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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11044/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello per vari motivi: incompetenza territoriale della Corte di assise di Ancona; vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento alle intercettazioni ambientali e telefoniche; valutazione ritenuta erronea delle dichiarazioni testimoniali (in particolare dei testi bengalesi come Alauddin Sheikh e Kamal Mohamad); rifiuto di disporre integrazione istruttoria (escussione di funzionari dei SUI/Prefetture e nuova audizione con interprete) ai sensi dell'art. 603 c.p.p.; contestazione della sussistenza e della portata delle aggravanti (in particolare finalità di profitto e concorso di piu persone) ai sensi dell'art.12 T.U. immigrazione; contestazioni sulla prescrizione per alcuni capi e sulla misura delle pene e riconoscimento delle attenuanti.

La decisione

La Corte di legittimità ha respinto tutti i ricorsi ritenendoli infondati. Ha confermato la competenza territoriale della Corte di assise di Ancona (operatività della presunta 'base' del sodalizio ad Ancona e applicazione della vis attractiva per connessione), ha ritenuto congrua la valutazione in fatto delle intercettazioni e delle testimonianze da parte dei giudici di merito (interpretazione del linguaggio criptico rimessa al giudice di merito), ha considerato corretta la gestione delle richieste istruttorie in appello (art.603 c.p.p.) e ha condiviso l'apprezzamento circa la sussistenza delle aggravanti di cui all'art.12 T.U. IMM. (inclusa la rilevanza della finalità di profitto intesa come dolo specifico orientato al profitto anche se non concretamente realizzato). Sono state confermate le risultanze di colpevolezza e la rideterminazione delle pene come operata dalla Corte d'appello: RAHMAN 8 anni e 5 mesi di reclusione e 550.000 euro di multa; PIOMBETTI 4 anni e 9 mesi e 225.000 euro di multa; CESARETTI e GIUGGIOLONI 4 anni e 7 mesi e 50.000 euro di multa ciascuno. Restano operative le dichiarazioni di estinzione per prescrizione deliberate in appello per alcuni capi.

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione), art. 12

    commi 1, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 5

    La Corte conferma che l'art.12 disciplina fattispecie di pericolo a consumazione anticipata; la finalità di profitto e' un dolo specifico la cui esistenza rileva quando l'azione sia diretta a quel fine anche se il profitto non sia stato effettivamente conseguito; inoltre la deroga sul divieto di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti prevista dalla giurisprudenza di legittimità si applica alle aggravanti speciali citate

  • codice di procedura penale, art. 603

    rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello

    In appello la rinnovazione istruttoria e' subordinata alla prova di incompletezza dell'istruttoria precedente; la decisione del giudice di merito sul punto e' rimessa alla sua discrezionalità e sindacabile limitatamente a vizi di motivazione

  • codice di procedura penale, artt. 192, 194, 195

    La valutazione della credibilità e attendibilità delle fonti testimoniali e la loro utilizzazione integrazione probatoria e' rimessa al giudice di merito; giudizio sulle testimonianze, compresi testi stranieri con difficoltà linguistiche, costituisce valutazione di fatto non sindacabile in cassazione se logica

  • codice di procedura penale, art. 51, comma 3-bis

    In tema di connessione, per taluni reati la competenza per territorio del tribunale investito esercita una 'vis attractiva' assoluta sugli altri reati connessi, legittimando la radicazione della competenza dove si e' manifestata l'operatività del sodalizio

  • codice di procedura penale, art. 530, comma 2

    Riferimento al principio dell'assoluzione quando non ricorra la prova oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha però ritenuto che nel caso di specie la prova di responsabilità fosse stata raggiunta

  • codice penale, artt. 62-bis, 69, 114, 132, 133

    Richiamate le regole sul calcolo della pena, bilanciamento di circostanze attenuanti/aggravanti e c.d. attenuanti generiche; la Corte ha confermato il criterio applicato dai giudici di merito nel calcolo della pena e l'interpretazione giurisprudenziale che limita il bilanciamento in presenza di specifiche aggravanti dell'art.12 T.U. IMM.

Massime di principio

  • Competenza territoriale per reati associativi si determina sul luogo in cui si manifesta l'operatività del sodalizio, non solo sul luogo di ideazione formale del pactum; la connessione puo' attrarre giurisdizione ove la legge lo prevede
  • L'interpretazione delle intercettazioni criptiche o 'gergali' e' questione di fatto riservata al giudice di merito; la Cassazione sindaca solo la logicita' della valutazione, non la sua risoluzione ermeneutica ordinaria
  • Le dichiarazioni testimoniali, anche della presunta vittima immigrata, possono essere decisive se appaiono credibili e coerenti con il resto del materiale probatorio; la loro attendibilita' non richiede sempre riscontri esterni ma il giudice deve motivarne la valutazione
  • La rinnovazione istruttoria in appello (art.603 c.p.p.) richiede che la difesa dimostri l'incompletezza dell'istruttoria precedente e che la nuova assunzione di prove sia indispensabile per decidere; i rifiuti motivati non sono agevolmente cassabili
  • Per i reati aggravati dalla finalità di profitto, conta il dolo diretto al profitto (intenzione di perseguire utilità economica), non l'effettivo successo economico; pertanto l'assenza di prova di incasso non esclude l'aggravante se il comportamento dimostra tale intento
  • In presenza delle aggravanti speciali previste dall'art.12 T.U. IMM., la giurisprudenza ha ristretto la possibilita' di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; occorre applicare l'ordine di calcolo della pena stabilito dalla normativa e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite
  • Cassazione non reinterpreta il materiale probatorio (intercettazioni, testimonianze, riscontri tecnici) se la motivazione del giudice di merito e' coerente e logica; le censure che richiedono una rivalutazione integrale del fatto sono in genere inammissibili

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