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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14794/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Lodi per il reato di dichiarazione fraudolenta previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000, contestando: (1) un presunto errore materiale e violazione di norme processuali in relazione alla sospensione condizionale della pena concessa in primo grado e poi trattata nella motivazione del secondo grado (primo motivo, successivamente rimesso/ritirato dal ricorrente); (2) l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione della Corte territoriale quanto all'accertamento del dolo specifico di evasione, con particolare riferimento al fatto che Santoro sarebbe subentrato alla carica di amministratore dopo l'emissione delle fatture contestate e quindi non avrebbe potuto concorre causalmente alla condotta, nonché alle iniziative processuali e allo stato di salute psicofisico successivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per rinuncia da parte del difensore, dopo che la Corte d'appello aveva corretto l'errore materiale e ribadito la conferma del beneficio della sospensione condizionale. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Suprema Corte ha giudicato logica e coerente la motivazione della Corte territoriale che, valorizzando elementi concreti e sistematici (pluralità e genericità delle fatture, assenza di documentazione accessoria, società prive di sede operativa, incompatibilità degli imponibili con le capacità economiche delle cooperative emittenti, assenza di riscontri fisici), ha ritenuto emergere la consapevolezza dell'inutilizzo di fatture per operazioni inesistenti e la sussistenza del dolo anche nella forma eventuale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    La norma richiede il dolo specifico di evasione come elemento soggettivo; la Corte ne assume la configurabilità anche quando ricorra il dolo eventuale consistente nell'accettazione del rischio che la dichiarazione comprensiva di fatture inesistenti determini evasione fiscale

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b), (c) e (e))

    Previsioni relative ai motivi di ricorso per cassazione: errori di diritto, motivazione contraddittoria o insufficiente e altre ipotesi di vizio che legittimano il controllo di legittimità; richiamate come base per le censure proposte dal ricorrente

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma citata in connessione con i motivi di ricorso per cassazione; rilevante sul piano procedurale per la deduzione di vizi del provvedimento impugnato

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Previsione sulla correzione degli errori materiali; evocata dal ricorrente in relazione all'istanza presentata alla Corte d'appello per correggere un presunto errore materiale nella sentenza di secondo grado

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere di pagar le spese per il ricorso dichiarato inammissibile; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente alle spese e per ordinare il versamento alla Cassa delle ammende

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione al potere del giudice di valutare l'entità del versamento alla Cassa delle ammende anche quando non si rilevi colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • L'assunzione della carica di amministratore comporta l'obbligo di una minima verifica della contabilità e delle ultime dichiarazioni fiscali; il subentrante che non effettua tali verifiche può esporsi a responsabilità penale per dichiarazioni fraudolente se emergono elementi che rendono conoscibile la falsità
  • Il dolo specifico di evasione richiesto dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 può essere soddisfatto anche nella forma del dolo eventuale, ossia dall'accettazione del rischio che l'inclusione di fatture inesistenti nella dichiarazione comporti evasione
  • La presenza di elementi oggettivi e sistematici di anomalia nelle operazioni contabili (pluralità di fatture anomale, mancanza di documentazione accessoria, operatori fittizi, incompatibilità economica) può fondare la convinzione della consapevolezza dell'uso di fatture per operazioni inesistenti
  • La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito rilevando carenze difensive che non collegano specificamente le obiezioni mosse alle concrete anomalie e riscontri valorizzati dal giudice di merito; doglianze generiche o non adeguatamente correlate alla motivazione sono inammissibili o infondate
  • La rinuncia a uno dei motivi di ricorso rende quel motivo inammissibile; conseguenze processuali ed economiche seguono alla dichiarazione di inammissibilità complessiva del ricorso

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