Sentenza n. 735/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Primera) n. 40/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di assegnazione temporanea presso altra sede ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 e sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio presso il Comando di Siena, aveva chiesto l’assegnazione temporanea presso la sede di Latina per ricongiungersi con la figlia minore di tre anni e con il nucleo familiare. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza richiamando la scopertura dell’organico presso il Comando di Siena e il rilevante rischio antropico del territorio, caratterizzato dalla presenza di tre aziende a rischio di incidente rilevante, tratti autostradali ad alta incidentalità e aree a elevata vocazione turistica. L’appellante ha dedotto il difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che le esigenze organizzative fossero generiche, che non fosse stata dimostrata l’indisponibilità di un posto corrispondente presso la sede richiesta, che dovesse applicarsi l’accordo integrativo del 19 aprile 2016 relativo ai posti extra organico per i beneficiari di leggi speciali e che il trasferimento temporaneo non avrebbe inciso sulla consistenza dell’organico. Ha inoltre lamentato la mancata considerazione della situazione familiare e la violazione dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, ritenendo che il dissenso amministrativo dovesse essere sorretto da una motivazione rafforzata e limitato a casi o esigenze eccezionali. Ha insistito anche sulle pretese risarcitorie già respinte dal TAR.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la decisione del TAR. L’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 tutela la cura dei figli minori di tre anni e configura in capo al dipendente un interesse legittimo, non un diritto soggettivo; l’assegnazione è quindi subordinata alla verifica della compatibilità con le esigenze dell’Amministrazione e il dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. Nel caso concreto, il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato perché ha individuato specifiche esigenze organizzative connesse non soltanto alla scopertura dell’organico, ma anche alla peculiarità del territorio servito dal Comando di Siena e alla necessità di assicurare un dispositivo di soccorso adeguato in presenza di rischi qualificati. La Sezione ha ritenuto sufficientemente circostanziato il riferimento al rischio antropico, concretizzato dalla presenza di tre aziende a rischio di incidente rilevante, autostrade ad alta incidentalità e aree turistiche. Ha inoltre sottolineato la specialità dei Corpi di polizia e dei vigili del fuoco, riconducibili al comparto sicurezza, rispetto all’ordinaria pubblica amministrazione: anche scoperture di organico non rilevanti quantitativamente possono integrare esigenze eccezionali quando incidano sulla capacità di fronteggiare le peculiarità del territorio e i compiti di soccorso. La scelta organizzativa non è sindacabile se non risulta irragionevole, illogica o irrazionale. La situazione familiare del dipendente, pur meritevole di tutela, deve quindi recedere quando l’assegnazione sia incompatibile con specifiche esigenze organizzative adeguatamente motivate. È stata ritenuta non conferente la giurisprudenza relativa all’art. 33, comma 5, l. 104/1992, riguardando quella disposizione i genitori di minori con disabilità, mentre l’istanza in esame concerneva il ricongiungimento familiare ordinario. Non ravvisati difetti di istruttoria o motivazione; le pretese risarcitorie sono state respinte. Spese del grado compensate.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche (…) può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.
La disposizione tutela la cura dei figli minori di tre anni, attribuisce al dipendente un interesse legittimo e consente il diniego quando ricorrano casi o esigenze eccezionali, adeguatamente motivati, tenendo conto delle specificità organizzative dei Corpi di polizia e dei vigili del fuoco.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato per la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; il provvedimento dà atto dell’avvenuta comunicazione, senza sviluppare ulteriori questioni interpretative.
art. 33, comma 5, l. 104/1992
La giurisprudenza riferita a tale disposizione non è stata ritenuta conferente, poiché essa riguarda i genitori di minori con disabilità, mentre la domanda esaminata concerneva il ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001.
Accordo integrativo del 19 aprile 2016
L’appellante ne ha invocato l’applicazione in relazione alla previsione di posti extra organico per i beneficiari di leggi speciali; il Consiglio di Stato non ha ritenuto tale deduzione idonea a superare la motivazione del diniego.
Massime di principio
- L’assegnazione temporanea prevista dall’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 non costituisce un diritto soggettivo del dipendente, ma un interesse legittimo subordinato alla sussistenza dei presupposti normativi, del posto disponibile e dell’assenso delle amministrazioni interessate.
- Il dissenso dell’amministrazione sull’assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 deve essere motivato e fondato su casi o esigenze eccezionali; tali esigenze possono derivare, per i Corpi di polizia e per i vigili del fuoco, dalle specifiche esigenze di tutela del territorio e di adeguata organizzazione dei servizi di sicurezza e soccorso.
- Nel settore dei vigili del fuoco, l’esigenza eccezionale ostativa all’assegnazione temporanea può essere integrata anche da scoperture di organico non rilevanti in termini quantitativi, quando la peculiarità del territorio e il livello di rischio richiedano il mantenimento di una situazione di pieno organico o di assai limitata scopertura.
- Il riferimento al rischio antropico non è generico quando l’amministrazione lo concretizza mediante l’indicazione di specifiche situazioni territoriali di rischio, quali siti a rischio di incidente rilevante, tratti autostradali ad alta incidentalità e aree a elevata vocazione turistica.
- Il sindacato giurisdizionale sulle scelte organizzative dell’amministrazione nei settori della sicurezza e del soccorso resta circoscritto ai casi di irragionevolezza, illogicità o irrazionalità; l’interesse familiare del dipendente recede quando l’assegnazione risulti incompatibile con esigenze organizzative specifiche e adeguatamente motivate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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