Cassazione Penale, Sentenza n. 38317/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare (arresti domiciliari) per il reato di concorso in detenzione illecita e cessione di ingenti quantità di cocaina (art. 73) e di concorso esterno in associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) mancata autonoma valutazione del GIP sulla gravità indiziaria e sul contributo concorsuale rispetto al capo d); 2) insufficienza e aspecificità delle prove, c.d. "droga parlata", assenza di riscontri sul presunto coinvolgimento nell'associazione e carattere occasionale dei contatti telefonici con soggetti apicali; contestazione della ricostruzione del ruolo di "corriere" e della prova relativa all'importazione di 23 kg di cocaina; 3) vizio nella valutazione delle esigenze cautelari, in particolare del pericolo di recidiva (sostanziale assenza della probabilità che si realizzi una nuova occasione di reato, considerato anche che i vertici dell'organizzazione erano stati arrestati), critica sulla valorizzazione di una annotazione che indicava l'attività professionale di trasportatore di stupefacenti e sull'irrituale valorizzazione del silenzio del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che il Tribunale avesse chiaramente motivato come il GIP avesse svolto una valutazione autonoma (anche disponendo una misura meno afflittiva rispetto alla richiesta del PM) e avesse motivato specificamente la sussistenza delle esigenze cautelari. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità: la Corte ha giudicato la motivazione del Tribunale puntuale e descrittiva, con ricostruzione degli elementi di prova, delle intercettazioni e del ruolo non occasionale del ricorrente (anche in relazione all'importazione dei 23 kg). Il terzo motivo è stato anch'esso respinto, tenuto conto anche che la misura cautelare era quindi stata nel frattempo attenuata (sostituita con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) e che la personalità criminale dell'indagato era stata adeguatamente motivata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 D.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti)
La norma è richiamata in relazione al capo d) (detenzione illecita e cessione di ingenti quantità di cocaina). La Corte dà per dati gli elementi indiziari attinenti a tale fattispecie e valuta che la documentazione intercettiva e i riscontri siano idonei a fondare la gravità indiziaria.
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione ai requisiti formali e di specificità dei motivi di ricorso per cassazione: la Corte osserva che i motivi devono contenere una critica argomentata e il confronto puntuale con la motivazione impugnata, pena l'inammissibilità.
Massime di principio
- Se il Giudice per le indagini preliminari dispone una misura diversa da quella richiesta dal Pubblico Ministero, ciò è elemento che può essere valutato come segno di autonoma valutazione del GIP, purché sia presente motivazione esplicita che renda chiaro il giudizio individuale sulle esigenze cautelari.
- Per impugnare con successo in cassazione un provvedimento cautelare è necessario articolare motivi specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione dell'ordinanza impugnata: affermazioni generiche o riassuntive sono frequentemente dichiarate inammissibili per aspecificità.
- La "droga parlata" può essere valorizzata se inserita in un più ampio contesto probatorio con riscontri concreti: l'assenza di riscontri rende più debole l'allegazione, ma la persistenza di contatti, il ruolo ripetuto e altri elementi contestuali possono consolidare la gravità indiziaria.
- Il pericolo di recidiva o di reiterazione del reato richiede la dimostrazione di una concreta probabilità che si ripetano le condizioni di commissione: il mutamento della situazione fattuale (es. arresto dei vertici dell'organizzazione) può influire sulle esigenze cautelari, ma tale mutamento deve essere adeguatamente provato e argomentato.
- La scelta del difensore di avvalersi del silenzio non può essere automaticamente trasformata in elemento di colpevolezza: occorre che il provvedimento motivi chiaramente perché il silenzio assume rilievo alla luce del contesto probatorio complessivo.
- In fase di impugnazione è strategico contestare specifiche valutazioni probatorie del giudice (es. interpretazione di intercettazioni, valutazione di ruoli e riscontri) e proporre, se possibile, elementi nuovi o indicare le assenze probatorie concrete anziché limitarsi a mere affermazioni di innocenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38191/2023 del 19/09/2023
- Sentenza penale · 19 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38264/2023 del 19/09/2023
- Sentenza penale · 19 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38267/2023 del 19/09/2023
- Sentenza penale · 19 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38268/2023 del 19/09/2023
- Sentenza penale · 19 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38269/2023 del 19/09/2023
- Sentenza penale · 19 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38271/2023 del 19/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →