Regolamento (UE) 2016/841
Regolamento (UE) 2016/841 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il quadro sanzionatorio UE verso la Corea del Nord, allineando il regolamento (CE) n. 329/2007 alla decisione (PESC) 2016/849. Introduce o rafforza divieti su prodotti specifici, articoli di lusso, investimenti, trasferimenti di fondi, sostegno finanziario al commercio, accesso di navi e aeromobili e controlli sulle merci in transito. Sono previste alcune deroghe e procedure autorizzative per finalità umanitarie, diplomatiche e altre ipotesi tassative, oltre a norme di coordinamento e di non imputabilità per chi agisca in buona fede.
Modifica del regolamento (CE) n. 329/2007 per rafforzare e aggiornare le misure restrittive dell'UE nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (Corea del Nord).
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti alla giurisdizione degli Stati membri dell'Unione, nonché a operazioni, beni, servizi, fondi, investimenti, trasporti e attività commerciali connessi alla Corea del Nord. Incide in particolare su import/export, trasferimenti di fondi, investimenti, servizi finanziari e di investimento, traffico navale e aereo, accesso ai porti, ispezioni doganali e divieti di sostegno finanziario al commercio. Prevede talune deroghe/autorizzazioni per scopi umanitari, alimentari, agricoli, medici, per missioni diplomatiche o consolari, organizzazioni internazionali con immunità e per specifiche autorizzazioni delle autorità competenti degli Stati membri o del Consiglio di sicurezza ONU. Si applica negli Stati membri e, per effetto delle norme restrittive, anche ai transiti nell'Unione, inclusi porti, aeroporti e zone franche.
Misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea
Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 per adeguarlo alla decisione (PESC) 2016/849 del 27 maggio 2016. La ratio è rafforzare il regime sanzionatorio dell'Unione nei confronti della Corea del Nord, in coerenza con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza ONU richiamate nel testo, colpendo in modo più esteso flussi commerciali, finanziari, logistici e infrastrutturali connessi ai programmi nucleari e missilistici nordcoreani.
Ambito di applicazione e coordinamento con altri atti
Le misure incidono su soggetti e operazioni sottoposti alla giurisdizione degli Stati membri, con particolare rilievo per operatori commerciali, intermediari finanziari, spedizionieri, autorità doganali, vettori marittimi e aerei, nonché per persone e organismi designati negli allegati del regolamento. Il testo rinvia in più punti al codice doganale dell'Unione, alla disciplina UE sui servizi di pagamento e all'antiriciclaggio, e prevede obblighi di coordinamento informativo tra Stati membri e Commissione in caso di autorizzazioni concesse in deroga.
Definizioni rilevanti
L'articolo 1 inserisce definizioni funzionali all'applicazione delle nuove restrizioni. In particolare, vengono definiti i "servizi di investimento", il "trasferimento di fondi", il "beneficiario", l'"ordinante" e il "prestatore di servizi di pagamento". Tali definizioni servono a delimitare il perimetro dei divieti e degli obblighi di controllo sui pagamenti e sugli investimenti.
Divieti commerciali su materie prime e prodotti petroliferi
L'articolo 2, paragrafo 4, vieta importazione, acquisto o trasferimento dalla Corea del Nord di oro, minerale di titanio, minerale di vanadio, terre rare, carbone, ferro, minerale di ferro e prodotti petroliferi elencati negli allegati I quater, I quinquies e I septies, indipendentemente dall'origine nordcoreana o meno dei beni. È inoltre vietata la partecipazione consapevole e deliberata a operazioni di elusione di tali divieti.
Deroghe umanitarie e approvazione ONU per beni e tecnologie
L'articolo 3 bis disciplina le deroghe ai divieti di cui agli articoli 2 e 3. L'autorità competente di uno Stato membro, indicata nei siti Internet di cui all'allegato II, può autorizzare fornitura, vendita, trasferimento o esportazione diretta o indiretta di beni e tecnologie, inclusi software, nonché assistenza e servizi di intermediazione, se destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o ad altri scopi umanitari. Una ulteriore deroga consente l'autorizzazione di determinate operazioni solo se il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha approvato la richiesta. Gli Stati membri devono informare gli altri Stati membri e la Commissione entro quattro settimane, o comunque delle richieste presentate al Consiglio di sicurezza.
