Regolamento (UE) 2016/869
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/869 della Commissione, del 27 maggio 2016, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo fino al 29 giugno 2016, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rende disponibili, in modo uniforme e immediatamente applicabile, le informazioni tecniche necessarie alle imprese di assicurazione e riassicurazione per il calcolo prudenziale previsto da Solvibilità II. Esso stabilisce le curve dei tassi privi di rischio, gli spread fondamentali e gli aggiustamenti per la volatilità da usare per le segnalazioni con date di riferimento dal 31 marzo al 29 giugno 2016. La disciplina mira a garantire coerenza di trattamento tra imprese e a evitare differenze legate alla data di segnalazione alle autorità nazionali.
Regolamento di esecuzione che fissa le informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche, dei fondi propri di base e degli aggiustamenti Solvibilità II per le segnalazioni con date di riferimento dal 31 marzo al 29 giugno 2016.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II), per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nelle segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo fino al 29 giugno 2016. Le informazioni tecniche riguardano, per ciascuna valuta e per i mercati assicurativi nazionali interessati, la struttura per scadenza dei tassi privi di rischio, gli spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità e gli aggiustamenti per la volatilità. Non risultano esclusioni ulteriori nel testo fornito.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/869 della Commissione
Il regolamento dà attuazione alla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) fissando, per un periodo determinato, le informazioni tecniche da impiegare nel calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. La finalità è assicurare condizioni uniformi di calcolo, basate su dati di mercato aggiornati e applicabili senza disallineamenti tra imprese o autorità competenti.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama l’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE come base giuridica e sottolinea che, per ragioni prudenziali, tutte le imprese devono utilizzare le medesime informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base. I considerando evidenziano inoltre che i dati tecnici sono fondati sui dati di mercato di fine marzo 2016, trasmessi dall’EIOPA il 7 aprile 2016 e pubblicati conformemente all’articolo 77 sexies, paragrafo 1, della direttiva.
Ambito soggettivo e temporale
Il regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette a Solvibilità II. L’ambito temporale è limitato alle segnalazioni aventi date di riferimento dal 31 marzo al 29 giugno 2016; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 31 marzo 2016.
Informazioni tecniche richieste per il calcolo
Per ciascuna valuta interessata, il regolamento impone l’uso di tre categorie di informazioni tecniche:
- le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio per il calcolo della migliore stima, senza aggiustamenti di congruità o aggiustamenti per la volatilità (allegato I);
- gli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità, espressi in punti base e senza gli incrementi di cui all’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE (allegato II);
- gli aggiustamenti per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, distinti per mercato assicurativo nazionale (allegato III).
Contenuto dell’allegato I: curve dei tassi privi di rischio
L’allegato I contiene una tabella estremamente dettagliata delle strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, fino a 150 anni di durata residua, per numerose valute, tra cui euro, valute UE e SEE, nonché valute extra UE rilevanti ai fini Solvibilità II. Tali tassi sono quelli da utilizzare nel calcolo della migliore stima, in assenza di aggiustamento di congruità e di aggiustamento per la volatilità.
Contenuto dell’allegato II: spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità
L’allegato II disciplina gli spread fondamentali in tre grandi categorie di esposizioni:
- esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, applicabili alle esposizioni denominate in tutte le valute; per le durate da 11 a 30 anni gli spread sono pari a quelli previsti per la durata di 10 anni;
- esposizioni verso enti finanziari, articolate per valuta e classe di merito di credito da 0 a 6, con tabelle specifiche per euro, corona ceca, corona danese, fiorino ungherese, corona svedese, kuna, lev, lira sterlina, leu romeno, zloty, corona norvegese, franco svizzero, dollaro australiano, baht, dollaro canadese, peso cileno, peso colombiano, dollaro di Hong Kong, rupia indiana, peso messicano, nuovo dollaro di Taiwan, dollaro neozelandese, rand, real, renminbi-yuan, ringgit, rublo russo, dollaro di Singapore, won sudcoreano, lira turca, dollaro USA e yen;
- altre esposizioni, anch’esse suddivise per valuta e classe di merito di credito da 0 a 6, con valori propri per le medesime valute.
Contenuto dell’allegato III: aggiustamento per la volatilità
L’allegato III indica, per ciascun mercato assicurativo nazionale e per la valuta corrispondente, l’aggiustamento per la volatilità espresso in punti base. Per l’area euro, la maggior parte dei mercati indicati presenta un aggiustamento pari a 22 punti base, mentre la Grecia presenta 67 punti base. Sono inoltre previsti valori specifici per altri mercati/valute, tra cui Repubblica ceca (7), Danimarca (62), Ungheria (19), Svezia (4), Croazia (11), Bulgaria (33), Regno Unito (37), Romania (2), Polonia (7), Islanda (11), Norvegia (16), Liechtenstein e Svizzera (8), Australia (14), Canada (7), Stati Uniti (78) e Giappone (3).
Entrata in vigore, applicazione e natura vincolante
Il regolamento è entrato in vigore il 4 giugno 2016, ma si applica a decorrere dal 31 marzo 2016. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il carattere urgente della misura è giustificato dalla necessità di assicurare immediata disponibilità delle strutture per scadenza dei tassi privi di rischio e uniformità prudenziale nel calcolo degli accantonamenti assicurativi.
Disposizioni principali
Periodo di applicazione e obbligo di utilizzo
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono utilizzare le informazioni tecniche indicate nel regolamento per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento dal 31 marzo al 29 giugno 2016 (articolo 1, paragrafo 1).
Informazioni tecniche per il calcolo Solvibilità II
Per ciascuna valuta interessata, il regolamento individua: le strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per la migliore stima (allegato I); gli spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità ai sensi dell’articolo 77 quater della direttiva 2009/138/CE (allegato II); gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato ai sensi dell’articolo 77 quinquies (allegato III).
Fonti e base di mercato delle informazioni
Le informazioni tecniche sono basate sui dati di mercato relativi alla fine dell’ultimo mese precedente la prima data di riferimento cui si applica il regolamento; la Commissione richiama la trasmissione dei dati da parte dell’EIOPA il 7 aprile 2016 e la relativa pubblicazione ai sensi dell’articolo 77 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva/urgente
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3 giugno 2016) e si applica a decorrere dal 31 marzo 2016 (articolo 2). La Commissione motiva l’urgenza con la necessità di rendere immediatamente disponibili le informazioni tecniche e di garantire che tutte le imprese utilizzino le stesse basi di calcolo indipendentemente dalla data di segnalazione.
Allegati tecnici
Gli allegati contengono i valori numerici puntuali: allegato I per le curve dei tassi privi di rischio in numerose valute; allegato II per gli spread fondamentali delle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, verso enti finanziari e per altre esposizioni; allegato III per gli aggiustamenti per la volatilità per i mercati assicurativi nazionali e le valute corrispondenti.
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