Regolamento (UE) 2016/919
Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell’Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adotta la STI per i sottosistemi CCS del sistema ferroviario dell’Unione, sostituendo la decisione 2012/88/UE e coordinandosi con l’evoluzione dell’ETCS e del GSM-R. Definisce ambito, requisiti essenziali, specifiche tecniche, componenti di interoperabilità, procedure di valutazione e regole di attuazione, con particolare attenzione alla compatibilità tra bordo e terra. Disciplina inoltre l’uso dei sistemi di classe B, i piani nazionali di implementazione, i progetti finanziati dall’UE, le prove di compatibilità e i casi specifici nazionali. L’obiettivo è favorire l’interoperabilità ferroviaria, la stabilità delle specifiche e la migrazione ordinata verso sistemi di classe A.
Specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi "controllo-comando e segnalamento" (CCS) del sistema ferroviario dell’Unione europea, con disciplina di ETCS, GSM-R, sistemi di classe B e regole di attuazione.
Ambito di applicazione
Si applica ai sottosistemi nuovi, rinnovati o ristrutturati di "controllo-comando e segnalamento a terra" e "controllo-comando e segnalamento di bordo" del sistema ferroviario definito dalla direttiva 2008/57/CE, nonché alle reti convenzionali, ad alta velocità e alle altre parti della rete ferroviaria dell’Unione dopo l’estensione dell’ambito di applicazione. Non si applica ai sottosistemi già in servizio al momento dell’entrata in vigore, salvo rinnovo o ristrutturazione, né ai casi esclusi dall’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE; copre inoltre veicoli specifici (treni automotori, unità di trazione, vetture con cabina di guida, mezzi mobili di costruzione/manutenzione usati come treno) e reti con scartamenti 1 435, 1 520, 1 524, 1 600 e 1 668 mm, con esclusione di talune linee brevi di attraversamento frontiera a scartamento 1 520 mm. Il regolamento disciplina anche obblighi per Stati membri, fabbricanti, richiedenti della verifica CE, organismi notificati, gestori dell’infrastruttura, imprese ferroviarie e autorità nazionali preposte alla sicurezza, oltre alle condizioni transitorie e ai casi specifici nazionali.
Specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario dell’Unione europea
Il regolamento adotta la STI CCS per l’Unione europea, con l’obiettivo di garantire interoperabilità, sicurezza e stabilità tecnica dei sistemi di controllo, comando e segnalamento ferroviari. Il testo si inserisce nel quadro della direttiva 2008/57/CE e recepisce l’evoluzione dell’ETCS e del GSM-R, sostituendo la precedente decisione 2012/88/UE.
Finalità e impostazione generale
La STI disciplina le caratteristiche tecniche e funzionali dei sottosistemi CCS di bordo e di terra, individuando i parametri di base, le procedure di valutazione della conformità e della verifica CE, le modalità di attuazione e le regole per la migrazione dai sistemi di classe B verso i sistemi di classe A. Il regolamento mira anche a evitare nuove barriere all’interoperabilità, a garantire la retrocompatibilità e a stabilizzare il quadro delle specifiche ERTMS/ETCS.
Ambito di applicazione
L’ambito materiale comprende i sottosistemi nuovi, rinnovati o ristrutturati di "controllo-comando e segnalamento a terra" e di "controllo-comando e segnalamento di bordo". Sul piano geografico, la STI si applica alla rete ferroviaria transeuropea convenzionale, alla rete ad alta velocità e alle altre parti della rete ferroviaria dell’Unione dopo l’estensione dell’ambito di applicazione prevista dalla direttiva 2008/57/CE, con esclusione dei casi espressamente sottratti dall’articolo 1, paragrafo 3, di tale direttiva.
