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Sentenza

Sentenza n. 2827/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 2237/2024

Giustizia amministrativa202504259

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 2237/2024, relativa al riconoscimento del beneficio economico della Carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti precari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 2237/2024, che aveva condannato il Ministero a riconoscere a ciascuno il beneficio di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità previste per il personale di ruolo, in relazione ai periodi di servizio a tempo determinato indicati nel titolo giudiziale. La sentenza era stata notificata al Ministero il 3 dicembre 2024, non era stata impugnata, come attestato dalla cancelleria il 22 agosto 2025, e il Ministero non aveva provveduto all’esecuzione. I ricorrenti hanno quindi chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: il titolo giudiziale era divenuto definitivo per mancata impugnazione ed era inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle spettanze dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV o un funzionario delegato con adeguate competenze tecniche. Ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., fissandola in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale; il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e contributo unificato, con attribuzione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato e di fissare una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell’adempimento; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per l’azione di ottemperanza.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, il cui beneficio economico era stato riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta; la parcella deve essere presentata entro il termine di decadenza previsto dall’art. 71, decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale è divenuto definitivo, l’amministrazione ne è stata informata e sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti dal titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione l’integrale esecuzione del giudicato entro un termine determinato e nominare un commissario ad acta per l’ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • Il munus del commissario ad acta nominato dal giudice ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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