Sentenza n. 797/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento del verbale della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Crotone del 26 aprile 2026, n. 92, con il quale è stata disposta la ricusazione della lista n. 1 viviAMO Savelli con la collegata candidatura a Sindaco.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Crotone che ha ricusato la lista civica e la collegata candidatura a Sindaco per irregolarità nelle autenticazioni delle sottoscrizioni
Esito
Favorevole al resistente (organo elettorale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
In vista delle elezioni comunali di Savelli, la Sottocommissione Elettorale Circondariale ha escluso entrambe le liste presentate, rilevando che le autenticazioni delle firme relative alle accettazioni delle candidature erano state eseguite da dipendenti comunali senza valida delega del Commissario Straordinario e che, per l'accettazione della candidatura a Sindaco, mancavano l'indicazione del nome, del cognome e della qualifica dell'autenticatore. I ricorrenti hanno dedotto la violazione dell'art. 14 l. n. 53/1990, travisamento dei fatti, contraddittorietà e difetto di istruttoria, sostenendo che i dipendenti erano stati delegati con decreti del 9 aprile 2026 oppure, comunque, erano legittimati in ragione delle funzioni svolte presso gli uffici comunali. Hanno inoltre invocato il favor partecipationis, la validità dell'autenticazione semplificata sulla base dell'art. 21, comma 1, d.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 38, comma 3, il soccorso istruttorio, la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, la lesione del diritto degli elettori, il legittimo affidamento e l'ingiustizia manifesta. In particolare, i decreti prodotti non recavano la sottoscrizione del Commissario Straordinario, il quale ne aveva successivamente disconosciuto la provenienza, chiedendo alla Sottocommissione di non tenerne conto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che l'autenticazione delle sottoscrizioni elettorali richiede, a pena di invalidità, il rispetto di tutti gli elementi previsti dall'art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445/2000: attestazione dell'apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale, previa identificazione, indicazione delle modalità di identificazione, luogo e data, nome, cognome e qualifica dell'autenticatore, firma e timbro dell'ufficio, nonché redazione dell'autenticazione in calce alla sottoscrizione. Tali formalità sono elementi costitutivi e sostanziali, diretti a garantire la genuinità delle firme, e non possono essere integrate aliunde. Nel caso concreto, i decreti di delega non erano sottoscritti dal Commissario Straordinario e sono stati da questi disconosciuti; pertanto non potevano fondare il potere autenticatorio dei dipendenti. Inoltre, nell'autenticazione della candidatura a Sindaco erano omessi il nome, il cognome e la qualifica del funzionario. Le funzioni di ufficiale di stato civile, la preposizione all'ufficio anagrafe e l'assegnazione all'ufficio elettorale non attribuivano automaticamente il potere di autenticare le sottoscrizioni elettorali, essendo necessaria l'apposita delega prevista dall'art. 14 l. n. 53/1990. Il TAR ha escluso l'applicabilità della precedente giurisprudenza sull'autenticazione semplificata, poiché l'art. 14, comma 2, l. n. 53/1990 è stato sostituito dall'art. 38-bis d.l. n. 77/2021, imponendo dal 31 luglio 2021 le modalità dell'art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445/2000. Non era quindi ammesso il soccorso istruttorio, riservato a ipotesi eccezionali o a vizi meramente formali, mentre le irregolarità riscontrate incidevano su elementi essenziali dell'autenticazione. La severità della conseguenza era giustificata dall'esigenza di tutelare la regolarità del procedimento elettorale, indipendentemente dall'imputabilità soggettiva del vizio. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 14 l. 21 marzo 1990, n. 53
Richiede un'apposita delega del Sindaco o del Commissario Straordinario per l'autenticazione delle sottoscrizioni necessarie alla presentazione delle candidature; la mera attribuzione di funzioni anagrafiche, di stato civile o elettorali non è sufficiente.
art. 21, comma 2, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Disciplina le formalità essenziali dell'autenticazione, tra cui identificazione del sottoscrittore, indicazione delle modalità di identificazione, luogo e data, nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale, firma e timbro; tali requisiti sono prescritti a pena di invalidità.
art. 38-bis d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108
Ha sostituito integralmente l'art. 14, comma 2, l. n. 53/1990, imponendo dal 31 luglio 2021 che le autenticazioni elettorali siano effettuate secondo le modalità dell'art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445/2000 e rendendo non più praticabile l'autenticazione semplificata.
art. 33 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
Il soccorso istruttorio in materia elettorale è applicabile soltanto in ipotesi eccezionali, quali caso fortuito, forza maggiore, errore scusabile o fatto dell'amministrazione, e comunque per vizi meramente formali; non opera per carenze relative a elementi costitutivi dell'autenticazione.
Massime di principio
- Nella presentazione delle liste elettorali, le formalità dell'autenticazione delle sottoscrizioni previste dall'art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445/2000 costituiscono elementi essenziali e sostanziali dell'atto, diretti a garantire la genuinità delle firme; la loro omissione rende invalida l'autenticazione e non può essere supplita mediante elementi aliunde.
- L'autenticazione delle sottoscrizioni elettorali richiede una specifica delega conferita dal Sindaco o dal Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 14 l. n. 53/1990. L'attribuzione di funzioni di ufficiale di stato civile, di addetto all'anagrafe o di assegnazione all'ufficio elettorale non comporta, di per sé, il potere di autenticare le firme per la presentazione delle candidature.
- Dopo la modifica dell'art. 14, comma 2, l. n. 53/1990 operata dall'art. 38-bis d.l. n. 77/2021, le autenticazioni delle sottoscrizioni nelle competizioni elettorali devono rispettare le modalità dell'art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445/2000; non è più utilizzabile la precedente modalità di autenticazione semplificata basata sulla mera sottoscrizione in presenza del dipendente comunale.
- Il soccorso istruttorio in materia elettorale non è ammesso per omissioni o irregolarità che riguardino elementi costitutivi dell'autenticazione delle firme; esso resta limitato a ipotesi eccezionali e a vizi meramente formali, quali caso fortuito, forza maggiore, errore scusabile o fatto dell'amministrazione.
- La necessità di assicurare la regolarità e l'autenticità del procedimento elettorale giustifica l'applicazione rigorosa delle formalità previste dalla legge, sicché l'invalidità derivante dalla loro violazione opera indipendentemente dall'imputabilità soggettiva del vizio ai candidati o ai delegati.
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