Sentenza n. 4493/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo e respinto i motivi aggiunti contro la revoca delle licenze di porto d’armi per uso sportivo e venatorio e di collezione, nonché contro il divieto di detenzione di armi
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR deducendo la violazione e l’errata applicazione degli artt. 10, 11, 39 e 43 TULPS. Ha sostenuto che le condotte poste a fondamento dei provvedimenti amministrativi non riguardavano la custodia, il maneggio o l’uso delle armi, né consistevano in fatti commessi mediante armi o con violenza sulle persone. Secondo l’appellante, l’Amministrazione avrebbe dovuto svolgere un’istruttoria più penetrante e fornire una motivazione più esauriente sulle ragioni per cui tali condotte avrebbero concretamente evidenziato un rischio di abuso delle armi e l’assenza di buona condotta. I provvedimenti impugnati erano stati motivati mediante il richiamo a plurimi procedimenti penali, a una condanna in primo grado alla pena di quattro anni e sei mesi per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, ad altre vicende penali definite con prescrizione o per mancanza di condizioni, a indagini per reati tributari e a segnalazioni per reati contro la persona e lesioni personali, alcuni dei quali conclusi con remissione di querela.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la decisione di primo grado. Ha ribadito che la licenza di porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma una deroga al generale divieto di detenzione di armi, e che il relativo rilascio o mantenimento è subordinato a un rigoroso giudizio di affidabilità, nel quale prevale l’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità delle persone. L’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità e può fondare il giudizio di inaffidabilità su situazioni non riconducibili alla buona condotta, anche se i reati o i precedenti sono estranei all’uso delle armi e senza dover formulare uno specifico e compiuto giudizio di pericolosità sociale o dimostrare un precedente abuso delle armi. Ai sensi dell’art. 38 TULPS, il Prefetto può vietare la detenzione quando ritenga il soggetto capace di abusarne; ai sensi dell’art. 43, comma 2, TULPS, la licenza può essere negata sia a chi non provi la buona condotta sia a chi non dia affidamento di non abusare delle armi, trattandosi di presupposti alternativi e concorrenti. Nel caso concreto, il Collegio ha ritenuto immune da evidenti carenze o irragionevolezza la motivazione fondata sulla pluralità e gravità delle vicende giudiziarie e sulla conseguente tendenza all’illegalità dell’interessato. Il procedimento amministrativo ha natura preventiva ed è autonomo rispetto al procedimento penale; l’Amministrazione deve valutare la situazione esistente al momento dell’adozione dell’atto finale, anche alla luce della partecipazione procedimentale. Le spese del grado d’appello sono state compensate per la ridotta attività difensiva delle amministrazioni appellate.
Norme richiamate
art. 38 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.
Attribuisce al Prefetto un potere altamente discrezionale e preventivo di vietare la detenzione delle armi quando il soggetto sia ritenuto capace di abusarne.
art. 11 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
Consente di valutare, ai fini della buona condotta richiesta per le autorizzazioni di polizia, anche precedenti e condotte non direttamente attinenti all’uso delle armi.
art. 43, comma 2, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
La licenza può essere ricusata, tra gli altri, “a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”.
Prevede due presupposti alternativi e concorrenti per il diniego o la revoca: la mancata prova della buona condotta oppure l’assenza di affidamento circa il corretto e non abusivo uso delle armi.
art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
È richiamato quale disposizione rilevante nel quadro della disciplina dell’affidabilità e del controllo amministrativo in materia di armi.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Disciplinano la comunicazione di avvio del procedimento richiamata negli atti amministrativi impugnati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La licenza di porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma una deroga al generale divieto di detenzione delle armi; nell’esercizio del relativo potere l’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità collettiva prevale sull’interesse privato al rilascio o al mantenimento della licenza.
- Il giudizio dell’autorità di pubblica sicurezza sull’affidabilità del titolare o richiedente la licenza di armi è ampiamente discrezionale e può fondarsi su una valutazione complessiva e prognostica della persona, senza necessità di dimostrare un concreto precedente abuso delle armi o di formulare un autonomo e compiuto giudizio di pericolosità sociale.
- Ai fini della valutazione della buona condotta e dell’affidabilità, l’Amministrazione può considerare anche precedenti, procedimenti o condotte estranei all’uso delle armi e non necessariamente conclusi con una condanna definitiva, purché la motivazione dia conto della loro rilevanza nel giudizio preventivo di possibile abuso.
- Gli artt. 11, 39 e 43 TULPS consentono di fondare il diniego o la revoca della licenza tanto sulla mancata dimostrazione della buona condotta quanto sull’assenza di affidamento circa il non abuso delle armi; tali presupposti operano in via alternativa e concorrente.
- Il procedimento amministrativo volto a prevenire l’abuso delle armi è autonomo rispetto al procedimento penale e l’autorità di pubblica sicurezza può adottare la misura sulla base della situazione conosciuta e valutata al momento dell’atto finale, anche quando i procedimenti penali non abbiano accertato con certezza l’estraneità dell’interessato ai fatti contestati.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di armi verifica l’esistenza di evidenti carenze istruttorie, illogicità o irragionevolezza, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa discrezionale.
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