Obblighi doganali e dichiarativi
L'articolo 3 ter impone, in aggiunta alle regole del codice doganale dell'Unione e dei regolamenti attuativi citati, che chi presenta le informazioni doganali dichiari se i beni rientrano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE o nel regolamento, e, se l'esportazione richiede una licenza, indichi i dati relativi ai beni e alle tecnologie autorizzati. Le informazioni supplementari devono essere rese mediante dichiarazione in dogana o, in mancanza, in altra forma scritta.
Articoli di lusso
L'articolo 4 vieta la vendita o la fornitura alla Corea del Nord, nonché il trasferimento o l'esportazione verso tale Paese, degli articoli di lusso elencati nell'allegato III. È altresì vietato acquistare, importare o trasferire tali articoli dalla Corea del Nord e partecipare ad attività di elusione. Sono previste eccezioni per effetti personali dei viaggiatori, merci prive di carattere commerciale per uso personale, beni necessari per missioni diplomatiche o consolari e organizzazioni internazionali con immunità; è inoltre possibile un'autorizzazione per beni del punto 17 dell'allegato III destinati a fini umanitari.
Controllo del carico, servizi navali e ispezioni
L'articolo 5 consente l'ispezione del carico presente o in transito nell'Unione, inclusi aeroporti, porti marittimi e zone franche, quando ricorrano indici di collegamento con la Corea del Nord o con soggetti elencati, oppure vi siano fondati motivi per ritenere che il carico contenga beni vietati dal regolamento o dalle risoluzioni ONU richiamate. Il carico può essere ispezionato anche quando provenga o sia diretto in Corea del Nord, o sia trasportato su navi/aeromobili nordcoreani o apolidi. È inoltre vietata la fornitura di bunkeraggio, approvvigionamento o altri servizi di assistenza alle navi nordcoreane se il prestatore sappia che trasportano prodotti vietati, salvo necessità umanitarie.
Investimenti, joint venture e divieti finanziari
L'articolo 5 ter introduce un divieto di accettare o approvare investimenti in attività commerciali sul territorio dell'Unione quando tali investimenti provengano da soggetti pubblici o privati nordcoreani, dal Partito dei lavoratori, da cittadini nordcoreani, da persone giuridiche costituite secondo il diritto nordcoreano o da soggetti che agiscano per loro conto o sotto il loro controllo. È vietata anche la costituzione di joint venture e l'acquisizione o l'ampliamento di partecipazioni in soggetti collegati a programmi nucleari, missilistici o ad altre armi di distruzione di massa, nonché in attività nei settori estrattivo, di raffinazione e chimico. Sono inoltre vietati finanziamenti, assistenza finanziaria e servizi di investimento direttamente connessi a tali operazioni.
Trasferimenti di fondi e controlli sugli intermediari finanziari
L'articolo 5 quater stabilisce un divieto generale di trasferimento di fondi alla e dalla Corea del Nord, salvo le transazioni rientranti nelle deroghe previste. Gli enti finanziari e creditizi soggetti all'articolo 16 non possono avviare o continuare operazioni con istituti finanziari e creditizi nordcoreani, con le loro succursali o filiali, o con istituti controllati da soggetti nordcoreani elencati nell'allegato VI, salvo che l'operazione sia autorizzabile ai sensi del paragrafo 3 o rientri nelle eccezioni previste.
Transazioni autorizzabili e soglia di 15 000 EUR
Le transazioni autorizzabili comprendono, tra le altre, operazioni per prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche, scopi agricoli o umanitari, rimesse personali, esecuzione delle deroghe del regolamento, contratti commerciali non vietati, operazioni per missioni diplomatiche o consolari e progetti finanziati dall'Unione o dagli Stati membri a fini di sviluppo o di denuclearizzazione. Per trasferimenti di fondi di importo inferiore a 15 000 EUR è necessaria autorizzazione preventiva dell'autorità competente; per importi pari o superiori non è richiesta autorizzazione preventiva. Le autorizzazioni concesse devono essere notificate agli altri Stati membri e alla Commissione nei casi previsti.
