Cassazione Penale, Sentenza n. 41355/2023 del 11/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Ravenna del 25/11/2022 che, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Bologna (5/6/2020, definitiva 5/7/2020) ai sensi dell'art.168, primo comma, n.1, cod. pen., in quanto Zorgan aveva commesso un ulteriore reato nel quinquennio successivo alla definitività. Il ricorrente deduceva inoltre nullità processuali per mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore (artt.127 commi 1,3,5 e 178 c.p.p., e presunta violazione dell'art.24 Cost.)
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivo: il difensore di Zorgan era presente all'udienza camerale del 25/11/2022 e aveva formulato conclusioni; la mancata notifica dell'avviso è stata così superata dalla partecipazione, che ha garantito l'effettivo esercizio del diritto di difesa, e non era stata sollevata alcuna eccezione in udienza. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.; la Corte ritiene che non ricorrano elementi di totale assenza di colpa che escludano la sanzione
Norme richiamate
art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.
Consente la revoca della sospensione condizionale della pena se il beneficio è stato concesso e il condannato commette un nuovo reato nel periodo di durata del beneficio; è la norma sostanziale che legittima l'ordinanza impugnata
art. 127, commi 1, 3 e 5, cod. proc. pen.
Disciplina le forme e i termini per la notificazione e la chiamata delle parti alle udienze; la mancata notifica può costituire vizio processuale ma può essere superata dalla presenza e dalla partecipazione effettiva del difensore
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Indica le nullità previste dal codice; la Corte interpreta che l'eventuale nullità relativa alla notifica è stata efficacemente sanata dalla partecipazione del difensore
art. 24 Cost.
Garantisce il diritto di difesa; la presenza del difensore in udienza è ritenuta idonea a garantire il concreto esercizio di tale diritto, rendendo superabile il vizio di notifica non eccepito tempestivamente
art. 616 cod. proc. pen.
Autorizza la Corte a condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a disporre il versamento in favore della Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; applicata per quantificare la sanzione equitativa di euro 3.000,00
Corte costituzionale, sentenza n.186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione ex art.616 c.p.p. non è dovuta se si dimostra che la parte ha proposto ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto però che non esistano elementi tali da escludere la condanna equitativa
Massime di principio
- La mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore può essere sanata dalla presenza effettiva del difensore all'udienza: la partecipazione e l'esercizio delle conclusioni comportano la perdita del vizio come motivo di impugnazione
- Le nullità processuali vanno eccepite tempestivamente: la mancata contestazione in udienza equivale a rinuncia al vizio che si sostiene in ricorso
- La revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art.168 c.p. è legittima quando il beneficiario commetta un nuovo reato nel periodo rilevante e la decisione del giudice dell'esecuzione è attentamente valutata rispetto alla sussistenza del nuovo fatto
- I ricorsi inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.; la sanzione può essere mitigata se manca dolo o colpa grave, ma non è esclusa automaticamente
- Per difendere efficacemente un vizio formale legato alle notifiche, è utile provare l'assenza di partecipazione del difensore e l'impossibilità di esercitare il diritto di difesa in udienza; la documentazione della presenza dell'avvocato è cruciale
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