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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/570

Regolamento delegato (UE) 2017/570 della Commissione, del 26 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla determinazione del mercato rilevante in termini di liquidità in relazione alla comunicazione della sospensione temporanea delle negoziazioni (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0570

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato stabilisce i criteri per individuare il mercato rilevante in termini di liquidità ai fini della comunicazione della sospensione temporanea delle negoziazioni. La disciplina serve a circoscrivere gli obblighi informativi alle sedi di negoziazione con maggiore potenziale impatto sul mercato e a rendere coerente l'applicazione dell'articolo 48 della direttiva MiFID II. I criteri variano a seconda che si tratti di strumenti equity o non equity, facendo riferimento al volume degli scambi o alla prima ammissione/negoziazione.

Determinazione del mercato rilevante in termini di liquidità ai fini della comunicazione della sospensione temporanea delle negoziazioni.

Ambito di applicazione

Si applica alle sedi di negoziazione e, indirettamente, alle autorità competenti nell'ambito della direttiva 2014/65/UE (MiFID II), esclusivamente per individuare quale mercato debba essere considerato "rilevante in termini di liquidità" ai fini dell'obbligo di comunicare la sospensione temporanea delle negoziazioni. Riguarda gli strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, MTF e OTF, secondo i criteri fissati dall'articolo 48, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE. Si applica dal medesimo momento di applicazione della direttiva 2014/65/UE ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, secondo comma; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.

Determinazione del mercato rilevante in termini di liquidità per la sospensione temporanea delle negoziazioni

Il regolamento delegato (UE) 2017/570 integra la direttiva 2014/65/UE (MiFID II) precisando quale sede di negoziazione debba essere considerata "mercato rilevante in termini di liquidità" ai fini della comunicazione della sospensione temporanea delle negoziazioni. La finalità è rendere l'obbligo di notifica proporzionato e concentrarlo sui mercati che, se sospesi, possono avere il maggiore impatto sull'assetto complessivo delle negoziazioni.

Quadro normativo e finalità

Il provvedimento attua l'articolo 48, paragrafo 12, lettera e), della direttiva 2014/65/UE e si coordina con l'estensione, operata da MiFID II, degli obblighi relativi alla sospensione delle negoziazioni anche ai sistemi multilaterali di negoziazione e ai sistemi organizzati di negoziazione. I considerando evidenziano l'esigenza di chiarezza, proporzionalità e coerenza applicativa, nonché la necessità di limitare gli oneri amministrativi alle sedi con maggiore rilevanza sistemica.

Criteri di individuazione del mercato rilevante

L'articolo 1 distingue due grandi categorie di strumenti:

  • per azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e strumenti analoghi, il mercato rilevante è la sede di negoziazione che, secondo l'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/587, presenta il maggiore volume di scambi per quello specifico strumento;
  • per gli altri strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, il mercato rilevante coincide con il mercato regolamentato in cui lo strumento è stato ammesso per la prima volta;
  • per gli altri strumenti finanziari non ammessi in un mercato regolamentato, il criterio è la sede di negoziazione in cui lo strumento è stato negoziato per la prima volta.

Funzione pratica della disciplina

La determinazione del mercato rilevante serve a identificare la sede che deve essere presa come riferimento per la comunicazione della sospensione temporanea delle negoziazioni all'autorità competente. Il regolamento si fonda sull'idea che la prima ammissione o la prima negoziazione, oppure il maggiore volume per gli strumenti equity e assimilati, individuino il punto di massima incidenza informativa sul mercato e consentano una risposta coordinata da parte delle autorità.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La sua applicazione decorre dalla medesima data prevista per l'applicazione della direttiva 2014/65/UE ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, secondo comma. Essendo un regolamento, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Criteri per individuare il mercato rilevante in termini di liquidità

Per azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e strumenti finanziari analoghi, il mercato rilevante è la sede di negoziazione che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/587, risulta il mercato più rilevante in termini di liquidità per lo strumento considerato. Per gli altri strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, il mercato rilevante è il mercato regolamentato in cui lo strumento è stato ammesso per la prima volta alla negoziazione. Per gli altri strumenti finanziari non ammessi in un mercato regolamentato, il mercato rilevante è la sede di negoziazione in cui lo strumento è stato negoziato per la prima volta.

Finalità dell'obbligo di comunicazione

La determinazione del mercato rilevante mira a individuare le sedi di negoziazione con il maggiore potenziale di impatto a livello di mercato in caso di sospensione temporanea delle negoziazioni, così da rendere proporzionato l'obbligo di comunicazione alle autorità competenti e agevolare l'eventuale diffusione della notifica e il coordinamento di una risposta di mercato.

Coerenza con MiFID II e ambito esteso alle sedi multilaterali e organizzate

Il regolamento si inserisce nel quadro dell'articolo 48 della direttiva 2014/65/UE, che estende gli obblighi relativi alla sospensione delle negoziazioni anche ai sistemi multilaterali di negoziazione e ai sistemi organizzati di negoziazione, assicurando che anche gli strumenti negoziati su tali sedi rientrino nella disciplina tecnica di riferimento.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si applica dalla stessa data prevista dall'articolo 93, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziaristrumenti finanziarivigilanza di mercatotrasparenza di mercato

Testo integrale

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