Sono ricompresi i veicoli destinati a circolare su tali reti, inclusi treni automotori termici o elettrici, unità di trazione, vetture passeggeri con cabina di guida e mezzi mobili per costruzione e manutenzione delle infrastrutture ferroviarie quando usati come treno. L’allegato specifica inoltre che la STI si applica a reti con scartamenti 1 435 mm, 1 520 mm, 1 524 mm, 1 600 mm e 1 668 mm, con un’esclusione per alcune linee brevi di attraversamento della frontiera a scartamento 1 520 mm connesse a reti di paesi terzi.
Struttura tecnica della STI
L’allegato articola il contenuto della STI in capitoli dedicati a definizione e ambito di applicazione, requisiti essenziali, caratterizzazione dei sottosistemi, componenti di interoperabilità, valutazione di conformità e verifica, attuazione, e casi specifici. I sottosistemi CCS includono quattro funzioni principali: protezione del treno, radiocomunicazione voce, radiocomunicazione dati e rilevamento del treno. La classe A è rappresentata da ETCS per la protezione del treno e GSM-R per il sistema radio; i sistemi di classe B restano consentiti ma sono trattati come sistemi preesistenti da gestire in transizione.
Requisiti essenziali e parametri di base
Il regolamento collega i requisiti essenziali della direttiva 2008/57/CE ai parametri di base elencati nel capitolo 4 dell’allegato. Tra questi rientrano: sicurezza, affidabilità e disponibilità, salute, protezione dell’ambiente e compatibilità tecnica. Per i sistemi di classe A, i requisiti sono dettagliati e vincolanti; per i sistemi di classe B, la disciplina rimane in capo allo Stato membro interessato.
La sicurezza è valutata anche alla luce del metodo comune di sicurezza di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013. Per l’ETCS, il parametro di base di sicurezza prevede un THR pari a 10^-9 h^-1 per guasti casuali nella situazione pericolosa di superamento del limite di velocità e/o della distanza controllata dall’ETCS. Per la disponibilità e affidabilità, la documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione CE deve riportare i valori calcolati, e la manutenzione deve mantenere nel tempo tali livelli di rischio entro i limiti prescritti.
ETCS di bordo e ETCS a terra
L’ETCS di bordo comprende le funzioni necessarie alla circolazione sicura del treno: impostazione delle caratteristiche del treno, selezione della modalità di supervisione, funzioni odometriche, localizzazione tramite Eurobalise, calcolo e supervisione del profilo di velocità dinamico e intervento automatico. L’ETCS a terra svolge le funzioni corrispondenti lato infrastruttura: localizzazione del treno, conversione delle informazioni di segnalamento a terra in formato standard e invio delle autorizzazioni al movimento.
Sono previste funzionalità diverse in funzione del livello ETCS. In particolare, il livello 2 richiede la trasmissione dati radio, mentre il livello 3 richiede anche la gestione dell’integrità del treno. Il livello 1 può utilizzare Eurobalise, con Euroloop e radio infill come funzionalità opzionali in determinati casi. Il regolamento precisa inoltre che un treno di livello 2 deve poter circolare anche su linee di livello 1, mentre per il livello 1 il sistema deve comunque predisporre le funzioni necessarie a eventuali futuri collegamenti di radio dati e sistemi di rilevamento dell’integrità del treno.
GSM-R e interfacce radio
Le disposizioni sul GSM-R disciplinano la comunicazione voce e dati, i requisiti generali della funzione di comunicazione di base, le applicazioni vocali e operative e le applicazioni dati per ETCS. La parte dati deve essere in grado di stabilire almeno due sessioni simultanee con il sottosistema a terra nelle configurazioni richieste per i livelli 2 e 3 e per le applicazioni radio infill. Sono inoltre regolati i protocolli, le bande di frequenza, la conferma delle chiamate ad alta priorità, l’indirizzamento funzionale e quello dipendente dalla posizione, nonché la gestione delle schede SIM.
Interfacce, compatibilità tecnica e manutenzione
Una parte ampia della STI è dedicata alle interfacce: tra bordo e terra, tra ETCS e GSM-R, tra ETCS e STM, tra sottosistemi a terra, tra il sistema CCS e il materiale rotabile, l’infrastruttura e l’energia. Il testo disciplina anche la gestione delle chiavi crittografiche, degli ETCS-ID, dell’odometria, della visibilità degli oggetti di terra, dell’interfaccia uomo/macchina (DMI) per ETCS e GSM-R, della registrazione dei dati a fini normativi e della fabbricazione delle apparecchiature.
Le regole di manutenzione impongono che, durante tutta la vita utile, i valori di base restino entro i limiti previsti, pur consentendo interventi preventivi o correttivi in stato sicuro. Il fabbricante deve specificare procedure, controlli, condizioni di primo livello, rischi per salute e sicurezza, e controlli successivi a sollecitazioni eccezionali o a interventi su componenti esterni che influenzino il sistema CCS. Il richiedente della verifica deve integrare tali requisiti per tutti i sottosistemi, considerando anche le interazioni tra componenti e interfacce.
Componenti di interoperabilità e procedure di valutazione
La STI individua i componenti di interoperabilità di base e consente anche il raggruppamento di componenti in gruppi qualificati come componenti di interoperabilità. Per il bordo, tra i componenti figurano ETCS di bordo, apparato odometrico, interfaccia STM, cab radio GSM-R, dati ETCS GSM-R solo via radio e scheda SIM GSM-R; per terra figurano RBC, unità radio infill, Eurobalise, Euroloop e relativi LEU.
Le procedure di valutazione seguono i moduli della decisione 2010/713/UE. In generale, per i componenti si richiede la dichiarazione CE di conformità, non quella di idoneità all’impiego. Per l’ETCS di bordo sono previste prove obbligatorie presso laboratori accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 e autorizzati a usare l’architettura di prova e le procedure indicate nell’allegato A. Per gli STM, la verifica dei requisiti nazionali resta in capo allo Stato membro, mentre l’interfaccia STM/ETCS richiede la valutazione di un organismo notificato.
Verifica dei sottosistemi e compatibilità reciproca
La verifica CE dei sottosistemi di bordo e di terra è disciplinata in modo distinto, ma le due dichiarazioni CE, insieme ai certificati dei componenti, sono considerate sufficienti a dimostrare la reciproca compatibilità nelle condizioni della STI. Per il bordo, le prove riguardano anche l’integrazione con il materiale rotabile e con i sottosistemi a terra, con particolare attenzione ai casi in cui si usino componenti di classe B o soluzioni non standard. Per il terra, la valutazione si concentra sulla corretta implementazione delle funzioni applicative, sulla configurazione dei parametri di sistema, sulla copertura GSM-R, sui sistemi di rilevamento del treno e sulle prove con vari sottosistemi di bordo certificati.
Le prove di compatibilità, quando richieste dall’operatore, non fanno parte del certificato di verifica ma possono essere svolte per supportare le decisioni operative e la documentazione destinata all’autorità di sicurezza. Se emergono deviazioni dalle prestazioni attese, gli interessati devono informare l’autorità competente; se la deviazione deriva da errata applicazione della STI o da difetti di progettazione/installazione, occorrono correzioni e aggiornamenti dei certificati; se dipende da errori della STI o delle specifiche richiamate, si attiva la procedura di revisione dell’articolo 7 della direttiva 2008/57/CE.
Sistemi di classe B e migrazione verso ETCS/GSM-R
Il regolamento mira a evitare ulteriori ostacoli all’interoperabilità derivanti dai sistemi di classe B, pur riconoscendone la funzione transitoria per consentire l’esercizio sicuro dove i sistemi di classe A non sono presenti. Gli Stati membri devono mantenere invariati funzionalità e interfacce dei sistemi preesistenti, salvo gli interventi necessari a correggere difetti di sicurezza. Devono inoltre favorire la disponibilità di STM esterni a condizioni commerciali eque; se ciò non è possibile, devono informare il comitato competente e spiegare le misure mitigative adottate.