Obblighi di adeguata verifica e segnalazione di operazioni sospette
Gli enti finanziari e creditizi devono applicare misure di adeguata verifica della clientela, rispettare le procedure antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, verificare i dati dell'ordinante e del beneficiario, rifiutare operazioni con dati incompleti, conservare la documentazione e segnalare tempestivamente operazioni sospette o tentativi di operazioni sospette. Se vi sono fondati motivi di sospettare un legame con attività di proliferazione nordcoreane, gli intermediari devono informare senza ritardo l'unità di informazione finanziaria o l'autorità competente designata e astenersi dall'eseguire l'operazione fino al completamento delle procedure richieste.
Effetti sui diritti contrattuali e protezione di chi agisce in buona fede
L'articolo 9 quater nega il riconoscimento di diritti, anche risarcitori o di garanzia, per contratti o transazioni la cui esecuzione sia stata incisa dalle misure restrittive, quando la domanda provenga da soggetti designati, da altri soggetti nordcoreani o da loro intermediari. In caso di esercizio del diritto, l'onere della prova della non contrarietà al divieto grava su chi lo invoca. Resta comunque impregiudicato il diritto al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali. L'articolo 11, inoltre, tutela da responsabilità chi congela fondi o rifiuta di renderli disponibili in buona fede, salvo negligenza.
Divieti di accesso ai porti e restrizioni al traffico aereo
L'articolo 11 bis vieta l'accesso ai porti dell'Unione a navi possedute, gestite o dotate di equipaggio dalla Corea del Nord, a navi controllate da soggetti elencati, a navi che possano contenere beni vietati o che abbiano rifiutato ispezioni autorizzate, salvo emergenza, arrivo ai fini dell'ispezione o rientro al porto di provenienza. È altresì vietato il decollo, l'atterraggio e il sorvolo nel territorio dell'Unione agli aeromobili operati da vettori nordcoreani o originari della Corea del Nord, con eccezioni per l'atterraggio ai fini dell'ispezione, gli atterraggi di emergenza e le autorizzazioni per fini umanitari o altre finalità coerenti con il regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il testo include anche l'aggiunta dell'allegato I septies, che elenca i prodotti petroliferi soggetti al divieto di cui all'articolo 2, paragrafo 4.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle definizioni
Sono introdotte definizioni di "servizi di investimento", "trasferimento di fondi", "beneficiario", "ordinante" e "prestatore di servizi di pagamento" per chiarire l'ambito dei divieti e degli obblighi connessi ai pagamenti e alle attività finanziarie.
Divieti di importazione, acquisto e trasferimento di merci specifiche
È vietato importare, acquistare o trasferire dalla Corea del Nord oro, minerale di titanio, minerale di vanadio, terre rare, carbone, ferro, minerale di ferro e prodotti petroliferi elencati negli allegati I quater, I quinquies e I septies, nonché partecipare consapevolmente ad attività di elusione.
Autorizzazioni umanitarie e ONU per beni e tecnologie
L'articolo 3 bis consente autorizzazioni nazionali, a condizioni ritenute appropriate, per forniture, vendite, trasferimenti o esportazioni di beni e tecnologie e per servizi di intermediazione destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o umanitari; in un'ulteriore deroga, l'operazione può essere autorizzata se approvata dal Consiglio di sicurezza ONU. Gli Stati membri devono informare gli altri Stati e la Commissione entro quattro settimane.
Obblighi doganali di dichiarazione e informazione
L'articolo 3 ter impone, oltre alle regole del codice doganale dell'Unione, di dichiarare se i beni rientrano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE o nel regolamento e, se l'esportazione è soggetta ad autorizzazione, di fornire precisazioni sulla licenza; le informazioni possono essere rese tramite dichiarazione in dogana o altra forma scritta.
