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Ordinanza

Ordinanza n. 1366/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601976

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza semplificata del TAR Lazio, Sez. III, di accoglimento del ricorso di primo grado

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il Ministero della Salute ha proposto appello, con domanda cautelare incidentale, contro la sentenza semplificata del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso di primo grado proposto nei confronti dell’amministrazione. Dal testo risultano costituiti in appello la Regione Sardegna e il medico interessato, entrambi con ricorso incidentale. Le specifiche censure articolate nell’appello e nei ricorsi incidentali non sono riportate nell’ordinanza. Il Ministero ha chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le questioni dedotte nell’appello meritassero un sollecito approfondimento nel merito. Non ha definito la controversia né formulato una decisione compiuta sulla fondatezza dei motivi, ma ha accolto l’istanza cautelare ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 17 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    L’accoglimento dell’istanza cautelare è disposto ai soli fini di consentire il sollecito approfondimento delle questioni nella fase di merito, con fissazione dell’udienza pubblica.

Massime di principio

  • Quando le questioni dedotte in appello cautelare richiedono un sollecito approfondimento nel merito, il giudice può accogliere l’istanza cautelare ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza definire la controversia sulla fondatezza dell’appello.
  • L’accoglimento della domanda cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. può consistere nella fissazione ravvicinata dell’udienza pubblica di merito, anziché in una pronuncia definitiva sulle censure dedotte.
  • La peculiarità della fattispecie può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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