Su linee equipaggiate con sistemi di classe A possono coesistere apparecchiature di classe B, ma senza imporre nuovi requisiti al sottosistema a terra oltre quelli della STI. Un veicolo può essere dotato sia di sistemi di classe A sia di classe B, e questi ultimi possono fungere da riserva; tuttavia, la presenza di classe B non costituisce requisito per la compatibilità con linee equipaggiate anche con classe A.
Progetti finanziati dall’UE e obblighi di installazione
Per i progetti di infrastrutture ferroviarie che ricevono sostegno finanziario dai fondi europei, l’ETCS deve essere installato quando la parte di protezione del treno è installata per la prima volta o ristrutturata con modifica di funzioni o prestazioni. È prevista una deroga per rinnovi di segnalamento su tratte brevi e discontinue inferiori a 150 km, con installazione dell’ETCS entro cinque anni dal completamento del progetto o, se precedente, al collegamento con un’altra linea attrezzata. Lo Stato membro interessato deve trasmettere un fascicolo con analisi economica e la Commissione valuta la deroga.
Piani nazionali di implementazione e scadenze
Gli Stati membri devono predisporre un piano nazionale di implementazione che copra almeno 15 anni, sia aggiornato almeno ogni cinque anni e sia notificato alla Commissione entro il 5 luglio 2017. Il piano deve includere la strategia di migrazione tecnica e finanziaria, la descrizione delle misure per garantire un mercato aperto ai sistemi di classe B, il calendario di installazione di ETCS sulle linee, le date indicative di dismissione dei sistemi di classe B e le date per l’esercizio pieno dei veicoli transfrontalieri con sola dotazione ETCS di bordo. I dati devono alimentare il sistema TENtec e la Commissione pubblica i piani e ne elabora una sintesi comparativa.
Casi specifici e deroga nazionale
L’allegato G elenca numerosi punti in sospeso, soprattutto connessi ai sistemi di rilevamento del treno, ai parametri di materiale rotabile e ad alcuni aspetti dell’ETCS Baseline 2, mentre per Baseline 3 diversi punti risultano risolti. Il punto 7.6 contiene poi casi specifici permanenti o temporanei per Belgio, Regno Unito, Francia, Polonia, Lituania-Lettonia-Estonia, Svezia, Lussemburgo e Germania, riguardanti in particolare requisiti tecnici dei sistemi di rilevamento del treno, alcune caratteristiche delle ruote e del bordino, l’uso del GSM-R in Svezia, la sabbiatura in Lussemburgo e alcune condizioni veicolari o di linea in Germania e nel Regno Unito.
Entrata in vigore e coordinamento con altri atti
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Abroga la decisione 2012/88/UE e introduce una modifica puntuale al regolamento (UE) n. 1302/2014 per allineare la STI LOC&PAS alle nuove specifiche CCS. Durante il periodo transitorio, alcune disposizioni della decisione abrogata continuano ad applicarsi fino all’adozione degli atti di esecuzione previsti dal regolamento (UE) n. 1315/2013.
Disposizioni principali
Adozione della STI CCS
L’articolo 1 adotta la specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi "controllo-comando e segnalamento" del sistema ferroviario dell’Unione europea, contenuta nell’allegato.
Ambito di applicazione soggettivo, materiale e geografico
L’articolo 2 si applica ai sottosistemi nuovi, rinnovati o ristrutturati di bordo e di terra. L’ambito geografico comprende la rete ferroviaria transeuropea convenzionale, quella ad alta velocità e le altre parti della rete ferroviaria dell’Unione dopo l’estensione dell’ambito di applicazione, con esclusione dei casi di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE. I sottosistemi già in servizio sono esclusi salvo rinnovo o ristrutturazione. L’allegato precisa anche i veicoli interessati e i limitati casi di esclusione per talune linee di frontiera a scartamento 1 520 mm.
Punti in sospeso, casi specifici e organismi designati
L’articolo 3 impone agli Stati membri, entro sei mesi dall’entrata in vigore, di comunicare l’elenco degli organismi designati per la valutazione dei punti in sospeso dell’allegato G e dei casi specifici del punto 7.6.2 dell’allegato; se le informazioni erano già state trasmesse in precedenza, l’obbligo si considera assolto.
