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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39828/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il diniego, disposto dalla direzione dell'istituto, dei colloqui visivi mediante videochiamata per il detenuto sottoposto al regime speciale ex art. 41-bis durante l'emergenza pandemica da COVID-19. Il ricorrente denunciava la lesione del diritto a mantenere i contatti con i familiari e deduceva che la giurisprudenza consente il video colloquio anche per detenuti in regime differenziato in caso di impossibilità o "gravissima difficoltà" del colloquio in presenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame. La Corte ha censurato la carenza motivazionale del Tribunale soprattutto per non aver adeguatamente considerato la situazione pandemica e gli elementi sopravvenuti al momento della decisione (divieti di circolazione interregionale, stato dell'epidemia), né aver valorizzato la giurisprudenza che ammette il video colloquio per i detenuti in regime differenziato quando sussistono impedimenti o gravissime difficoltà. La Corte ha inoltre richiamato l'applicabilità, nella ratio, della normativa emergenziale sul video colloquio e l'obbligo del giudice di valutare la situazione sanitaria vigente al momento della decisione.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen.

    Indica il regime detentivo differenziato del detenuto; la Corte ritiene che l'applicazione del regime 41-bis non escluda in astratto la possibilità del video colloquio quando ricorra l'impedimento o la gravissima difficoltà del colloquio in presenza

  • art. 221, comma 10, legge 17 luglio 2020, n. 77

    Normativa emergenziale che ha previsto l'utilizzo del video colloquio per i detenuti durante la pandemia; la Corte osserva che il testo non esclude esplicitamente i detenuti in regime differenziato e che la disciplina può pertanto essere interpretata in senso estensivo, fermo il requisito dell'impedimento o della gravissima difficoltà

  • art. 16, legge n. 15/2022 (proroga)

    Proroga della disciplina emergenziale collegata al video colloquio; la Corte ritiene che, pur cessato lo stato di emergenza, la situazione epidemiologica rimane un elemento rilevante fino alla data di proroga (va valutata dal giudice nel suo giudizio)

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014 (Trigila) e Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020 (Madonia)

    Decisioni che hanno riconosciuto la possibilità del video colloquio per detenuti in regime differenziato in caso di impedimento o gravissima difficoltà, purché il colloquio avvenga con modalità idonee a garantire la sicurezza (es. tramite altro carcere vicino alla residenza dei familiari e piattaforma certificata)

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021 (Emanuello)

    Conferma l'estensione dell'istituto del video colloquio anche ai detenuti in regime differenziato, rilevando che le modalità esecutive previste dall'Amministrazione possono assicurare la sicurezza della comunicazione

Massime di principio

  • Il giudice di sorveglianza deve valutare la situazione esistente al momento della decisione, tenendo conto di elementi sopravvenuti (es. misure sanitarie e divieti di circolazione) e motivare specificamente il rilievo della situazione sanitaria nel giudizio sull'impedimento o sulla gravissima difficoltà del colloquio in presenza
  • Il regime 41-bis non determina di per sé l'esclusione del video colloquio: anche per i detenuti in regime differenziato il video colloquio è ammissibile quando sussistano impedimenti o gravissime difficoltà al colloquio in presenza
  • Per superare le ragioni di sicurezza si richiede che il video colloquio sia realizzato con modalità che ne garantiscano la non intrusione di terzi (p.es. svolgimento da altro istituto vicino alla residenza dei familiari e uso di piattaforme certificate)
  • La normativa emergenziale (legge 77/2020 e proroghe) ha riconosciuto il video colloquio ma non attribuisce al detenuto una scelta automatica tra colloquio in presenza e video: la possibilità è riconosciuta su richiesta e quando ricorrano i presupposti (impedimento/gravissima difficoltà)
  • L'onere motivazionale del giudice è tanto più stringente quanto più attenuate sono le misure restrittive adottate sul piano sanitario: con la riduzione dei divieti il giudice deve esplicitare perché sussista ancora una gravissima difficoltà
  • In casi simili è utile documentare dettagliatamente le difficoltà concrete (es. distanza, costi, condizioni di salute dei familiari, divieti di circolazione) e indicare eventuali alternative già tentate, affinché il giudice possa valutare se ricorre il presupposto del video colloquio

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