Ordinanza n. 4555/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione lavoro, n. 6513/2021; nonché per chiarimenti al Commissario ad acta, richiesti con relazione depositata il 6 ottobre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata completa esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, relativa al pagamento di differenze retributive, con residuo pagamento degli interessi legali
Esito
La controversia
Il giudizio di ottemperanza era stato promosso per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, n. 6513/2021, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione al pagamento di euro 2.190,60, oltre accessori, in favore della ricorrente. Con precedente sentenza di ottemperanza n. 2427/2024 il TAR aveva dichiarato l'obbligo ministeriale di eseguire il titolo entro sessanta giorni e aveva nominato quale Commissario ad acta il Prefetto di Napoli o un suo delegato. Il Commissario, dopo numerosi solleciti e interlocuzioni con l'Ufficio scolastico regionale, l'istituto scolastico e la Ragioneria territoriale dello Stato, riferiva che il capitale era stato accreditato alla ricorrente nel luglio 2025, mentre residuavano gli interessi legali maturati fino al pagamento. Poiché la ricorrente era deceduta prima della quantificazione e del pagamento degli interessi, il Commissario chiedeva al TAR chiarimenti sulle attività da compiere e sulla possibilità di considerare concluso l'incarico. Il TAR rilevava inoltre che il decesso non era stato dichiarato in udienza dal procuratore né notificato alle altre parti ai sensi dell'art. 300 c.p.c.
La decisione
Il TAR ha chiarito che gli interessi legali residui devono essere quantificati dall'Ufficio scolastico territoriale competente. Il Commissario ad acta deve invitare tale ufficio a procedere alla quantificazione e al versamento degli interessi sul conto corrente già intestato alla ricorrente deceduta, così da consentire agli eventuali eredi di rivendicare le somme. Il decesso della ricorrente non determina l'interruzione del giudizio, poiché non è stato dichiarato in udienza dal procuratore né notificato alle altre parti secondo l'art. 300 c.p.c. La decisione sulla liquidazione del compenso del Commissario è stata rinviata alla camera di consiglio dell'11 febbraio 2027; il Commissario è stato invitato a depositare una relazione finale entro il 30 novembre 2026, attestando l'adempimento dei chiarimenti e la conclusione dell'incarico. Nulla è stato disposto sulle spese della fase.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario e consente la nomina del Commissario ad acta.
art. 300 c.p.c.
Il decesso della parte non produce l'interruzione del giudizio quando l'evento non sia dichiarato in udienza dal procuratore o notificato alle altre parti.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo esecutivo sia stato eseguito quanto al capitale ma residuino accessori dovuti fino al soddisfo, l'attività commissariale non può considerarsi conclusa prima della quantificazione e del pagamento delle somme residue.
- In caso di morte della parte creditrice durante l'esecuzione del titolo, gli interessi residui possono essere versati sul conto corrente della parte deceduta, in modo da consentire agli eventuali eredi di far valere le proprie pretese successorie.
- Il decesso della parte non determina l'interruzione del giudizio amministrativo se l'evento non è dichiarato in udienza dal procuratore o notificato alle altre parti nelle forme previste dall'art. 300 c.p.c.
- La decisione sulla liquidazione del compenso del Commissario ad acta può essere rinviata sino al deposito della relazione finale, che documenti l'effettiva conclusione delle attività commissariali.
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