Cassazione Penale, Sentenza n. 33116/2024 del 26/08/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo del 7/11/2023 relativo a risorse finanziarie e immobili. Il ricorrente, per mezzo di quattro motivi, contestava: 1) assenza di autonoma valutazione sul quantum del profitto confiscabile; 2) mancata/errata motivazione e calcolo del profitto (uso di moltiplicatore per dose anziché per grammo; non considerazione di intercettazioni che avrebbero dimostrato guadagno netto di 8 euro al grammo); 3) carenza di motivazione sul periculum in mora, soprattutto rispetto al sequestro del 50% dell'abitazione familiare e mancanza di attualità del pericolo (associazione dissolta, affidamento in prova ai servizi sociali); 4) omessa valutazione delle prove documentali che attesterebbero la lecita acquisizione dell'immobile (mutuo fondiario, prestito rateale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i primi due motivi (primo infondato, secondo inammissibile) e ha accolto i terzo e quarto motivi. In particolare: la Corte ha ritenuto che il vizio di "autonoma valutazione" non si estenda alla determinazione del profitto del reato per i sequestri preventivi e che la rilettura del calcolo del profitto costituisce valutazione di merito non sindacabile in cassazione nei limiti dell'art. 325 c.p.p. Tuttavia, la Corte ha censurato la motivazione sul sequestro dell'immobile (50% della casa familiare), rilevando equivoci terminologici circa la tipologia di sequestro e l'assenza di una motivazione adeguata sul periculum in mora e sulla mancata confutazione delle documentazioni che comprovano l'acquisto con mutuo e prestito. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente alla statuizione sul bene immobile e il fascicolo è rinviato al Tribunale di Trento per nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Norma richiamata come criterio di inammissibilità e motivazione dei motivi di cassazione (comma 1, lett. b) rilevante per i motivi attinenti a violazione di legge e motivazione).
art. 125 c.p.p.
Richiamato in relazione al difetto di motivazione su censure potenzialmente decisive; la Corte ricorda i limiti di sindacabilità delle valutazioni di fatto.
art. 309 c.p.p.
Prevede che il tribunale annulli il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione delle esigenze cautelari; si applica al riesame delle misure cautelari reali per effetto del rinvio.
art. 321 c.p.p.
Disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte evidenzia che quando il sequestro è adottato in virtù di questa norma è necessaria motivazione anche del periculum in mora.
art. 324 c.p.p.
Stabilisce il rinvio delle regole sull'autonoma valutazione alle misure reali, con la conseguenza che la mancanza di autonoma motivazione riguarda i presupposti applicativi (fumus e periculum) e non la determinazione del profitto.
art. 292 c.p.p.
Impone che l'ordinanza che dispone la misura cautelare personale contenga esposizione e autonoma valutazione delle esigenze cautelari e degli indizi; criterio utilizzato per definire il contenuto motivazionale richiesto.
art. 325 c.p.p.
Limiti dell'impugnazione in cassazione dei provvedimenti cautelari reali: il ricorso è ammesso solo per violazione di legge o vizi radicali della motivazione; la Corte ha censurato il ricorso che eccede questi limiti (secondo motivo).
art. 240-bis c.p.
Riferito nella censura relativa alla confisca "allargata"; la Corte osserva l'uso equivoco di categorie diverse di sequestro e richiama la necessità di motivare specificamente quando la confisca è condizionata alla sentenza di condanna.
Sez. U, n. 36959 (Ellade), 24/6/2021
Giurisprudenza citata che afferma il principio secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede motivazione circa il periculum in mora rapportata all'esigenza anticipatoria della confisca.
Massime di principio
- La mancanza di una "autonoma valutazione" da parte del giudice del riesame riguarda i presupposti applicativi della misura ablativa (fumus commissi delicti e periculum in mora) e non la determinazione del quantum del profitto, che è essenzialmente questione di fatto non sindacabile in cassazione salvo vizi di motivazione radicali.
- Quando si dispone il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni che non sono "cose fungibili" (es. abitazione familiare), il giudice deve fornire specifica e congrua motivazione sul periculum in mora, spiegando perché sia necessario anticipare l'effetto ablativo prima della sentenza definitiva.
- Se la difesa produce documentazione (mutuo, prestito, contratti) atta a dimostrare la lecita provenienza dei beni, il giudice del riesame ha l'obbligo di confrontarsi esplicitamente e, se ritiene che tali elementi non siano decisivi, di confutarli con motivazione adeguata; la mancata valutazione porta a annullamento limitato della statuizione.
- I calcoli del profitto da delitto di spaccio sono valutazioni di fatto basate su elementi investigativi (prezzo di acquisto, quantità, prezzo di vendita, dosi ricavabili); contestazioni tecniche sul metodo di calcolo (es. dose vs grammo) costituiscono, di norma, censure di merito che la Cassazione non rivede se non emergono vizi di diritto o di motivazione grave.
- In cassazione contro provvedimenti cautelari reali i limiti di sindacabilità sono stringenti: il ricorso deve essere costruito su violazioni di legge o sulla dimostrazione che la motivazione sia del tutto carente o manifestamente irragionevole.
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