Cassazione Penale, Sentenza n. 49675/2022 del 30/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per il delitto di truffa (art. 640 c.p.) pronunciata dal Tribunale di Gorizia e confermata dalla Corte d'appello di Trieste. Il ricorrente deduce: 1) tardività della querela, sostenendo che la persona offesa era a conoscenza dell'evento già dai primi giorni di settembre 2013 mentre la querela fu presentata il 3 dicembre 2013; 2) insufficienza delle prove sugli elementi costitutivi della truffa, in particolare mancanza di artifici e di dolo, rilevando che il pagamento del primo pernottamento sarebbe stato un mero escamotage non dimostrato; 3) insussistenza di un danno apprezzabile e richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla tardività della querela, confermando che la prova dell'intempestività grava su chi la allega e che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato la tempestività. Il motivo relativo alla mancata prova degli artifici è stato ritenuto inammissibile perché meramente riformulatorio rispetto alla motivazione della Corte territoriale; i giudici hanno correttamente valorizzato la presentazione di documentazione falsa (bonifico mai effettuato) come artifizio idoneo. Anche la richiesta di applicazione della particolare tenuità è respinta: il danno quantificato in euro 1.832,00 esclude la tenuità. Conseguentemente il provvedimento di merito è confermato: condanna per truffa, pena condizionalmente sospesa di 10 mesi e 20 giorni di reclusione, multa di euro 400,00; confermato il danno civile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.L. 137/2020, art. 23 comma 8
Riferimento procedurale: il procedimento è stato trattato con contraddittorio cartolare ai sensi della disposizione emergenziale; indicazione formale della modalità di trattazione.
Codice penale, art. 640
La condotta è stata qualificata come truffa: i giudici di merito hanno ritenuto sussistenti gli elementi tipici (artifizi e inganno) in particolare per la produzione di documentazione falsa attestante un bonifico mai effettuato, idonea a indurre in errore il gestore e procurare il profitto.
Codice penale, art. 131-bis
Richiesta di riconoscere la particolare tenuità del fatto respinta: il giudice ha valutato il danno economico (€1.832,00) e le condizioni soggettive, ritenendo non sussistente la fattispecie di particolare tenuità.
Codice di procedura penale, art. 616
Dispositivo utilizzato per la condanna alle spese processuali e per il versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha disposto il pagamento di €3.000,00 in base ai profili di colpa del ricorrente.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 7333 del 28/01/2008; Sez. 5, n. 2486 del 10/11/1998)
Principi interpretati: il termine per proporre la querela decorre dalla conoscenza precisa, certa e diretta del fatto da parte della persona offesa; l'onere della prova dell'intempestività grava su chi la allega e deve essere rigoroso; in caso di dubbio, la valutazione va integrata a favore del querelante.
Massime di principio
- La decorrenza del termine per la querela si valuta dalla conoscenza precisa e completa del fatto da parte della persona offesa: chi sostiene la tardività deve fornire prova rigorosa dell'intempestività.
- La Cassazione tende a non sindacare rivalutazioni fattuali compiute dal giudice di merito se la motivazione è adeguata, logica e completa; i rilievi che ripropongono una diversa lettura dei fatti sono spesso dichiarati inammissibili.
- Per integrare il reato di truffa è necessario che gli elementi di artificio o raggiro siano dimostrati concretamente; la produzione di documentazione falsa idonea ad indurre in errore può costituire tale artifizio.
- La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione complessiva del danno e delle condizioni soggettive: danni economici non trascurabili (nell'esempio €1.832) ostano al riconoscimento della tenuità.
- Le spese processuali e sanzioni accessorie (es. versamento alla Cassa delle ammende) possono essere disposte in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso, valutati i profili di colpa del ricorrente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49654/2022 del 30/12/2022
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49655/2022 del 30/12/2022
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49656/2022 del 30/12/2022
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49657/2022 del 30/12/2022
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49658/2022 del 30/12/2022
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49660/2022 del 30/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →