Sentenza n. 234/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti presentati il 30/3/2026: - della graduatoria di merito – Regione Friuli Venezia Giulia adottata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Piemonte - del 10/07/2025 della Classe di concorso B022 – Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediale del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli di docente su posto comune e di sostegno della Scuola Secondaria di I e II grado ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, bandito con Decreto n. 3059 del 10 dicembre 2024; - dell’elenco candidati idonei adottata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Piemonte - del 10/07/2025 della Classe di concorso B022 – Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediale del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli di docente su posto comune e di sostegno della Scuola Secondaria di I e II grado ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, bandito con Decreto n. 3059 del 10 dicembre 2024; - degli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, ancorché non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria di merito e elenco degli idonei relativi alla classe di concorso B022, nella parte in cui una candidata con punteggio inferiore è stata collocata tra i vincitori mediante una riserva per invalidità civile
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, che aveva conseguito 174,50/250 punti ed era stata inserita nell’elenco degli idonei non vincitori, ha impugnato la graduatoria che collocava al secondo posto una controinteressata con 165,00/250 punti. Con il ricorso introduttivo ha dedotto violazione dell’art. 35 d.lgs. 165/2001, degli artt. 1 e 21-octies l. 241/1990, degli artt. 3, 24 e 97 Cost., dell’art. 41 CDFUE, dell’art. 13, commi 9 e 10, d.m. 205/2023 e del bando, nonché difetto di motivazione, illogicità, disparità di trattamento e irragionevolezza, ritenendo che fosse stata applicata illegittimamente una riserva del 30%. Ha inoltre proposto istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. contro il diniego dell’USR. Ottenuto l’accesso documentale, ha proposto motivi aggiunti, deducendo che la controinteressata non possedeva il requisito della disoccupazione necessario per beneficiare della riserva prevista dalla l. 68/1999: la controinteressata risultava infatti assunta a tempo indeterminato, sia pure con contratto part-time, quale docente, alla data della domanda o della scadenza del bando. Sono stati dedotti anche violazione degli artt. 7, 8 e 16 l. 68/1999, del d.lgs. 165/2001, della l. 241/1990, del d.m. 205/2023 e del bando, nonché difetto di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità, disparità di trattamento e irragionevolezza.
La decisione
Il TAR ha anzitutto respinto l’eccezione di incompetenza territoriale del Ministero. Pur essendo la graduatoria stata adottata dall’USR Piemonte, la controversia riguardava una graduatoria distinta per la Regione Friuli Venezia Giulia, con effetti diretti limitati a tale ambito regionale; pertanto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a., era competente il TAR Friuli Venezia Giulia. Nel merito, il ricorso introduttivo è stato respinto perché fondato sull’erronea supposizione che fosse stata applicata la riserva del 30% prevista dal d.m. 205/2023; dagli atti ostensibili è emerso invece che la controinteressata era stata collocata tra i vincitori in quanto titolare della riserva “N” per invalidità civile. I motivi aggiunti sono stati ritenuti tempestivi, poiché la ricorrente aveva potuto conoscere l’effettiva ragione dell’inserimento della controinteressata tra i vincitori soltanto dopo l’ostensione documentale del 4 marzo 2026, preceduta da dinieghi generici dell’accesso. Nel merito dei motivi aggiunti, il TAR ha affermato che, per beneficiare della riserva prevista dalla l. 68/1999, il disabile deve essere disoccupato e iscritto negli elenchi del collocamento mirato al momento della presentazione della domanda, salvo la specifica ipotesi prevista dal bando per chi sia occupato in situazione precaria e abbia già fatto valere il titolo in una precedente procedura della medesima amministrazione. La controinteressata aveva documentato soltanto un’iscrizione al collocamento mirato risalente al 31 luglio 2023, non utile rispetto alla domanda presentata entro il 29 dicembre 2024; non risultava inoltre provato lo stato di disoccupazione alla data rilevante né l’applicabilità dell’eccezione relativa all’occupazione precaria. Il TAR ha quindi accolto i motivi aggiunti e annullato la graduatoria nella parte in cui la controinteressata era collocata al secondo posto anziché la ricorrente, nonché l’elenco degli idonei nella parte in cui la ricorrente vi era stata inserita. Ha ordinato all’Amministrazione di conformarsi alla sentenza. Le spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero; sono state compensate nei confronti della controinteressata. Il Ministero è stato altresì condannato al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede
La competenza territoriale spetta al TAR della regione i cui effetti diretti sono limitati, anche quando l’atto sia formalmente adottato da un ufficio avente sede in un’altra regione.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Ha consentito la definizione della domanda di accesso agli atti della procedura concorsuale; l’accesso è stato accolto con precedente ordinanza cautelare.
art. 7, comma 2, l. 68/1999
I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso
La riserva nei concorsi pubblici presuppone l’iscrizione nell’elenco dei disabili disoccupati e opera nei limiti stabiliti dalla quota d’obbligo.
art. 8, commi 1 e 2, l. 68/1999
Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate (...) si iscrivono nell'apposito elenco; (...) è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati
L’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato è collegata allo stato di disoccupazione e costituisce presupposto per la fruizione della riserva.
art. 16, comma 2, l. 68/1999
I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso
La formulazione vigente non conserva l’inciso che consentiva l’assunzione anche in assenza di disoccupazione; il requisito della disoccupazione resta necessario per la riserva.
art. 25, comma 9-bis, d.l. 90/2014, convertito dalla l. 114/2014
Ha soppresso dall’art. 16, comma 2, l. 68/1999 l’inciso relativo ai disabili non in stato di disoccupazione, rafforzando la necessità del requisito della disoccupazione.
art. 10, commi 2 e 5, D.D.G. 3059/2024
Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68 del 1999 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione (...) poiché occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta
La previsione è stata interpretata come riferita a un’occupazione precaria e a una precedente procedura della medesima amministrazione nella quale il titolo di riserva fosse già stato riconosciuto.
art. 64, comma 2, c.p.a.
La mancata contestazione da parte dell’Amministrazione e della controinteressata delle circostanze dedotte dalla ricorrente ha rilevato ai fini della valutazione della prova sullo stato occupazionale della controinteressata.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Ha fondato l’obbligo del Ministero di rimborsare alla ricorrente il contributo unificato al passaggio in giudicato della sentenza.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a una graduatoria concorsuale approvata da un ufficio amministrativo avente sede in una regione diversa, la competenza territoriale appartiene al TAR della regione quando la graduatoria produce effetti diretti distinti e limitati a quella regione, ai sensi dell’art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a.
- Per beneficiare della riserva prevista dalla legge n. 68/1999 nei concorsi pubblici, il candidato disabile deve possedere lo stato di disoccupazione e il presupposto dell’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato al momento della presentazione della domanda di partecipazione, salvo una specifica e documentata ipotesi di occupazione precaria prevista dal bando.
- La mera qualità di persona disabile non attribuisce, da sola, il diritto alla riserva dei posti concorsuali: il beneficio è subordinato ai requisiti normativi, tra cui l’iscrizione nell’elenco dei disabili disoccupati.
- La clausola del bando che consente al candidato occupato di indicare la precedente procedura e la data di presentazione della certificazione non elimina il requisito della disoccupazione, ma opera per la documentata ipotesi di occupazione precaria e di precedente riconoscimento del titolo di riserva nella procedura della medesima amministrazione.
- Quando l’amministrazione non esplicita nella graduatoria o nei relativi atti le ragioni dell’attribuzione di una riserva e nega l’accesso alla documentazione con motivazioni generiche, il termine per impugnare la concreta applicazione della riserva decorre dalla conoscenza effettiva acquisita mediante l’accesso agli atti, se il vizio non era anteriormente conoscibile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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