Regolamento (UE) 2016/843
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/843 della Commissione, del 27 maggio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per una specifica giornata di applicazione, i valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli. Tali valori servono come base tecnica per la determinazione del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE del settore ortofrutticolo. L'atto è di esecuzione, si fonda sul regolamento (UE) n. 543/2011 e produce effetti immediati dalla pubblicazione.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi elencati nell'allegato, identificati per codice NC e, ove rilevante, per paese terzo di origine. I valori fissati sono utilizzati per determinare il prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento ha efficacia immediata dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/843 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. L'intervento si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e della disciplina di applicazione prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Base normativa e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando precisano che i valori forfettari all'importazione sono fissati secondo i criteri derivanti dai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Ambito di applicazione
L'atto riguarda le importazioni dai paesi terzi dei prodotti ortofrutticoli indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, per i quali il prezzo di entrata è determinato mediante valori forfettari. L'allegato del regolamento elenca i prodotti interessati per codice NC e, se del caso, per origine geografica, con il relativo valore in EUR/100 kg.
Contenuto dispositivο
L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione applicabili sono quelli riportati nell'allegato. Tra i prodotti indicati figurano, tra gli altri, diverse voci NC relative a ortaggi e frutti freschi, con valori differenziati per paese di origine e, in alcuni casi, per il codice "ZZ", che corrisponde ad altre origini. L'allegato riporta valori specifici per ciascuna combinazione prodotto/origine.
Entrata in vigore ed effetti
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato del regolamento. L'allegato contiene i valori, espressi in EUR/100 kg, per diversi codici NC e per specifici paesi terzi di origine, inclusi i codici IL, MA, TR, ZZ, EG, ZA, AR, BR, CL, CN, NZ, US.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base normativa e criterio di calcolo
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Dai considerando emerge che i valori forfettari sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, secondo i criteri applicabili ai prodotti e periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Come è indicizzato
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