domanda cautelare.
  • La tutela cautelare presuppone un pregiudizio attuale, grave e irreparabile; la mera esistenza di un assetto di interessi risalente nel tempo, senza una dimostrazione di un danno attuale qualificato, non giustifica l'accoglimento della sospensiva.
  • L'inattualità delle esigenze cautelari esclude la concessione della misura cautelare anche quando la questione relativa alla fondatezza o all'ammissibilità del ricorso principale debba essere approfondita nella fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardività

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