Cassazione Penale, Sentenza n. 34393/2022 del 16/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pegoraro, amministratore di fatto del gruppo Cegalin-Hotelvolver, impugnava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere (misura emessa dal GIP e confermata dal Tribunale del riesame) contestando: 1) l'erronea applicazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p. (limiti edittali per il pericolo di recidiva) in relazione alle modifiche normative e all'eventuale applicazione dell'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000; 2) l'assenza di gravi indizi di colpevolezza e la sproporzione della misura cautelare (possibilità di misure meno afflittive); 3) l'insussistenza del pericolo di reiterazione per la distanza temporale dei fatti e per l'esautoramento gestionale derivante dal commissariamento; 4) omessa valutazione del pericolo di inquinamento probatorio; 5) deduzioni su fatti sopravvenuti (attenuazione/sostituzione di misure sui coindagati) e richiesta che tali elementi incidessero sulla valutazione cautelare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e, in parte, manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame che aveva riscontrato gravi indizi di reato (dichiarazione fraudolenta ex art. 2 d.lgs. 74/2000 e autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p., in concorso) e la sussistenza del pericolo di reiterazione. Sul punto delle soglie edittali la Corte ha osservato che, per i reati commessi nei periodi d'imposta 2019-2020, le modifiche normative successive non abbassano il limite edittale utile a escludere il requisito richiesto dall'art. 274 c.p.p.; ha inoltre escluso l'operatività dell'attenuante di cui all'art. 13-bis perché non risultano pagamenti integrali dei debiti tributari prima dell'apertura del dibattimento. I motivi fondati su circostanze sopravvenute sono stati ritenuti inammissibili nel giudizio di legittimità (va chiesta revoca o modifica in sede di merito). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
"di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni"
Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione va valutato prognosticamente sulla base della condotta, della personalità e del contesto; non richiede l'imminenza di specifiche occasioni di reato. Il limite edittale va valutato alla luce del tempo del fatto e delle successive modifiche normative
art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74
Il reato di dichiarazione fraudolenta si consuma al momento della presentazione della dichiarazione; per i fatti del 2019-2020 le modifiche legislative (D.L. 26/10/2019, n.124, art.39) hanno incrementato la forbice edittale, incidendo sulla valutazione dei limiti applicabili ai fatti commessi dopo la data rilevante
art. 13-bis d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74
L'attenuante 'ad effetto speciale' richiede il pagamento integrale dei debiti tributari (capitali, sanzioni e interessi) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento; in mancanza l'attenuante non opera
art. 648-ter.1 cod. pen.
"se il danaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione ad un massimo di cinque anni"
Il giudice ha valutato l'autoriciclaggio con riguardo alla formulazione normativa e al periodo dei fatti, ritenendo integrati i profili indiziari per alcune condotte contestate
legge 16 aprile 2015 n. 47
La riforma ha inciso sul requisito dell'attualità per le misure cautelari: il giudice deve compiere una valutazione prognostica sulla possibilità di reiterazione, tenendo conto della distanza temporale dai fatti e degli elementi di rischio recenti
D.L. 26/10/2019 n. 124 (art. 39) - convertito L. 19/12/2019 n.157
Ha aumentato i limiti edittali per talune fattispecie fiscali (incidendo sulla determinazione della pena edittale per i reati commessi dopo la data di efficacia)
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità manifestamente infondata
Massime di principio
- Per contestare la sussistenza del requisito edittale ai sensi dell'art. 274 c.p.p. occorre valutare la data di consumazione del reato e le modifiche normative: le modifiche successive non operano retroattivamente in modo da ridurre automaticamente la punibilità utile ai fini cautelari
- L'attenuante ad "effetto speciale" dell'art. 13-bis d.lgs. 74/2000 richiede prova del pagamento integrale dei debiti tributari prima dell'apertura del dibattimento; mere iniziative o pagamenti parziali non sono sufficienti
- Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione non esige l'imminenza di specifiche occasioni di reato ma una valutazione prognostica complessiva (modalità di condotta, personalità dell'indagato, elementi recenti indicativi di persistente pericolosità)
- Critiche generiche o non comparate alla motivazione dell'ordinanza di merito sono inammissibili: il gravame in Cassazione deve confrontarsi specificamente con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato
- Fatti sopravvenuti dopo il provvedimento cautelare (es. modifiche della posizione dei coindagati, attenuazione di misure) vanno dedotti con istanza di revoca o modifica davanti al giudice competente e non attraverso il rimedio di legittimità quale la cassazione
- Per ottenere misure meno afflittive occorre provare concretamente, con elementi specifici e confrontando la motivazione cautelare, che le esigenze cautelari (in particolare il pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio) sono venute meno o possono essere soddisfatte con misure alternative
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