Regolamento (UE) 2016/842
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/842 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 167/2008 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione e la denominazione commerciale di un coccidiostatico (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento (CE) n. 167/2008 modificando il nome del titolare dell'autorizzazione e la denominazione commerciale di un coccidiostatico per mangimi. La modifica deriva dal trasferimento dei diritti di commercializzazione da KRKA d.d. a Huvepharma EOOD e ha carattere esclusivamente amministrativo. È inoltre previsto un periodo transitorio per consentire lo smaltimento delle scorte già prodotte e immesse sul mercato prima dell'entrata in vigore.
Modifica amministrativa dell'autorizzazione di un coccidiostatico per mangimi, con aggiornamento del titolare dell'autorizzazione e della denominazione commerciale.
Ambito di applicazione
Si applica agli additivi per mangimi, alle premiscele e ai mangimi composti contenenti il coccidiostatico autorizzato dal regolamento (CE) n. 167/2008. Riguarda gli operatori del settore dei mangimi che immettono sul mercato o utilizzano tali prodotti nell'Unione europea. Le modifiche sono di natura puramente amministrativa e non comportano una nuova valutazione scientifica dell'additivo. È previsto un regime transitorio per l'esaurimento delle scorte esistenti conformi alla disciplina previgente.
Modifica del regolamento (CE) n. 167/2008 per un coccidiostatico
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/842 interviene sul regolamento (CE) n. 167/2008, che autorizza un coccidiostatico per mangimi, per aggiornare i dati amministrativi relativi al titolare dell'autorizzazione e alla denominazione commerciale del prodotto. La Commissione precisa che la modifica deriva dal trasferimento dei diritti di commercializzazione e non richiede una nuova valutazione di sicurezza.
Origine della modifica e natura amministrativa
La domanda è stata presentata da KRKA d.d. ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale. Il richiedente ha comunicato il trasferimento, con effetto dal 5 febbraio 2016, dei diritti di commercializzazione dell'additivo per mangimi Kokcisan 120G a Huvepharma EOOD, che ha richiesto anche la modifica della denominazione commerciale. La Commissione evidenzia che si tratta di una modifica puramente amministrativa, senza nuova valutazione dell'additivo, e che l'EFSA è stata informata della domanda.
Modifiche all'allegato del regolamento (CE) n. 167/2008
L'articolo 1 dispone la sostituzione, nell'allegato del regolamento (CE) n. 167/2008, del nome del titolare dell'autorizzazione da "KRKA, d.d. Novo mesto, Slovenia" a "Huvepharma EOOD, Bulgaria". Contestualmente, la denominazione commerciale del coccidiostatico viene modificata da "Kokcisan 120G" a "Huvesal 120 G".
Regime transitorio per le giacenze
L'articolo 2 introduce un periodo transitorio: le scorte esistenti dell'additivo, delle premiscele e dei mangimi composti contenenti l'additivo, purché conformi alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del regolamento, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento. La scelta è motivata dall'assenza di considerazioni di sicurezza che impongano un'applicazione immediata delle modifiche.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell'articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento del titolare dell'autorizzazione
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 167/2008, nella seconda colonna, la dicitura "KRKA, d.d. Novo mesto, Slovenia" è sostituita con "Huvepharma EOOD, Bulgaria".
Nuova denominazione commerciale del coccidiostatico
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 167/2008, nella terza colonna, la denominazione "Kokcisan 120G" è sostituita con "Huvesal 120 G".
Regime transitorio per le scorte esistenti
Le scorte esistenti dell'additivo, delle premiscele e dei mangimi composti contenenti l'additivo, conformi alla disciplina previgente, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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