Cassazione Penale, Sentenza n. 20258/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Taranto che aveva rigettato il ricorso di riesame avverso il sequestro preventivo dell'immobile "il Castello" a Martina Franca. Il sequestro era stato disposto dal Gip su richiesta del PM in relazione, in via generale, a reati fallimentari e tributari e, fra le norme richiamate, anche per finalità di confisca per equivalente (art. 12‑bis D.Lgs. 74/2000). I ricorrenti deducevano: (i) violazione del principio della domanda cautelare perché il PM avrebbe richiesto il sequestro solo in relazione all'autoriciclaggio (art. 648‑ter) mentre lo stesso Gip/Tribunale avrebbe ritenuto non sussistere il fumus per l'autoriciclaggio; (ii) carenza di prova della derivazione della provvista usata per l'acquisto dell'immobile da profitti del reato; (iii) insussistenza del pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale atteso che l'immobile è adibito a domicilio familiare, quindi non sussisterebbe il rischio concreto di alienazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che: (a) il sequestro era stato disposto anche in funzione di confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12‑bis D.Lgs. 74/2000, misura che non richiede un rapporto di pertinenza diretto tra l'immobile e il profitto del reato; (b) molte delle censure dei ricorrenti attaccavano in realtà la motivazione del Tribunale (cioè l'interpretazione della richiesta del PM e la valutazione del pericolo di dispersione), mentre l'art. 325 c.p.p. limita il ricorso per cassazione sui provvedimenti cautelari reali ai soli vizi di violazione di legge (salvo casi estremi di totale assenza o mera apparenza della motivazione, che qui non ricorrevano); (c) l'eccezione relativa alla mancata corrispondenza fra la domanda cautelare e l'oggetto del provvedimento era di fatto una censura motivazionale quindi inammissibile. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 74/2000, art. 11
Norma tributaria contestata nella imputazione; la sentenza la indica come uno dei reati contestati ai ricorrenti.
D.Lgs. n. 74/2000, art. 12‑bis
Prevede la confisca del profitto o di un valore equivalente per reati tributari; giustifica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, che non richiede rapporto di pertinenza diretto tra bene e profitto.
Codice penale, art. 648‑ter (autoriciclaggio)
Fattispecie di autoriciclaggio richiamata nella vicenda: il PM aveva citato anche tale reato, ma il Gip non ne aveva riscontrato il fumus; la Corte osserva però che la presenza o meno del fumus per quella specifica fattispecie non esclude la possibilità del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente sulla base delle altre norme richiamate.
Codice penale, art. 648‑quater
Richiamato nella richiesta del PM come riferimento collegato alle misure cautelari per reati connessi al riciclaggio; contribuisce all'ampiezza normativa richiamata nella domanda cautelare.
Codice di procedura penale, art. 321
Norma procedurale richiamata nella richiesta del PM in materia di sequestro/confisca; il Tribunale ha motivato che il PM aveva effettivamente richiamato tale e altre norme nella istanza, giustificando una lettura ampia della domanda cautelare.
Codice di procedura penale, art. 325, comma 1
Limita l'impugnabilità in Cassazione dei provvedimenti cautelari reali ai soli vizi di violazione di legge; implica che questioni di valutazione o motivazione del giudice del riesame non siano riesaminate in Cassazione salvo che la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente.
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna alle spese e l'applicazione di ammende per i ricorrenti quando il ricorso è dichiarato inammissibile; utilizzato per irrogare la somma di 3.000 euro ciascuno.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (art. 12‑bis D.Lgs. 74/2000) può essere disposto anche senza prova di un rapporto di pertinenza diretto tra l'oggetto sequestrato e il profitto del reato: non è necessario dimostrare che la provvista provenga immediatamente dal reato.
- In Cassazione i provvedimenti cautelari reali sono sindacabili nei limiti della violazione di legge (art. 325 c.p.p.); le censure che colpiscono la motivazione o la valutazione del giudice del riesame sono in genere inammissibili, salvo che la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente.
- Se il PM nella richiesta cautelare richiama una pluralità di norme, il giudice può interpretare la domanda in senso ampio: la difesa non può poi limitare la lettura della domanda al solo richiamo testuale che più la favorisce se altri richiami erano storicamente presenti.
- L'uso abitativo di un immobile non esclude automaticamente il sequestro preventivo: la mancata prova concreta del pericolo di dispersione può essere discussa, ma tale questione attiene alla valutazione del giudice del merito e difficilmente rientra nel sindacato di legittimità della Cassazione se non per vizi di diritto evidenti.
- Quando si impugna un provvedimento cautelare è strategico concentrare le doglianze su possibili vizi di legge formali o di competenza, perché le questioni di fatto o di convincimento del giudice di merito sono soggette a forte limite di sindacabilità in sede di legittimità.
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