Regolamento (UE) 2016/840
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/840 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’elenco delle persone soggette a misure restrittive dell’Unione in relazione alla Siria. Due soggetti vengono cancellati dall’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, mentre per diversi altri vengono sostituite le voci con informazioni identificative e motivazioni aggiornate. L’intervento è un atto di mera esecuzione dell’assetto sanzionatorio già vigente e produce effetti immediati nell’ordinamento degli Stati membri.
Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 sulle misure restrittive nei confronti della Siria, con cancellazione di due nominativi e aggiornamento di varie schede individuali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi inclusi nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione in considerazione della situazione in Siria. Incide sull’elenco sanzionatorio mediante la rimozione di due persone e la revisione delle informazioni e delle motivazioni relative ad altri soggetti già designati. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 sulle misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Il regolamento di esecuzione interviene sul sistema sanzionatorio dell’Unione relativo alla Siria, limitandosi a modificare l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. Il Consiglio motiva l’atto con l’esigenza di eliminare due persone dall’elenco e di aggiornare le informazioni relative ad altri soggetti già designati. L’atto ha natura esecutiva e non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma ricalibra il perimetro soggettivo delle misure restrittive.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’intervento concerne le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi inclusi nella sezione A dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. L’effetto pratico è la revisione dell’elenco sanzionatorio: da un lato vengono rimossi due nominativi, dall’altro sono sostituite varie voci con dati aggiornati, incluse informazioni identificative, motivazioni e date di inserimento nell’elenco. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile.
Base giuridica e finalità dell’atto
Il Consiglio adotta il regolamento in base all’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012. La finalità è mantenere l’elenco sanzionatorio coerente con la situazione attuale, aggiornando le designazioni in funzione delle valutazioni del Consiglio. Il testo non disciplina procedure di ricorso, deroghe o autorizzazioni, ma si concentra esclusivamente sulla revisione dell’allegato.
Modifiche all’elenco delle persone designate
L’allegato del regolamento dispone, in primo luogo, la cancellazione delle voci relative a:
- Mohamed Farahat (alias Muhammad Farahat);
- Muhammad ( ) Nasif ( ) (alias Naseef, Nassif, Nasseef) Khayrbik ( ).
In secondo luogo, sostituisce le voci di diversi soggetti già iscritti nell’allegato II, tra cui:
- Rami Makhlouf;
- Mohammed Hamcho;
- Ihab Makhlouf;
- Khalid Qaddur;
- Ràif Al-Quwatly;
- Mohammed Makhlouf;
- Ayman Jabir;
- Ali Douba;
- Samir Hassan;
- Mohammad Al-Jleilati;
- Joseph Suwaid;
- Hussein Mahmoud Farzat;
- Emad Abdul-Ghani Sabouni;
- Adnan Hassan Mahmoud;
- Hashim Anwar al-Aqqad;
- Wael Abdulkarim;
- George Haswani.
Per ciascuno di questi soggetti sono aggiornati, a seconda dei casi, dati anagrafici, alias, numeri di passaporto, settori di attività, ruoli societari o istituzionali e motivazioni della designazione.
Contenuto delle motivazioni sanzionatorie aggiornate
Le motivazioni riportate nell’allegato evidenziano, in via ricorrente, alcuni profili tipici:
- imprenditori di spicco operanti in Siria con interessi in settori strategici quali telecomunicazioni, costruzioni, petrolio e gas, media, immobiliare, trasporti, turismo, metallurgia e finanza;
- rapporti economici, societari o familiari con figure chiave del regime siriano, in particolare con la famiglia Assad o con Maher Al-Assad;
- supporto diretto o indiretto al regime tramite finanziamenti, donazioni, intermediazione in operazioni commerciali o vantaggi economici derivanti da relazioni privilegiate;
- corrisponsabilità nella repressione violenta della popolazione civile per alcuni ex ministri o ex funzionari pubblici;
- coinvolgimento in attività connesse alle milizie fedeli al regime o in operazioni economiche ritenute funzionali al sostegno del regime.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sul piano interno.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda sia la cancellazione di due voci sia la sostituzione di numerose schede nominative con informazioni aggiornate.
Cancellazione di due persone dall’elenco sanzionatorio
Dalla sezione A dell’allegato II sono cancellate le voci relative a Mohamed Farahat (alias Muhammad Farahat) e a Muhammad ( ) Nasif ( ) (alias Naseef, Nassif, Nasseef) Khayrbik ( ).
Aggiornamento di specifiche schede nominative
Sono sostituite le voci relative a diversi soggetti, tra cui Rami Makhlouf, Mohammed Hamcho, Ihab Makhlouf, Khalid Qaddur, Ràif Al-Quwatly, Mohammed Makhlouf, Ayman Jabir, Ali Douba, Samir Hassan, Mohammad Al-Jleilati, Joseph Suwaid, Hussein Mahmoud Farzat, Emad Abdul-Ghani Sabouni, Adnan Hassan Mahmoud, Hashim Anwar al-Aqqad, Wael Abdulkarim e George Haswani, con aggiornamento di dati identificativi, incarichi, legami economici e motivazioni sanzionatorie.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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