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Sentenza

Sentenza n. 15627/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione su sostegno conseguito all’estero e segnatamente in Spagna, iniziato con istanza presentata dal ricorrente il 28 marzo 2025;

Giustizia amministrativa202606753

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda del 28 marzo 2025 di riconoscimento del titolo spagnolo di specializzazione sul sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda, presentata il 28 marzo 2025, di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Ha dedotto che il termine previsto per la conclusione del procedimento era decorso senza che l’Amministrazione adottasse un provvedimento, con conseguente impossibilità di inserirsi nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’obbligo del Ministero di provvedere: la domanda formale era stata presentata e il relativo termine era scaduto senza una decisione né richieste di integrazione documentale. Il giudice ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla l. 241/1990, sia dei termini specifici dell’art. 16 del d.lgs. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e darne notizia all’interessato, e tre mesi per il riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa, per un termine complessivo massimo di quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni. Ha ordinato al Ministero di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, provvederà il commissario ad acta già nominato, il Direttore generale competente, entro i successivi 90 giorni, con facoltà di delega e senza compenso. Amministrazione e commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 18-22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 500,00 oltre oneri e accessori di legge.

Norme richiamate

  • l. 241/1990

    Osserva infatti il Collegio che nel caso di specie entrambi i suddetti presupposti appaiono integrati, atteso che a fronte della domanda di riconoscimento presentata in data 28 marzo 2025, l’Amministrazione non si è ancora pronunciata, con conseguente violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990, sia di quello specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007

    La presentazione di un’istanza formale e la scadenza del termine legale senza una pronuncia dell’Amministrazione integrano i presupposti per accertare l’illegittimità del silenzio e l’obbligo di provvedere.

  • art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007

    Ne consegue che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto emettere il provvedimento conclusivo del procedimento approda al massimo a quattro mesi, in caso di eventuale richiesta contemplata dal suddetto comma 2, delle eventuali necessarie integrazioni.

    Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, il termine massimo è di quattro mesi quando sia necessaria una richiesta di integrazioni: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento.

Massime di principio

  • Il silenzio-inadempimento è accertabile quando una formale istanza dell’interessato sia rimasta senza riscontro oltre il termine legale applicabile; nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 del d.lgs. 206/2007, il termine complessivo è al massimo di quattro mesi quando siano richieste integrazioni documentali.
  • Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice può ordinare all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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