Progetti in fase avanzata di sviluppo
L’articolo 4 richiede agli Stati membri di notificare alla Commissione, entro un anno dall’entrata in vigore, l’elenco dei progetti in corso nel loro territorio che si trovano in fase avanzata di sviluppo, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE.
Trasmissione di informazioni per la verifica ETCS/GSM-R
L’articolo 5 impone che, all’avvio della procedura CE di verifica di un sottosistema CCS a terra, siano comunicati all’Agenzia ferroviaria europea, quanto prima, le regole tecniche e di progettazione e gli scenari di prova operativi preliminari relativi alle interazioni con il sottosistema di bordo; l’Agenzia deve essere informata di ogni modifica degli scenari durante la verifica.
Obblighi di attuazione e conformità
L’articolo 6 attribuisce a fornitori e richiedenti dell’autorizzazione di messa in servizio la responsabilità di garantire la conformità delle apparecchiature alla STI; agli organismi notificati compete il rilascio dei certificati secondo la direttiva 2008/57/CE; alle autorità nazionali preposte alla sicurezza spetta verificare la conformità delle apparecchiature messe in servizio nel proprio territorio. Gli Stati membri devono inoltre predisporre un piano nazionale di implementazione e trasmetterlo entro un anno dall’entrata in vigore.
Relazione sulla disponibilità di prodotti ETCS di bordo Baseline 3
L’articolo 7 prevede che entro il 1° gennaio 2018 l’Agenzia presenti alla Commissione una relazione sulla disponibilità di prodotti ETCS di bordo conformi alla Baseline 3; la Commissione la sottopone al comitato competente e adotta le misure opportune.
Stabilità dei sistemi di classe B
L’articolo 8 impone agli Stati membri di mantenere invariate funzionalità, prestazioni e interfacce dei sistemi di classe B, salvo le modifiche necessarie a mitigare difetti di sicurezza.
Obblighi per i progetti finanziati dall’UE e deroghe
L’articolo 9 stabilisce che l’ETCS deve essere installato nei progetti di infrastrutture ferroviarie che ricevono sostegno UE quando la parte di protezione del treno è installata per la prima volta o ristrutturata con modifica di funzioni o prestazioni. La Commissione può concedere una deroga per rinnovi di segnalamento su sezioni brevi e discontinue inferiori a 150 km, a condizione che l’ETCS sia installato entro cinque anni dal completamento del progetto o, se precedente, al collegamento con altra linea attrezzata. È richiesto un fascicolo con analisi economica e la Commissione valuta e comunica l’esito; la deroga non pregiudica l’applicazione di specifici punti della decisione 2012/88/UE.
Rettifica degli errori e gestione delle carenze
L’articolo 10 dispone che, in caso di errori che impediscano il servizio regolare, l’Agenzia pubblichi soluzioni e valutazione dell’impatto; entro un anno dall’entrata in vigore deve trasmettere alla Commissione un parere tecnico sulle criticità della banca dati delle Richieste di modifica. Se gli errori non giustificano una revisione immediata, la Commissione può raccomandare l’uso del parere tecnico in attesa della revisione della STI.
Modifica del regolamento LOC&PAS
L’articolo 11 sostituisce nell’allegato J, tabella J.2, del regolamento (UE) n. 1302/2014 l’indice n. 1 con il riferimento "ERA/ERTMS/033281 rev 3.0".
Abrogazione e transitorio
L’articolo 12 abroga la decisione 2012/88/UE. L’articolo 13 mantiene applicabili, fino all’entrata in vigore degli atti di esecuzione dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1315/2013, alcuni punti dell’allegato III della decisione abrogata.
Entrata in vigore
L’articolo 14 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ribadisce l’efficacia diretta e la obbligatorietà integrale del regolamento in tutti gli Stati membri.
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