Divieti su articoli di lusso e relative deroghe
È vietata la vendita, fornitura, trasferimento, esportazione, acquisto, importazione o trasferimento di articoli di lusso da o verso la Corea del Nord, nonché l'elusione dei divieti. Sono previste eccezioni per effetti personali dei viaggiatori, beni per missioni diplomatiche o consolari e organizzazioni internazionali, e un'autorizzazione per transazioni relative al punto 17 dell'allegato III per fini umanitari.
Ispezioni del carico e divieto di servizi alle navi nordcoreane
Il carico nell'Unione, inclusi aeroporti, porti marittimi e zone franche, può essere ispezionato in presenza di collegamenti con la Corea del Nord o con soggetti elencati, ovvero se vi sono fondati motivi di ritenere la presenza di prodotti vietati. È inoltre vietata la prestazione di bunkeraggio, approvvigionamento o altri servizi di assistenza alle navi nordcoreane quando il fornitore sappia che trasportano prodotti vietati, salvo esigenze umanitarie.
Divieti su investimenti, joint venture e finanziamento di attività in Corea del Nord
L'articolo 5 ter vieta di accettare o approvare investimenti nel territorio dell'Unione da parte di soggetti governativi nordcoreani, del Partito dei lavoratori, cittadini nordcoreani, entità costituite secondo il diritto nordcoreano e soggetti controllati o agenti per loro conto. Sono altresì vietate joint venture, acquisizioni o ampliamenti di partecipazioni in soggetti legati a programmi nucleari, missilistici o ad attività nei settori estrattivo, di raffinazione e chimico, nonché finanziamenti, assistenza finanziaria e servizi di investimento connessi.
Divieto generale di trasferimenti di fondi e restrizioni sugli intermediari finanziari
L'articolo 5 quater vieta i trasferimenti di fondi da e verso la Corea del Nord salvo le transazioni ammesse. Gli enti finanziari e creditizi soggetti all'articolo 16 non possono intrattenere determinate relazioni o operazioni con istituti nordcoreani o loro succursali/filiali, salvo autorizzazione o esclusione prevista.
Deroghe ai trasferimenti di fondi e autorizzazioni sotto soglia
Possono essere autorizzate transazioni per beni alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche, scopi agricoli o umanitari, rimesse personali, esecuzione di deroghe, contratti commerciali leciti, attività di missioni diplomatiche o consolari, progetti finanziati da UE o Stati membri e pagamenti per crediti verso soggetti nordcoreani. Per trasferimenti inferiori a 15 000 EUR è richiesta autorizzazione preventiva; per importi pari o superiori non occorre autorizzazione preventiva. Sono previste notifiche agli altri Stati membri e alla Commissione in alcuni casi.
Obblighi antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette
Gli enti finanziari devono applicare adeguata verifica della clientela, rispettare le procedure antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, acquisire e verificare i dati dell'ordinante e del beneficiario, conservare le registrazioni, segnalare tempestivamente operazioni sospette e astenersi dall'eseguirle in caso di ragionevole sospetto di attività di proliferazione, informando l'UIF o l'autorità competente.
Conservazione del divieto di diritti contrattuali e protezione per chi agisce in buona fede
Non è riconosciuto alcun diritto, anche risarcitorio o di garanzia, in relazione a contratti o transazioni la cui esecuzione sia stata incisa dalle misure del regolamento, se la richiesta proviene da soggetti designati, da altri soggetti nordcoreani o da loro intermediari. In caso di esercizio di un diritto, l'onere della prova della liceità grava su chi lo invoca. È altresì prevista l'esenzione da responsabilità per chi congela fondi o rifiuta di renderli disponibili in buona fede.
Divieti di accesso ai porti e restrizioni al traffico aereo
È vietato dare accesso ai porti dell'Unione a navi possedute, gestite o dotate di equipaggio dalla Corea del Nord, a navi controllate da soggetti elencati, a navi che potrebbero trasportare beni vietati o che abbiano rifiutato ispezioni, salvo emergenza, arrivo per ispezione o rientro al porto di partenza. Sono vietati decollo, atterraggio e sorvolo nel territorio dell'Unione agli aeromobili operati da vettori nordcoreani o provenienti dalla Corea del Nord, salvo eccezioni limitate e autorizzazioni per fini umanitari.
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